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Reddito di Cittadinanza: cos’è l’offerta congrua di lavoro

L'esecutivo fa scomparire la problematica congruità dalle proposte di lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza, ma rischia caos normativo e contenziosi

 

di Luigi Oliveri

Egregio Titolare,

della circostanza che l’offerta congrua come deterrente al rifiuto immotivato di concrete possibilità di lavoro per i percettori di Reddito di Cittadinanza fosse, di fatto, uno strumento di impossibile attuazione questi pixel hanno parlato a lungo.

Si tratta certamente di uno tra i principali punti deboli della normativa sul Reddito, sul quale era opportuno ed essenziale intervenire, per rendere l’impianto più funzionale.

DA UN ESTREMO ALL’ALTRO

Ma, poiché pare risulti impossibile nel nostro sistema normativo complessivo affrontare i problemi con una approfondita valutazione ex ante, per migliorare gli aspetti operativi a seguito della verifica degli effetti ex post, preso atto che il condizionare la percezione del Reddito ad un’offerta congrua impossibile non funziona, ha indotto il Governo ad una decisione simmetricamente tanto drastica quanto a sua volta disfunzionale: cancellare la qualificazione dell’offerta di lavoro come “congrua”.

Cancellare? Il professor Michele Tiraboschi ha evidenziato che così come sono scritti gli emendamenti al disegno di legge di bilancio l’eliminazione della congruità è alquanto problematica:

Emendamento Lupi: fiumi d’inchiostro sul nulla. Tolta la parola congrua la formulazione della legge di bilancio è: “non accetta la prima offerta ai sensi dell’art. 4, co. 8, lett b, n. 5”.

Ma rinviare all’art. 4, co. 8, lett. b, n. 5 è confermare che l’offerta deve essere congrua!

Ma, Titolare, dando per scontato che alla fine il testo possa essere riformulato, superando le incongruenze tecniche e che davvero si possa parlare dell’eliminazione della qualificazione come congrua dell’offerta il cui rifiuto costituisca causa di decadenza dal Reddito, occorre provare a capire i molti problemi che si porranno proprio in conseguenza della cancellazione dell’aggettivo “congrua”.

COSA È “CONGRUO”, OGGI

Ricordiamo nuovamente gli elementi che qualificano un’offerta come congrua, ai sensi della normativa vigente:

  1. coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
  2. distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico: nell’offerta congrua legata alla Naspi sarebbero 50 chilometri di distanza dal domicilio o un tempo di percorrenza di 80 minuti con mezzi pubblici; per il Reddito, 100 chilometri di distanza ed un tempo di percorrenza di 100 minuti;
  3. durata della disoccupazione;
  4. retribuzione superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione (cioè 780 euro)
  5. costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a un mese, a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
  6. previsione di una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Il problema fondamentale discende dalla circostanza che i datori di lavoro sono molto restii nel manifestare agli intermediari (in particolare quelli pubblici) gli elementi fondamentali della proposta di lavoro (tra i quali altri: l’esatta specificazione del profilo professionale e delle mansioni, l’organizzazione in turni, la possibilità di benefit). Basta, del resto, controllare uno tra i molti portali per l’incontro domanda offerta: la domanda di lavoro dei datori è sempre molto laconica, mai dettagliata fino alla comprensione a monte soprattutto delle condizioni contrattuali giuridiche ed economiche.

Le aziende, in effetti, si riservano di non pubblicizzare troppo questi elementi e di esporli solo al momento del colloquio selettivo con i candidati i cui curriculum (reperiti autonomamente o per il tramite dell’intermediazione dei centri per l’impiego o dei privati autorizzati/accreditati a tali servizi) siano stati ritenuti meritevoli di interesse.

UN FATTO PRIVATO TRA AZIENDA E CANDIDATO

Nella sostanza, Titolare, la domanda (che, chissà perché, viene qualificata come “offerta”, nonostante l’offerta di lavoro propriamente sia espressa dal lavoratore) di lavoro, ma, a questo punto meglio parlare di “proposta” di contratto rimane un fatto interamente privato, una negoziazione limitata esclusivamente al rapporto diretto tra datore proponente e lavoratore convocato al colloquio selettivo.

Stando così le cose, allora, Titolare, si pongono i problemi. In assenza della qualificabilità dell’offerta come congrua sulla base di una serie di indici (magari meno numerosi e più semplici di quelli ricordati sopra), qualsiasi offerta di lavoro, di qualsiasi lavoro, potrà essere occasione per far decadere il percettore di Reddito? Poniamo anche una proposta di lavoro a 100 km di distanza dal domicilio, per 15 giorni, con un part time di 2 sole ore lavorative?

