Le scienze giuridiche perseguono sempre una logica stringente, quasi piú di tutti i linguaggi degli altri campi, per cercare di disciplinare in modo razionale le piú ampie varietà di casi.
Il referendum abrogativo, previsto dall’art. 75 della Costituzione, consente di abrogare in parte o in tutto, una legge già in vigore, approvata dal Parlamento, che è il detentore del potere legislativo e è stato eletto da noi. Il referendum può essere richiesto da un numero di cittadini irrisorio, rispetto alla totalità; pertanto, abrogare una legge che ha il "bollo" del Parlamento, è ragionevole richiedere che almeno la metà piú uno della popolazione si rechi alle urne. Naturalmente, si possono fare cose irragionevoli e anche contraddittòrie, come varare la legge "Caivano" (proposta e approvata del Governo Meloni) che prevede due anni di carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola e, poi, chiedere un differente trattamento per la "famiglia del bosco".
Il referendum confermativo, invece, previsto dall’art. 138 della Costituzione, poco ostativo sul cambiamento della stessa, prevede la possibilità di sottoporre la revisione al giudizio degli elettori. Perché non ha richiesto la maggioranza piú uno degli aventi diritto al voto? Sia perché la riforma è stata approvata già dal Parlamento, l’iter non è complicato piú di tanto, sia perché si presume che il cambiamento della casa comune, perché LA COSTITUZIONE È LA CASA DI TUTTI, sia stata discussa. Ne consegue che non si dovrebbe approvare a colpi di maggioranza e nemmeno, come è in questo caso, sempre con voto di fiducia. Allora, tutti i cittadini sono stati già rappresentati dal Parlamento, non è necessario raggiungere un quorum. Un limite c’è: una minoranza può sabotare il lavoro del Parlamento; ma se tutti fossero stati coinvolti, non accadrebbe niente, perché si recherebbero alle urne e la riforma verrebbe approvata. IL COSTITUENTE HA AVUTO LA VISTA LUNGA.
Allora, chiarita la logica sottostante, confesso che LA SUA OSSERVAZIONE HA UN SUO FONDAMENTO LOGICO. E concludo che la democrazia è un patrimonio inestimabile, va sempre protetta dai politici e dai cittadini. Quando i politici perseguono fini "demolitori" sta a noi raddrizzare il timone. La democrazia siamo noi e se noi non ci siamo, sarà quel che sarà: oligarchia o dittatura o monarchia...
Il titolo contraddice la conclusione, con una motivazione astratta, che non contempla alcun aspetto specifico della riforma. È un po’ poco per quell’invito. Cito solo un punto di difficoltà, non citato nei 13 punti evidenziati in un articolo sottoposto a AgoraVox, che non sta approvando.
Eccolo.
La dipendenza dalla politica della componente
non togata diventa chiaro proprio dal IV comma del nuovo articolo 104, che recita: “Gli altri
componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori
ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici
anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi
dall’insediamento, compila mediante elezione”. Cosa significa? Sembra che
possa interpretarsi cosí, l’insediamento si ha a ogni elezione; quindi, la componente
non togata viene sostituita a ogni elezione proprio per farla dipendere dal governo, che ha la
maggioranza. C’è anche una bella sfasatura, perché i togati restano in carica
per 4 (quattro) anni e non togati per 5 (cinque) anni. Questione da non poco
conto, ma, per brevità, si tralasciano commenti specifici su questo punto.