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(In)ter(per)culturando: Attorno al corpo di Eluana Englaro - parte II

Alcune nozioni: l’ossatura dei fatti attorno al corpo di Eluana Englaro:  Prima parte con premessa e inizio sezione 1 qui.

Il 6 Febbraio 2009 l’equipe che segue il corpo di Eluana Englaro annuncia l’avvio del protocollo, contestualmente il consiglio dei ministri approva un decreto legge per impedire la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione dei pazienti. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, rifiuta di firmare il decreto legge. Nella serata (del 6 Febbraio 2009), riunito in sessione straordinaria, il consiglio dei ministri approva un disegno di legge confermando i contenuti del decreto rifiutato, in particolare nella premessa si precisa: “ Si rende pertanto necessario disporre il divieto di sospendere le attività di alimentazione e idratazione nei confronti di tali soggetti (tali soggetti si riferisce a “quei soggetti che non hanno manifestato direttamente in modo certo o non sono attualmente in grado di esprimere la propria volontà in materia” – paragrafo precedente – n.d.r.)”.

Di conseguenza l’articolo 1 del disegno di legge sancisce:
“In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di fine vita, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi”.
 
Il 9 Febbraio 2009 si riunisce il senato per discutere del disegno di legge del 6 Febbraio.
 
Alle ore 19:35 Eluana Englaro muore. Il Governo, la Presidenza del Senato e i gruppi parlamentari decidono di ritirare il disegno di legge.
 
Alle ore 23,23 la seduta viene ripresa per le considerazioni finali tra le quali, il ministro Sacconi dichiara:
“Il Governo conferma l’opportunità di un percorso legislativo che garantisca in tempi certi una regolazione, quantomeno nei suoi contenuti essenziali, della fine di vita. Alla luce di tale convinzione il Governo giudica interessante la disponibilità manifestata dall’opposizione di giungere in Commissione ad una definizione rapida ed ampiamente condivisa del testo sulla fine di vita, del quale la norma sul divieto di sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione costituisce parte essenziale. Alla Presidenza del Senato spetterà il compito di garantire, come sempre, tempi certi di avvio e di conclusione dell’iter del provvedimento in Aula”.
Gasparri: “Il Gruppo conferma l’impegno a discutere in tempi rapidi un disegno di legge organico in materia di fine vita, certamente più soddisfacente della norma ponte contenuta nel disegno di legge n. 1369. Quest’ultimo testo, tuttavia, detta un principio sacrosanto e irrinunciabile, tanto più fortemente condiviso dall’opinione pubblica oggi, dopo la morte di Eluana Englaro, che il Governo ha tentato di impedire con un provvedimento di urgenza, bloccato dal Presidente della Repubblica con una decisione legittima quanto discutibile. Sottolinea di aver espresso un giudizio rispettoso e responsabile. Propone quindi di inserire all’ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani la discussione di una mozione la quale stabilisca che l’alimentazione e l’idratazione non costituiscono accanimento terapeutico”.
 
(Consiglio vivamente di visionare l’intera trascrizione della seduta, le dichiarazioni sopra riportate sono state estrapolate dal resoconto sommario rintracciabile on line, link tra le fonti della sezione – n.d.r.).
 
Il 11 Febbraio 2009, l’esame autoptico effettuato sul corpo di Eluana Englaro, su ordine della Procura della Repubblica di Trieste, stabilisce che la causa del decesso è stata un arresto cardiaco conseguente alla disidratazione. Tale riscontro risulta dunque compatibile con il protocollo previsto dalla legge e ripreso dalla perizia stessa. 

Dal 18 Gennaio 1992 al 9 Febbraio 2009
, il corpo di Eluana Englaro viene considerato in stato vegetativo poi divenuto permanente dal 1993.

