Le implicazioni etico-giuridiche del tema "eticamente sensibile" per eccellenza: il fine vita
Il tema del testamento biologico tocca più specificatamente quello dell’autodeterminazione individuale, ma anche quello dell’evoluzione di giurisprudenza e legislazione rispetto alla questione delle c.d. "direttive anticipate di trattamento" (DAT). Pochi sono i temi che hanno interessato così intensamente l’attenzione dell’opinione pubblica ed accademica in anni recenti se paragonati a quello del processo decisionale circa le scelte in tema di fine vita. La preponderanza con cui il tema del fine vita si presenta oggi all’opinione pubblica, al giudice e al legislatore è comprensibile alla luce di quegli sviluppi della tecnologia medica che, permettendo l’uso di trattamenti di supporto alle funzioni vitali capaci di prolungare artificialmente l’esistenza biologica e non biografica, hanno al contempo posto l’uomo di fronte ad opportunità di scelta prima precluse e, perciò, a nuovi interrogativi sia etici che giuridici, relativi alla possibilità della persona di determinare tempi e modi del suo stesso morire.
Nella sua analisi del rapporto tra diritto e scienza medica, Sheila McLean sottolinea come gli avanzamenti in campo medico comportino la necessità di compiere delle serie scelte morali e che, allorché la stessa scienza medica fallisca nella ricerca di una risposta socialmente accettabile, soluzioni a riguardo che contemperino i diversi interessi in gioco spettano al legislatore. Dunque, ormai prepotentemente uscito dagli schemi dei soli ambienti medico-scientifici, il tema dell’autodeterminazione terapeutica esige un riconoscimento giuridico autonomo alla stregua di un diritto umano facente parte di quel corpus di diritti e libertà fondamentali dell’individuo che caratterizza e distingue le società democratiche contemporanee e che potrebbe essere ricompreso nei c.d. diritti "di quarta generazione". A tale riguardo è quindi cruciale determinare un corretto e giusto bilanciamento dei diritti in gioco, tale da non frustrare gli interessi del medico/sanitario e della società tutta alla salvaguardia del bene vita, pur nel rispetto del diritto di ogni cittadino di autodeterminare le proprie cure in maniera anticipata, soprattutto nel caso si realizzasse la sfortunata condizione di incapacità ad esprimere la propria volontà.
A questo proposito, ci si chiede in che termini il legislatore italiano, rappresentante eletto sulla base del principio di sovranità popolare, risulti essere effettivamente il soggetto più legittimato ad operare un equilibrato bilanciamento tra diritti fondamentali che, mettendoli in rapporto l’uno con l’altro, non leda alcuno dei loro contenuti essenziali. In sostanza, nell’intento di impedire che la tutela e la garanzia di valori e beni costituzionalmente protetti vengano compromessi, ci si domanda: è possibile sostenere che, nell’ordinamento italiano di civil law, sia assolutamente precluso al giudice surrogare la lacuna normativa lasciata dal legislatore, attraverso un’attività interpretativa dei principi generali dell’ordinamento che, per forza di cose, non si fonderebbe su alcun canone ermeneutico disciplinato per legge e potrebbe dar luogo ad una sorta di pronuncia giudiziale dalle insolite vesti di un atto di legislazione del caso concreto? In tal senso, si tratta della dicotomica questione costituzionale e politica del “se il giudice sia giudice delle leggi, e quindi debba rifiutarsi di decidere quando non esiste una legge da applicare; o sia giudice dei diritti, e quindi, accertata l’esistenza di un diritto, debba pronunciarsi comunque sulla sua tutela”.
Obbligo a vivere, diritto a morire Sono seduta vicino alla finestra. Guardo fuori. C’è il (...)
06/04 12:38 - Diana De Caprio