L'olandese volante è condannato a solcare i mari per l'eternità senza una meta. Sono pochi i marinai che, incrociata la loro rotta con la sua, sono poi riusciti a ritornare a casa. Nell'immenso oceano delle possibili opinioni, l'olandese volante tenta di trovare la sua via per sfuggire finalmente alla maledizione che da troppo tempo lo condanna all'incertezza delle onde e dei pensieri.
Bravo anonimo, ti consiglio, se posso permettermi, di andarci a vivere nella Repubblica Popolare Cinese. Io rimango qui, nell’Occidente capitalistico. Lo preferisco.
Caro Sellari, sono passati mesi da quando in rete è nato Tam-tam sulla presunta abolizione dei pubblicisti. Dopo che si è diffuso il panico in un’intera categoria, oggi si sta arrivando alla conclusione che non c’era nulla di cui preoccuparsi. E che, come dicevo io (non lo dico per farmene vanto), bastava semplicemente leggere le leggi per come erano scritte.
Ti allego una parte dell’intervento di Iacopino, presidente Odg, di oggi sul sito dell’ordine.
PUBBLICISTI. Non solo quanti sono già iscritti, ma anche quanti hanno avviato il percorso previsto dalla legge e quanti decideranno di avviarlo nel futuro dovranno seguire la disciplina vigente che non viene modificata dal DPR né lo era stata dal decreto Tremonti, poi trasformato, o dal salva Italia.
Non c’è da aggiungere altro. Se non il fatto che molti, pur diffondendo informazioni alterate o interpretazioni personali del tutto avulse dalla realtà, e contribuendo così alla disinformazione, non hanno chiesto scusa. A presto.
Smettiamola con le pagliacciate. Il cappello della legge è questo:
Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33 comma 5 della
Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli
ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio
dell’attivita’ risponda senza eccezioni ai principi di libera
concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il
territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita’ di offerta
che garantisca l’effettiva possibilita’ di scelta degli utenti
nell’ambito della piu’ ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per recepire i seguenti principi:
Ecco, questo è il cappello. Non c’è bisogno che mi citi quello che dicono gli altri e le loro astruse interpretazioni e via dicendo. Io l’italiano lo so leggere e comprendere (come anche tu, ma a volte lo dimentichi, ne sono certo), nozioni di legge ne ho anch’io, non c’è bisogno che me lo spieghi (nè che TE lo spieghi) Abruzzo il significato del "cappello". E non vedo nessun elemento che giustifichi questa marea di scempiaggini che stanno circolando in rete. Presumo che abbia destato scalpore il "Fermo restando" dell’esame di Stato (almeno me lo auguro, essendo gli altri principi sanciti da svariate leggi dello Stato, come pluralismo, libertà ecc): e ci mancherebbe! E’ scritto nella Costituzione che per accedere alle professioni bisogna farlo! E da più di 60 anni da che è in vigore la Carta Costituzionale, nessun pubblicista ha mai perso il titolo, essendo una categoria prevista da una legge di stato 69/63. Quindi, l’esame di Stato si deve fare per diventare Professionisti, per i pubblicisti no. Lo dice la legge 148/2011 e lo diceva già la Costituzione. Il problema dov’è? Perchè ad un tratto i pubblicisti stanno facendo ’sta caciara? E perchè solo su internet? I pubblicisti delle redazioni "tradizionali" perchè non danno vita a iniziative come i post-it (vd repubblica) o il bavaglio (vedi il Fatto)? Non se ne sono accorti che stanno per perdere tutti il lavoro? Dai, non offendiamo le loro intelligenze. E le nostre.
Cercherò di essere più chiaro, non c’è nessuna contraddizione: la legge (148/2011) è chiarissima. Dice semplicemente questo: entro agosto 2012 si dovrà regolamentare gli ordini professionali in base ai principi da A a G della legge (sempre 148). Per questo Iacopino non sa come andrà a finire: non c’è per ora una legge, c’è solo una legge che, in maniera molto chiara, dice che bisognerà fare un’altra o altre leggi sugli ordinamenti professionali, che si attengano ai principi di cui sopra (sempre da A a G 148/2011. Eccoli:
a) l’accesso alla professione e’ libero e il
suo esercizio e’
fondato e ordinato sull’autonomia e
sull’indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione,
in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate
ad esercitare una certa professione in
tutto il territorio dello
Stato o in una certa area
geografica, e’ consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non
introduca
una discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita’ o,
in caso di esercizio dell’attivita’ in forma
societaria, della sede
legale della societa’ professionale;
b) previsione dell’obbligo per il
professionista di seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla
base di
appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,
fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo
di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e’
sanzionato
sulla base di quanto stabilito
dall’ordinamento professionale che
dovra’ integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per
l’accesso alla professione
deve conformarsi a criteri che garantiscano
l’effettivo svolgimento
dell’attivita’ formativa e il suo adeguamento
costante all’esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione.
Al tirocinante
dovra’ essere corrisposto un equo compenso di
natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di
accelerare l’accesso
al mondo del lavoro, la durata del
tirocinio non potra’ essere
complessivamente superiore a tre anni e
potra’ essere svolto, in
presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra
i Consigli
Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Universita’
e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della
laurea di
primo livello o della laurea
magistrale o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle
professioni
sanitarie per le quali resta confermata la normativa
vigente;
d) il compenso spettante al
professionista e’ pattuito per
iscritto all’atto del conferimento
dell’incarico professionale
prendendo come riferimento le tariffe professionali.
