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Ora alternativa, Tar Lazio: “discriminati gli insegnanti”

Una sentenza del Tar del Lazio ha parzialmente accolto la richiesta di annullamento avanzata da numerose realtà laiche, a cominciare dall’UAAR, su proposta della Consulta romana per la laicità delle istituzioni, del nuovo regolamento (contenuto nel D.P.R. 122/2009) che, nel disciplinare la valutazione degli alunni, regola anche la presenza e soprattutto il peso degli insegnanti di religione all’interno dei consigli di classe. Le nuove norme, infatti, di creazione gelminiana, sembrerebbero tra le altre cose attribuire la possibilità all’insegnante di religione di concorrere a pieno titolo rispetto agli altri insegnanti, con funzione parimenti decisoria, in sede di attribuzione del punteggio per il credito scolastico ai fini dell’esame di maturità.

Fallito il tentativo della P.A. e dello SNADIR (Sindacato Autonomo degli Insegnanti di Religione) di far dichiarare il ricorso irricevibile perchè non notificato “ad almeno uno degli studenti frequentanti l’IRC”, cosa peraltro successa in passato (cfr. la scheda sull’ora di religione), e malgrado non siano state accolte tutte le censure proposte – non ultima quella di radicale incostituzionalità dell’intera normativa – un risultato importante può in ogni modo dirsi raggiunto. Se da un lato il Tar infatti non ravvisa alcuna discriminazione – in senso vuoi positivo vuoi negativo – per gli studenti frequentanti l’IRC e che quindi possono ottenere una nota di giudizio ulteriore rispetto ai non avvalentesi, dall’altra annulla la parte del Regolamento (nella fattispecie, art. 4 comma 1 e art. 6 comma 3) in cui si “determina un irragionevole trattamento deteriore dei docenti di attività alternative rispetto alla previgente normativa”, che contemplava correttamente un’analoga partecipazione ai consigli dei docenti che attuano l’insegnamento alternativo. Pari partecipazione, quindi, da intendere non troppo fra le righe come pari dignità dell’insegnamento proposto.

Adele Orioli, responsabile iniziative giuridiche UAAR

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