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 Home page > Attualità > Economia > I “furbetti del cartellino” graziati dalla fretta di cacciarli

I “furbetti del cartellino” graziati dalla fretta di cacciarli

di Luigi Oliveri

Egregio Titolare,

se la ricorda la “stretta” contro i “furbetti del cartellino”, garantita dalla velocizzazione delle procedure e dalla sottoposizione dei dipendenti pubblici che falsificano la presenza in servizio al giudizio per danno di immagine davanti alla Corte dei conti come ulteriore deterrente? Tutto uno scherzo.

Nell’ansia da prestazione di velocizzare i procedimenti e di dare corso a provvedimenti “esemplari”, la riforma Madia del licenziamento disciplinare da comminare ai dipendenti pubblici che attestino falsamente la presenza in servizio ha creato cortocircuiti operativi tali da rendere difficilissimo il rispetto dei termini procedurali e, conseguentemente, di dare effettività reale all’apparato sanzionatorio, apparentemente severissimo.

Per un verso, le amministrazioni dalle quali dipendono i “furbetti” sono chiamate a gestire il procedimento disciplinare (con tanto di convocazioni, udienze per le difese, istruttoria e redazione dei verbali e del provvedimento finale) entro 30 giorni. Un termine brevissimo, che lascia senza fiato ed è praticamente impossibile da rispettare se il fenomeno dell’assenteismo riguardi – come spessissimo accade – una pluralità di dipendenti. Non si capisce la ragione per la quale il termine procedurale, che era già estremamente ridotto rispetto alle consuete tempistiche della PA (solo 120 giorni), sia stato così ridotto, se non per operazioni di puro marketing propagandistico.

Sta di fatto, comunque, Titolare, che i termini per procedere non solo risultano strettissimi e difficili da rispettare per le amministrazioni titolari del potere disciplinare, ma perfino per la Corte dei conti, cui spetta l’azione per la condanna del “furbetto” per il danno di immagine.

Lo testimonia la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Lombardia 14 novembre 2019, n. 295, che ha dichiarato inammissibile l’atto di citazione per danno di immagine della Procura contabile a causa (anche) della violazione dei termini procedurali del giudizio di responsabilità.

I termini da rispettare sono due: in primo luogo la Procura della Corte dei conti deve emettere “l’invito a dedurre”, cioè l’atto di istituzione dell’azione di responsabilità nei confronti del “furbetto” entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento; in secondo luogo, l’azione di responsabilità va esercitata dalla Procura entro 150 giorni dalla denuncia dei fatti, che l’ente datore di lavoro deve comunicare alla Procura stessa entro 20 giorni dall’avvio del procedimento disciplinare.

Pensi, Titolare. L’impianto normativo “anti furbetti” costringe le amministrazioni datori di lavoro, che per mestiere non gestiscono solo procedimenti disciplinari, a correre alla velocità del suono per licenziare il dipendente entro 30 giorni, pur dovendo apprestare tutte le dovute garanzie difensive e procedurali; alla Procura della Corte dei conti, che per mestiere invece esercita l’azione di responsabilità, si assegnano termini molto più lunghi (cinque volte quelli del procedimento disciplinare, per attivare l’azione di responsabilità), eppure anche per la magistratura contabile i termini sono estremamente ristretti.

Infatti, nel caso della sentenza della Sezione di Milano, la Procura è riuscita ad attivarsi sempre ben dopo lo scadere dei termini indicati prima.

Anche perché, titolare, ogni ciambella riesce bene col suo buco: nel caso di specie, c’è un fantastico buco normativo, vista l’assenza di un dovere in capo alle amministrazioni che attivano il procedimento disciplinare di comunicare alla Procura quando e come si concluda, se col licenziamento o meno.

La sentenza evidenzia che i termini a disposizione delle Procure contabili sono perentori e, quindi invalicabili, per quanto brevi. E stabilisce che è onere delle Procure verificare se le azioni disciplinari si siano concluse, allo scopo di calcolare i termini a disposizione.

Nel caso di specie, se la Procura avesse consultato l’ente che aveva attivato l’azione disciplinare, avrebbe dovuto fare a meno di attivare l’azione per danno di indagine, visto che nella realtà il “furbetto” non è stato licenziato, ma sospeso per 4 mesi dal servizio.

Certa è la singolarità di una norma che impone alle amministrazioni di comunicare alla Corte dei conti l’avvio del procedimento disciplinare ma non la sua conclusione, pur dipendendo da questa il computo dei termini per l’invito a dedurre da parte della Procura.

Insomma, Titolare, una gran confusione: pezzi della procedura che mancano, termini procedurali ingestibili, comunicazioni tra soggetti assenti o troppo parziali.

Il risultato è che la ricerca di velocizzare all’estremo i procedimenti, si coglie l’obiettivo opposto: invece di rendere le norme anti “furbetti del cartellino” più incisive, si finisce per aumentare le probabilità che non vengano licenziati per nulla e che non siano chiamati a rispondere del danno di immagine. E dell’immagine che di se stesso dà il Legislatore, caro Titolare, è opportuno non parlare.

Foto di Free-Photos da Pixabay 

Questo articolo è stato pubblicato qui

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