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Il Governo Renzi e l’antimafia annacquata

Renzi a Palermo nella scuola intitolata a Don Pino Puglisi (credits: lasicilia.it)

Renzi a Palermo nella scuola intitolata a Don Pino Puglisi (credits: lasicilia.it)

Della lotta alla mafia ed all'economia criminale Matteo Renzi ne aveva fatto un'ampia risposta a Roberto Saviano. Ma i fatti – o per meglio dire i lavori parlamentari – stanno dando origine ad un “codice antimafia” tutt'altro che agguerrito, come ben dimostrano le riforme annacquate su falso in bilancio, autoriciclaggio e voto di scambio politico-mafioso, di cui solo quest'ultima – su un totale di 43 disegni di legge presentati in Parlamento - è attualmente legge dello Stato.

Di mafie, ha però lanciato l'allarme don Luigi Ciotti aprendo nei giorni scorsi a Roma Contromafie”, gli Stati generali dell'antimafia, non è più possibile parlare “senza che le parole abbiano un coerente seguito nelle nostre vite, nelle nostre scelte, nelle nostre politiche”.

Falso in bilancio: Cancellato dal governo Berlusconi nel 2002 – non solo per favorire esclusivamente l'ex premier – il nuovo falso in bilancio tornerà in vigore a patto che le falsità o le omissioni non determinino variazioni del risultato economico di esercizio superiori al 5% o alterazioni del patrimonio netto superiori all'1%, in base alla cosiddetta soglia di non punibilità già presente nell'articolo 2621 del Codice civile. Tale misura verrà applicata sia per le società quotate che per le non quotate. Per queste ultime il procedimento penale sarà attivabile solo attraverso una querela da parte della società, dei soci o dei creditori e porterà ad una pena compresa tra i 2 ed i 6 anni. Scatterà d'ufficio, invece, il procedimento per le società quotate, per le quali è prevista una pena tra i 3 e gli 8 anni che, in entrambi i casi si applicherà alla persona giuridica (la società medesima) ma non alle persone fisiche che la gestiscono. Per amministratori, direttori generali e responsabili della contabilità è prevista la sola interdizione dagli uffici direttivi da tre mesi a tre anni per un reato le cui implicazioni – dagli effetti sulle entrate fiscali e sulla concorrenza alla creazione di fondi neri – rappresentano uno dei più eloquenti esempi della corrosività dell'economia grigia.

Voto di scambio: Se è vero che la nuova formulazione dell'articolo 416 ter del Codice Penale entrato in vigore ad aprile prevede, con un ritardo di almeno vent'anni, non solo il passaggio di denaro ma anche di “altra utilità” (appalti, finanziamenti pubblici, modifica di piani regolatori, variazioni urbanistiche, etc) per il voto di scambio politico-mafioso, il nuovo testo considera ora penalmente rilevante solo il voto ottenuto o comunque ottenibile attraverso intimidazione, in base al terzo comma dell'art.416 bis. Ciò significa che, ad esempio, l'infiltrazione della 'ndrangheta al nord non rientra nel nuovo voto di scambio.

Il vero voto di scambio è costruito dalle organizzazioni mafiose attingendo alla propria rete di contatti, senza forzatura. È questo [...] il metodo con cui si realizza l'infiltrazione delle cosche al nord, e con il nuovo 416 ter resterebbe impunito o punito solo lievemente, come corruzione elettorale (continua a leggere: Voto di scambio, l'allarme dei pm: “Nuova legge punisce solo il controllo violento” - Elena Ciccarello, Fatto Quotidiano)

Derubricato il reato per le mafie, la legge prevede ora anche un consistente alleggerimento delle pene, passate da 7-12 anni (come previsto dalla riforma dello scorso dicembre) a 4-10 anni. Ciò significa che tra buona condotta – che elimina tre mesi per ogni anno di carcere – e lo sconto di un terzo se si viene giudicati con il rito abbreviato gli anni effettivi di carcere saranno al massimo due o tre, come evidenziato dal procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria Nicola Gratteri.

 

Autoriciclaggio: Dopo la re-introduzione del voto di scambio, il “codice antimafia” del governo Renzi prevede l'introduzione del reato di autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.). Così come per voto di scambio e falso in bilancio, anche il nuovo illecito prevede un'introduzione a metà. Il testo attualmente in discussione al Senato all'interno della legge sul rientro dei capitali, infatti, esclude il cosiddetto “godimento personale". Con queste due semplici parole vengono considerate attività di riciclaggio l'apertura di un ristorante o l'acquisto di quote in una società ma non, ad esempio, l'acquisto di un appartamento o di un bene di lusso. Le pene previste vanno da 1 a 4 anni se il reato alla base dell'autoriciclaggio prevede una pena massima inferiore ai 5 anni e da 2 ad 8 anni – con multa da 5.000 a 25.000 euro - se il reato da cui il lavaggio di denaro viene generato prevede una pena maggiore.

Non ha nessun rilievo se il corrotto usi la tangente per comprare la casa a sé stesso o al figlio o all'amante, ciò che ha rilievo è se tali acquisti siano stati realizzati con modalità idonee ad occultare la identificazione della illecita provenienza del denaro. (continua a leggere - “Due o tre cose sull'autoriciclaggio” - Giuseppe Cascini, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma)

I tempi previsti sono, comunque, “elastici”. Secondo il testo attualmente in discussione, il collegamento del riciclaggio con attività bancaria, finanziaria o professionale prevede un aumento della pena, che viene invece diminuita in caso di autodenuncia delle attività e dei beni non dichiarati, sia in Italia che all'estero (“voluntary disclosure”, in gergo tecnico). Il “pentimento”, mutuando da quanto viene fatto da anni con i collaboratori di giustizia, prevede sconti su sanzioni e pene, a patto che le autodenunce arrivino entro e non oltre il 30 settembre 2015. Secondo le stime circolate negli ultimi giorni, il combinato disposto della nuova legge nazionale sull'autoriciclaggio con la cancellazione del segreto bancario da parte dell'Unione europea dovrebbe permettere il rientro di circa cinque miliardi di euro, somma rientrata con lo scudo fiscale varato dall'ex ministro Tremonti

Un falso in bilancio che non punirà concretamente chi commette il reato, un voto di scambio che – in buona sostanza – non esiste senza intimidazione mafiosa e un autoriciclaggio che prevede il “pentimento” ma non il “godimento personale”: il “codice antimafia” del governo Renzi appare quasi il tentativo (voluto?) di introdurre quegli stessi reati eliminandoli nello stesso tempo. Ed è bene ricordare che senza reati non esistono neanche notizie di reato né nei tribunali, né sui giornali.

A volte basta omettere una sola notizia e un impero finanziario si arricchisce di dieci miliardi; o un malefico personaggio che dovrebbe scomparire resta sull'onda; o uno scandalo che sta per scoppiare viene risucchiato al fondo.
Pippo Fava, “I dieci più potenti della Sicilia”, I Siciliani, luglio 1983


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