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Il diritto e il rovescio dei peccati più gravi

Di (---.---.---.250) 5 agosto 2010 00:27

“Prometto, mi obbligo e giuro che manterrò inviolabilmente il segreto su ogni e qualsiasi notizia, di cui io sia messo al corrente nell’esercizio del mio incarico, escluse solo quelle legittimamente pubblicate al termine e durante il procedimento”[1].

 

È una delle clausole del Crimen, sebbene alla prima lettura sembrerebbe un giuramento inquietante dell’iniziazione mafiosa. Il Vaticano crede di essere ancora nel Medioevo, quando erano soltanto i suoi esponenti a studiare legge. Oggi esiste una tale preparazione legale fra gli avvocati del mondo occidentale che non si può più essere disposti a cedere nulla di fronte a giri di parole e a sofismi di tale casta ekklesiastica. Sentite come si giustificava nel 2007, in maniera imbarazzata ed imbarazzante per chiunque abbia i neuroni a posto, il cardinal Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI):

 

“Le Norme di cui stiamo parlando si trovano all’interno di un ordinamento giuridico proprio, che ha un’autonomia garantita, e non solo nei Paesi concordatari. Non escludo che in particolari casi ci possa essere una forma di collaborazione, qualche scambio di informazioni, tra autorità ecclesiastiche e magistratura. Ma, a mio parere, non ha fondamento la pretesa che un vescovo, ad esempio, sia obbligato a rivolgersi alla magistratura civile per denunciare il sacerdote che gli ha confidato di aver commesso il delitto di pedofilia. Naturalmente la società civile ha l’obbligo di difendere i propri cittadini. Ma deve rispettare anche il ‘segreto professionale’ dei sacerdoti, come si rispetta il segreto professionale di ogni categoria, rispetto che non può essere ridotto al sigillo confessionale, che è inviolabile”[2].

 

 A parte che la quasi totalità delle migliaia di casi di pedofilia clericale è venuta alla luce, grazie a denunce da parte di civili cittadini, liberi da pastoie fideistiche settarie o grazie agli stessi abusati (come vedremo più avanti) e non nell’ambito del segreto confessionale, ma con quale rigore religioso si possono sostenere discorsi del genere, che sarebbero più opportuni in bocca a dirigenti delle multinazionali del terrore e non ad uno che si professa seguace di Cristo e che in quanto tale dovrebbe difendere i bambini e non offenderli ancora una volta in nome della propria incolumità professionale! Nella prossima dichiarazione dei redditi, ricordatevi a chi dare l’Ottopermille, se ai violentatori o alle vittime! Oltre nove miliardi di euro intasca il Vaticano dai cittadini italiani, affinché i monsignori che abitano in una città di mezzo chilometro quadrato paghino, tra l’altro, gli avvocati per difendersi nei dibattimenti contro le accuse di pedofilia. Ah, dimenticavo: nel frattempo che si risolva questa millenaria questione, tenete lontani i vostri bambini dalle chiese, dagli oratori e dai preti, finché l’ultimo dei loro delinquenti non marcisca nelle carceri di massima sicurezza!


[1] «Spondeo, voveo ac iuro, inviolabile secretum me servaturum in omnibus et singulis quae mihi in praefato munere exercendo occurrerint, exceptis dumtaxat iis quae in fine et expeditiones huius negotii legitime publicari contingat».

[2] Cfr. Rosario Amico Roxas, Omertà vaticana, Giovedì, 27 settembre 2007, in: fisica/mente.net oppure http://www.korazym.org/news1.asp?Id=25447

E non vi fate di nuovo ingannare dalle dichiarazioni pubbliche della “tolleranza zero”, mentre dietro le quinte essi preparano le vie di fuga dei loro cari “dipendenti”. Come ha sottolineato, infatti, Tom Doyle, il Crimen sollicitationis impone categoricamente la scomunica immediata (latae sententiae) a chi denuncia i crimini di pedofilia e che soltanto le gerarchie ekklesiastiche hanno funzione giuridica in simili reati. L’ostacolo è proprio questo: che tutte le cause in corso sono soggette al “segreto pontificio”[1]. In particolare, il Crimen impone che le cause di abusi sessuali siano segretissime e su esse scenda il “silenzio perpetuo”, sia da parte dei giudici canonici sia anche dei testimoni, delle vittime e dei violentatori. Questo va a collidere con le disposizioni civili dello Stato italiano che nell’art. 378 del codice penale punisce a titolo di favoreggiamento personale “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione […] aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa”.

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[1] Discepoli di Verità, Segreto pontificio – I crimini sessuali nella Chiesa nascosti da papa Wojtyla e dal cardinale-prefetto Ratzinger, Milano, Kaos Edizioni, 2007.


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