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Come si fanno i controlli sul Reddito di Cittadinanza e, in generale sui procedimenti amministrativi a cura delle pubbliche amministrazioni?

di Luigi Oliveri

Egregio Titolare,

come si fanno i controlli sul Reddito di Cittadinanza e, in generale sui procedimenti amministrativi a cura delle pubbliche amministrazioni? Con il Suo post “Il reddito di cittadinanza e i poveri evasori”, Ella ha, tra gli altri, toccato uno dei problemi fondamentali della PA e del sistema amministrativo, i controlli, appunto.

Si tratta di un argomento che da sempre polarizza le fazioni: chi ritiene che i controlli debbano essere per forza soltanto e solo ex ante, cioè preventivi; chi, invece, è persuaso dell’opportunità di effettuare i controlli solo ex post, una volta che il beneficio previsto sia stato acquisito.

Il Legislatore italiano, invece di trovare un punto di equilibrio che va cercato ponderando con saggezza di volta in volta quando controllare in via preventiva e quando procedere in via successiva, ha deciso di prendere parte all’agòne, schierandosi per lo più nella fazione di chi sostiene che “controllo preventivo= brutto”, mentre “controllo successivo= bello”, sempre e comunque. Salvo eccezioni, ovviamente.

Le riforme della pubblica amministrazione degli anni ’90 dello scorso secolo, protagoniste di una deflagrazione di inefficienza organizzativa come mai visto prima, hanno dato per assunto che i controlli preventivi dovessero essere sostanzialmente eliminati. Le leggi Bassanini, di conseguenza, hanno purtroppo cancellato ogni forma di controllo preventivo in particolare sui provvedimenti di enti locali e regioni. Il risultato? Disastri gestionali e finanziari (vedasi Roma, Biella, Catania, Napoli, Torino) conclamati o latenti, un incredibile aumento del contenzioso avanti alla magistratura contabile. Più di recente, l’esplosione delle ordinanze adottate dai vari vertici degli enti territoriali, fonti di caos e conflitti con lo Stato e di continui contenziosi avanti al Tar.

Sempre Bassanini ha ispirato, poi, le riforme della legge sul procedimento amministrativo (241/1990) e sulla semplificazione della documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica 445/2000). Tali norme sono ispirate in modo radicale al principio secondo il quale sono sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di certificazione (in gergo, “autocertificazioni”) per ottenere il provvedimento favorevole e solo poi le amministrazioni controllano la veridicità di quanto dichiarato.

Per semplificare, l’articolo 74 del dPR 445/2000 considera violazione dei doveri d’ufficio non accettare le autocertificazioni come documentazione valida per il rilascio del beneficio richiesto. Di conseguenza, le amministrazioni hanno l’obbligo di concludere il procedimento sulla sola base della autocertificazione. Le verifiche sulla loro veridicità si possono effettuare, ai sensi dell’articolo 71 sempre del dPR 445/2000 solo successivamente al rilascio del beneficio e “a campione”. Qualora emerga che le autocertificazioni hanno contenuti non corrispondenti al vero, il cittadino o l’impresa decade dal beneficio già ottenuto e si espone a sanzioni penali.

Nell’ambito della legge 241/1990 i procedimenti per l’avvio di attività di impresa sono tutti ispirati a queste regole. Si utilizza, infatti, la segnalazione certificata di inizio attività, un insieme più o meno complesso di autocertificazioni asseverate in tutto o in parte da professionisti, il cui deposito presso gli enti competenti consente all’interessato di avviare da subito l’attività, salvo provvedimenti inibitori o prescrittivi che siano adottati dalla PA entro brevi termini e fermo restando che se si accerti anche a distanza di tempo la falsità delle dichiarazioni, sia pronunciata la decadenza dal beneficio.

Come dice, Titolare? È giusto che i controlli siano svolti dopo e non prima la concessione dei benefici, per evitare di burocratizzare troppo le procedure? Certo. In astratto è così. Ma, la radicalizzazione di certi ragionamenti non porta lontano.

Vi sono, come è ovvio, ambiti nei quali i controlli successivi non sono contemplabili, in particolare per l’avvio di attività con rischi ambientali, con implicazioni connesse alla conservazione di beni culturali e paesaggistici, per attività pericolose. Infatti, in molti di questi casi i controlli sono rimasti ex ante e la semplificazione (se così la si vuol chiamare) è connessa non al tempo dei controlli, ma alla concentrazione delle fasi nell’ambito della “conferenza di servizi” (della quale, però, la legge 241/1990 conosce una serie di tipologie: preliminare, istruttoria, decisoria, semplificata, simultanea sincrona, decisoria asincrona…). Quindi, non sempre lo schema binario “1 – 0” funziona.