I corpi in stato vegetativo non mostrano evidenza di : coscienza di sé e dell’ambiente; risposte comportamentali costanti, riproducibili, intenzionali o volontarie a stimoli visivi, uditivi, tattili o dolorifici né comprensione o espressione del linguaggio. E’ considerato stato vegetativo, se vi è evidenza di: ritmi sonno-veglia; funzioni autonomiche sufficientemente preservate da permettere la sopravvivenza e il nursing; incontinenza sfinterica; infine riflessi del tronco cerebrale e del midollo spinale conservati anche se non intatti.
 
La morte encefalica, invece, viene regolamentata dalla legge italiana attraverso il riconoscimento di due specifiche condizioni: la cessazione irreversibile delle funzioni encefaliche precedente o successiva l’arresto cardio-respiratorio.
La legge del 29/12/93 n°578, all’art. 1 sancisce: “La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo” E più oltre, art.2: “La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo…”.
 
Sul notiziario on line della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze, Paola Innocenti precisa: “Mi sembra utile sottolineare come il recepimento da parte della legge italiana dell’atteggiamento scientificamente rigoroso di identificare la morte con la “cessazione irreversibile di TUTTE le funzioni dell’encefalo” (sia del tronco che della corteccia) renda impossibile nel nostro Paese confondere la morte encefalica con uno stato di coma profondo o con lo stato vegetativo.”

Tale distinzione risulta necessaria in quanto fondamento di alcuni ragionamenti a sostegno della tesi che Eluana Englaro non dovesse morire perché le cellule cerebrali nei corpi in stato vegetativo permanente mandano segnali elettrici rilevabili chiaramente dall’encefalogramma, dunque sono vive.
In un comunicato stampa del 5 Febbraio 2009, pubblicato sul sito ufficiale del Centro Nazionale Trapianti si chiarisce dunque: “… appare evidente che lo status vegetativo persistente in cui si trova Eluana Englaro non può essere in alcun modo assimilato alla morte cerebrale che coincide con la cessazione di tutte le funzioni vitali del cervello, generata dalla distruzione totale delle cellule cerebrali. In tal caso, infatti, il cervello non solo è danneggiato sul piano della funzionalità e della percezione, ma anche su quello anatomico perché le cellule morte cominciano a decomporsi e gli enzimi che si liberano, conseguenza di questa decomposizione, aggrediscono e demoliscono le altre cellule innescando un meccanismo inarrestabile. La morte cerebrale è uno stato irreversibile, irreparabile e definitivo che coincide con la morte della persona.”
 
[ Ricordo che la Suprema Corte con sentenza numero 21748 del 16 Ottobre 2007 tra i due presupposti necessari all’autorizzazione dell’interruzione alimentare artificiale ha sancito che ci sia “stato vegetativo irreversibile senza alcun fondamento medico sulla possibilità di recupero della coscienza” – n.d.r.]
 
 
Fonti:
Wikipedia.
Zadig, salute, scienza e ambiente.
Eius – informazione giuridica per studenti e operatori del diritto (Decreto 9 Luglio 2008, corte d’appello di Milano: on line QUI – sentenza n.214, 26 gennaio 2009, del Tar: QUI).
Sentenza corte di cassazione n.21748/2007, on line QUI o QUI.
Federalismi.it, rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato (Atto di indirizzo del ministro Sacconi QUI).
Il sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (QUI la scheda del Ministro Sacconi citato sopra).
Il sito del Governo italiano (QUI il testo della Convenzione ONU sul diritto alle Persone con disabilità).
Il sito del Senato della Repubblica (QUI Atto del Senato n.1369 del 9 Febbraio 2009, QUI testo in pdf del disegno di legge del 6 febbraio 2009 – Resoconto sommario stenografico della seduta n.145 del 09/02/2009 QUI).
Il notiziario on line della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze ( Coscienza – coma – stato vegetativo – morte encefalica, QUI).
Il sito ufficiale del Centro Nazionale Trapianti ( il comunicato stampa del 5 Febbraio 2009: lo stato vegetativo persistente non è la morte cerebrale, QUI).
 