E, poi, sul piano procedurale, come si giungerebbe alla decadenza del percettore che non accettasse l’offerta anche se “non congrua”? L’articolo 4, comma 9-ter, del d.l. 4/2019 prevede che

L’eventuale mancata accettazione dell’offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 7 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l’impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua.

A parte che l’aggettivo “congrua”, per coerenza, dovrebbe essere eliminato anche da questa norma, comunque tutto viene lasciato nelle mani del datore privato, libero di formulare al percettore di Reddito una proposta di lavoro purchessia e di comunicare il rifiuto ai centri per l’impiego. A parte la circostanza che non si ha traccia del decreto al quale sarebbe spettato definire le modalità di comunicazione del rifiuto, il problema dei problemi è proprio la “verifica della mancata accettazione”.

I centri per l’impiego, infatti, ricevuta la comunicazione da parte del datore dovrebbero segnalare l’evento all’Inps, perché è l’Istituto competente poi a far decadere il beneficio. Ma, come potrebbe mai un centro per l’impiego verificare quel che è successo in un colloquio privato tra datore e percettore del reddito e comprendere se realmente vi sia stato un rifiuto meritevole della decadenza?

L’assenza della parametrazione della proposta di lavoro ad un set minimo di requisiti (in particolare, la durata del rapporto, il numero minimo di ore, la retribuzione contrattuale, la distanza, le mansioni) rende il rapporto tra datore proponente e percettore totalmente incontrollabile e come tale soggetto all’arbitrio delle parti.

RISCHIO CONTENZIOSI INFINITI

Il datore potrebbe sentirsi legittimato a considerare come meritevole di comunicazione ai centri per l’impiego anche il rifiuto di una proposta di lavoro sottopagata e totalmente inadeguata a costituire un sufficiente reddito da lavoro; così come il lavoratore potrebbe ritenersi nel diritto di rifiutare proposte che a proprio giudizio non risultino convenienti.

Il rischio è che Inps e centri per l’impiego possano vedersi coinvolti in contenziosi infiniti e complessi, a causa dell’attivazione delle procedure finalizzate alla decadenza, in presenza di proposte contrattuali sì non più “congrue” ma palesemente “incongrue” e come tali valutabili dai giudici non suscettibili di fondare i provvedimenti di decadenza.

Insomma, Titolare, da un eccesso di regolazione, si passa ad una deregulation che somiglia molto ad arbitrio e a caos. È “congrua” una legge di bilancio così impostata?

  • Aggiornamento: per il momento, causa imperizia dei proponenti l’abrogazione, la congruità resta. Se ne riparlerà da gennaio.

Come a volte mi accade, non per meriti miei ma per prevedibilità altrui, sono stato facile profeta quando, durante la deformata campagna elettorale, avevo segnalato che lo stanziamento per il reddito di cittadinanza era l’unica vera copertura “pronta cassa” disponibile alle forze della futura maggioranza. E infatti, nelle more dell’accidentato e accelerato percorso parlamentare della legge di bilancio 2023, il RdC è stato usato esattamente con quella finalità: di copertura finanziaria al margine.

Che questo paese abbia un enorme problema di desertificazione economica di ampie porzioni del proprio territorio, non lo scopriamo oggi. Come non scopriamo oggi che alcuni istituti di welfare rischiano di restare permanenti anziché favorire la riattivazione. Come ho scritto settimane addietro, è solo questione politica: se il governo pro tempore decide che il reddito di cittadinanza venga erogato solo in una notte senza luna a quelli che riescono a cantare a rovescio una filastrocca celtica camminando sulle mani, la legge recepirà tale decisione.

Probabilmente, obiettivo dell’attuale esecutivo è quello di spingere la riattivazione tollerando il lavoro informale, o al più gestendolo (ove possibile e controllabile) con un sistema di voucher, e intende limitarsi a destinare risorse ridimensionate ai comuni, per gestire le situazioni di povertà estrema e conclamata.

Non è una giustificazione ma una constatazione e questo mi pare il disegno, anche se nasce indirettamente da esigenze di copertura finanziaria per altre decisioni di spesa. Resta il fatto che una misura del genere è nata male e finirà peggio, confermando la miopia e l’incapacità riformistica degli eletti italiani, trasversalmente agli schieramenti.

Troppo avvezzi a trattare coi sogni e crearne sempre di nuovi, non si accorgono di essere solo dei sonnambuli in viaggio coi propri elettori verso l’ennesima scogliera da cui gettarsi. (MS)

Questo articolo è stato pubblicato qui

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