E’ ammessa la
pattuizione dei compensi anche in
deroga alle tariffe. Il
professionista e’ tenuto, nel rispetto del principio
di trasparenza,
a rendere noto al cliente
il livello della complessita’
dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili
circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione
dell’incarico. In caso di mancata
determinazione consensuale del
compenso, quando il committente e’ un ente
pubblico, in caso di
liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero
nei casi in cui la
prestazione professionale e’ resa
nell’interesse dei terzi si
applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal
Ministro
della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e’ tenuto a
stipulare
idonea assicurazione per i rischi
derivanti dall’esercizio
dell’attivita’ professionale. Il professionista deve rendere
noti al
cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli
estremi della
polizza stipulata per la responsabilita’ professionale e
il relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui
al presente comma possono essere negoziate,
in convenzione con i
propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli
enti previdenziali
dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l’istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli
aventi funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate
l’istruzione e
la decisione delle questioni disciplinari e di un organo
nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine
territoriale o di
consigliere nazionale e’ incompatibile con
quella di membro dei
consigli di disciplina nazionali e
territoriali. Le disposizioni
della presente lettera non si applicano alle
professioni sanitarie
per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita’ informativa, con ogni mezzo, avente
ad oggetto
l’attivita’ professionale, le
specializzazioni ed i titoli
professionali posseduti, la struttura dello
studio ed i compensi
delle prestazioni, e’ libera. Le
informazioni devono essere
trasparenti, veritiere, corrette e
non devono essere equivoche,
ingannevoli, denigratorie.
Una volta che li hai letti, chiediti cosa centra la prima
domanda che poni:"Come sarà possibile privare di un titolo chi lo ha già
conseguito?" Ma perchè? Dove sta scritto che si priverà qualcuno del
titolo? In quale legge? In quale manovra? Da dove lo hai dedotto?Capisci
adesso, spero, il perchè è un allarmismo campato per aria. Io non sto
dicendo che già so come andrà a finire, non essendoci ad oggi nemmeno un
inizio, e non essendo stata depositata in Parlamento nessuna legge sullo status
dei pubblicisti o argomenti simili (e in effetti la manovra riguarda tutti le
professioni, in senso lato, non esclusivamente quella dei giornalisti). Quindi,
di cosa state parlando? Aspettate almeno una proposta di legge, e poi
allarmatevi quanto volete, ma almeno su una base reale.
Ps. La mia critica, non sentenza, non è rivolta a te, che non so nemmeno se sei
pubblicista o meno, ma più in generale a tutti quei pubblicisti che si
lamentano costantemente del loro status, autoqualificandosi bravi
professionisti e quindi, in virtù della loro professionalità, meritevoli del
trattamento che gli spetta. Non c’è dubbio che in molti casi abbiano ragione a
lamentarsi, ma in quanti altri si è di fronte a mediocri articolisti che
diffondono notizie false o infondate (come questa) pretendendo tuttavia di
essere trattati in maniera adeguata solo perchè hanno un tesserino in tasca?
Non sto qua a fare proporzioni, ma è sicuro che di quest’ultima specie ce ne
sono parecchi.
Lasciamo perdere le sentenze, quelle le emana il giudice. La gente comune critica soltanto. Le dieci domande che riporti, e a cui ti sei ASSOCIATO ("
L’intervento del presidente dell’Ordine dei giornalisti, Enzo Iacopino, NON ha affatto diradato le incertezze che gravano sul futuro dei giornalisti pubblicisti e di tutti coloro che stanno affrontando la “gavetta” per poter essere ammessi a questo albo “di serie B” che comprende ormai 80.000 iscritti. Stando alle discquisizioni giuridiche non fa dell’inutile “allarmismo” chi paventa lo scenario dei pubblicisti “fuori legge” a partire dal prossimo 13 agosto"- qua non c’è nessun ndr) sono campate per aria poichè, non essendoci nessuna legge che dia modo di paventare ciò che emerge dalle domande, e fanno solo dell’inutile allarmismo. La legge (http://www.leggioggi.it/allegati/manovra-bis-il-testo-del-decreto-legge-13-agosto-2011-n-138/) ti consiglio di rivederla. L’esame di stato resta fermo, come lo è da sempre (art. 33 Cost.), ma si afferma la necessità di legiferare per recepire i principi da A a G legge 148/2011, al netto di quanto dicono Iacopino, Abruzzo o altri. Insomma, non ci sono queste fantomatiche "fonti da incrociare", c’è una legge che per chi la vuole leggere per come è scritta, pare abbastanza chiara. Inoltre riguarda tutti gli ordini professionali, non entrando nello specifico dell’odg. Quindi tutte queste elucubrazioni sul futuro dei pubblicisti non si sa da dove derivino. E’ ovvio che poi Iacopino dica che non sa come andrà a finire, non essendoci una legge ancora definita. E allora, di che cosa stiamo parlando? Ps. Il lato drammatico è che a diffondere queste notizie siano proprio i pubblicisti, cioè giornalisti. Povera categoria!