In ogni caso, se si ammette che nella gran parte dei procedimenti amministrativi i controlli sono successivi, non ci si deve meravigliare troppo se si scopre solo dopo che alcuni “furbetti” hanno ottenuto fraudolentemente il beneficio loro in realtà non spettante.

È da ricordare che l’articolo 18 della legge 241/1990, come riformato di recente dal decreto “semplificazioni”, rafforza e conferma le previsioni sulle autocertificazioni viste prima, con particolare riferimento proprio ai procedimenti relativi alla concessione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Ma veniamo al tema: come funzionano i controlli sul Reddito di Cittadinanza? Poiché, Titolare, al di là delle fazioni e delle radicalizzazioni le cose sono molto più complicare di quanto le si voglia banalizzare, il sistema dei controlli sul RdC è “misto”.

L’Inps, cioè, rilascia il reddito e la connessa carta di pagamento dopo aver effettuato controlli preventivi sulla situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti, incrociando alcune banche dati con le quali l’Istituto è connesso, in particolare quelle gestite dall’Agenzia delle entrate.

È ovvio che questi controlli sono, però, per lo più formali e inefficaci: infatti, se gli evasori dichiarassero di evadere, sarebbero immediatamente scovati.

L’efficacia del contrasto agli abusi è connessa, quindi, ai controlli successivi, demandati all’Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza, all’Ispettorato del lavoro e, per quanto concerne la composizione del nucleo familiare e la residenza, ai comuni. Ma, per esempio in questo ultimo caso, si tratta di controlli comunque a campione (5% del totale).

D’altra parte, nel modulo della domanda di RdC, è espressamente imposto al richiedente di dichiarare di essere consapevole che “sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445 del 200” e che la non veridicità delle dichiarazioni comporta la revoca/decadenza dai benefici. Nel rispetto, quindi, sostanziale dello schema controlli ex post.

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Dunque, gli alti lai levati al cielo dovuti alla circostanza che il RdC sia stato attribuito anche ad evasori ed a chi non ne abbia diritto appaiono abbastanza inutili: se si adotta lo schema del controllo successivo, è inevitabile sia così.

Il fatto è che il Legislatore dovrebbe aver ben chiaro come procedere e come comunicarlo. Oggettivamente pare un gravissimo errore che nella normativa anticorruzione, la legge 190/2012, vengano considerati a particolare rischio i procedimenti di:

  • autorizzazione o concessione;
  • scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  • concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
  • concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Ma, se questi procedimenti, altamente esposti a mendacio, truffe, raccomandazioni, falso, li si lascia sempre a controlli successivi invece che, come sarebbe particolarmente necessario specie per appalti e appunto erogazione di sussidi ed ausili finanziari, preventivi, è impossibile pensare ad un “rischio zero” di “furbetti”, mentre simmetricamente è inutile abbaiare alla luna per i “mancati controlli preventivi”, se quelli preventivi non sono previsti.

Basterebbe decidere cosa fare, come e quando attivare i controlli, se prima o se poi, in relazione ai rischi connessi alle procedure. I controlli preventivi, allora, rischiano di allungare i tempi? E invece la scoperta successiva dei “furbetti” e le complesse azioni di annullamento dei benefici e, soprattutto, di recupero dei soldi o già erogati sono tempi ed attività guadagnate?

La ponderazione dell’interesse pubblico (una spesa il più possibile corretta e non influenzata da pratiche scorrette e dichiarazioni infedeli), rispetto a quello privato (ottenere il beneficio rilevante sul piano economico il più presto possibile) andrebbe, come rilevato prima, realizzata prima, in modo chiaro. C’è un sistema, anche, per farlo: la valutazione preventiva di impatto normativo. Vero, Vitalba Azzollini?

Questo post di Luigi rappresenta in modo plastico una delle principali maledizioni italiane. La scarsa efficacia dell’azione della pubblica amministrazione, causata da norme minuziose la cui lettera è più o meno agevolmente aggirabile dai destinatari si incrocia con l’assenza di una digitalizzazione “intelligente”, cioè in grado non solo di unire le tessere del puzzle delle nostre vite di cittadini (le famose “banche dati che si parlano”) ma anche perché gestita da una componente umana liberata dal rispetto della forma a scapito della sostanza e dell’efficacia della funzione di controllo. Da questa mancanza “sistemica” di fiducia (tra stato e cittadini, in primo luogo), nasce il circolo vizioso di controlli che non controllano e che vengono ulteriormente inaspriti e dettagliati, in modo sterile. La stessa autocertificazione dovrebbe poggiare su una solida base di fiducia tra stato e cittadini, in assenza della quale proliferano comportamenti opportunistici e norme inutilmente repressive perché incapaci di essere rese realmente efficaci. Oltre che su una bassa probabilità di essere “scoperti” ex post. (MS)

Foto di mohamed Hassan da Pixabay

Foto di Steve Buissinne da Pixabay 

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