 
 
1.2. Testamento Biologico (dal corpo di Eluana Englaro ad altri corpi).
 
Il testamento biologico è l’espressione della volontà da parte di una persona (definito testatore) fornita in condizioni di lucidità mentale, a proposito delle terapie che intende o non intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.
Ad oggi (Ottobre 2009 – n.d.r.) non esiste in Italia una regolamentazione legislativa in materia di testamento biologico. Attualmente dunque, un documento con dichiarazione anticipata di volontà, in Italia è oggetto di interpretazioni e applicazioni discrezionali del medico e/o giudice.
 
Il senatore Raffaele Calabrò, ha presentato un Disegno Di Legge (Atto Senato n.281) denominato: “Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari’ poi approvato in Testo Unico il 26 Marzo 2009 con il nuovo titolo "Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento".
Dal 6 Ottobre 2009 è in corso di esame alla Camera dei Deputati
su iniziativa parlamentare di Ignazio Marino (Atto Camera n.2350). In particolare la proposta di legge A.C.2350 tratta di dichiarazione anticipata di trattamento dall’art.6 al 9 di seguito riportati:
 
L’articolo 6 prevede la possibilità di nominare un fiduciario maggiorenne nella dichiarazione anticipata di trattamento: la sottoscrizione della dichiarazione da parte dello stesso equivale ad accettazione della nomina (comma 1). In ogni caso è ammessa la rinuncia all’incarico da parte del fiduciario,mediante comunicazione al dichiarante o, ove quest’ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile (comma 5).
Al fiduciario nominato spetta la facoltà di interagire con il medico. Egli, tuttavia, è vincolato da una serie di doveri, dovendo impegnarsi ad agire nell’interesse del paziente, secondo le intenzioni espresse nella dichiarazione anticipata, vigilando sulla somministrazione delle migliori terapie palliative disponibili, evitando situazioni di accanimento terapeutico e di abbandono terapeutico e verificando che a carico del paziente non si verifichino situazioni integranti le fattispecie di cui agli articoli 575 (Omicidio), 579 (Omicidio del consenziente) e 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale (commi 2, 3 e 4), 
 
L’articolo 7 definisce i criteri ai quali il medico curante deve attenersi nella valutazione delle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento. Egli è tenuto ad annotare nella cartella clinica le ragioni per cui ritenga o meno di seguirle. Viene stabilito, in ogni caso, il divieto per il medico di seguire le indicazioni della dichiarazione anticipata, se orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. In particolare, la valutazione del medico, sentito il fiduciario, deve essere fatta in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell’inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza (comma 1 e 2);
In caso di contrasto tra medico curante e fiduciario si prevede una valutazione espressa da un collegio di medici composto e designato secondo modalità stabilite; tuttavia viene stabilito, in ogni caso, che la valutazione non sia vincolante per il medico curante, che non è tenuto ad agire in modo contrastante alle sue convinzioni scientifiche e deontologiche.
 
L’articolo 8 autorizza il giudice tutelare ad esprimere nei casi previsti (contrasto tra soggetti legittimati ad esprimere il consenso o inadempimento o inerzia da parte di questi ultimi) il consenso al trattamento sanitario, su parere del collegio medico di cui all’articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante (commi 1 e 2), che è tenuto a dare immediata segnalazione al pubblico ministero (comma 3).
 
L’articolo 9 istituisce il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. […]”
 
 
Fonti.
Wikipedia.
Il portale ‘Italia chiama Italia’.
Il sito del Senato della Repubblica ( scheda di Raffele Calabrò QUI, informazioni dettagliate su Atto Senato n.281 QUI, informazioni dettagliate su Atto Camera n.2350 QUI)
Dal sito della Camera dei Deputati ( QUI il documentazione per l’esame di Progetti di Legge, consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento – cercare ‘La proposta di Legge A.C.2350’ - n.d.r. )



Giovedì 05 Novembre 2009: analisi di ’Corpo morto e corpo vivo’ di Giulio Mozzi (Transeuropa, con nota finale di Demetrio Paolin).
A seguire, giovedì 12 Novembre, ’Massmedialità: il corpo di Eluana Englaro attraverso i media’.


Questo progetto non si avvale di immagini (n.d.r.)

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