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Commento alla Sentenza della Consulta - Mediazione ancora in vigore

Il 6 dicembre, dopo 44 giorni di attesa, è stata finalmente depositata la Sentenza n. 272/12 della Corte Costituzionale, con udienza pubblica del 23/10/12, avente ad oggetto il tentativo obbligatorio del ricorso alla mediazione, ed in particolare gli Artt. 5, c. 1°, primo, secondo e terzo periodo e 16, c. 1°, del decreto legislativo 04/03/2010, n. 28; art. 2653, primo comma, n. 1, del codice civile; art. 16 del decreto ministeriale 18/10/2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 06/07/2011, n. 145.

La pubblicazione di tale Sentenza era stata preceduta dal tanto discusso Comunicato dell'ufficio stampa della Corte Costituzionale, reso pubblico in data 24/10/12, dal seguente contenuto: "La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione".

Di seguito il commento alla sentenza da parte della dott.ssa L. Morello, Presidente di APM (Avvocati per la Mediazione), che porge un invito al Ministro Severino e al Presidente Vietti a "dimostrare coi fatti un sostegno dichiarato più volte a parole” all'istituto della Mediazione. L'istituto, a seguito di tale sentenza, resta in vigore nel nostro ordinamento, ma con carattere di volontarietà e non già di obbligatorietà.

Morello (APM): la sentenza della consulta non cancella l'istituto, tutto torna come prima del 2010. Attendiamo Vietti e Severino.

“Ad una prima lettura della sentenza della Consulta non credo vi sia molto da dire” afferma il Presidente di Avvocati per la Mediazione Lorenza Morello ” a primo impatto sembra che ci sia un po’ di superficialità nel trattare un punto così delicato e centrale per il sistema giustizia, quale quello del tentativo obbligatorio di mediazione, che poteva avere anche argomentazioni del tutto differenti. La cosa certa – prosegue Morello- è che l’obbligatorietà del tentativo di mediazione non è attaccata come principio (seppure la facoltatività sia l’approccio preferito anche in un contesto comunitario), è attaccato il mero vizio formale, dunque è come se si censurasse un errore di facciata e non il concetto in sé. È come se dicesse la Corte: ‘il legislatore della legge delega non è stato esplicito sulla obbligatorietà, mentre lo è stato su altri punti, ergo non può essere salvata’. Non mi convince. Ad ogni buon conto – conclude il presidente di APM- poiché l’istituto resta in vigore nel nostro ordinamento, se bene non o obbligatorio, assistiamo ad un ripristino della situazione precedente il dlgs28/2010, e sta ora al Ministro Severino e al Presidente Vietti, che hanno sempre sostenuto l’istituto, dimostrare coi fatti un sostegno dichiarato più volte a parole”. Presidente APM- dott.ssa L. Morello.

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