Saper leggere e voler travisare

Ammesso che abbia ancora valore - perché ormai qualsiasi legge possiamo ritenerla sostanzialmente relativa - la legge 400 del 1988 (durante la presidenza De Mita al governo) prevede espressamente all’art. 15 (2 b) che il governo non può "provvedere nelle materie indicate nell’art. 72, quarto comma, della Costituzione".
Ma cosa dice questo articolo? Al comma 4 stabilisce che "La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale...".
Ricapitolando in termini comprensibili a noi volgo, tutto quello che riguarda la materia elettorale deve essere regolato da leggi ordinarie, il Decreto Legge ultimo è palesemente incostituzionale ed il Presidente della Repubblica - pur non custode della Carta Fondamentale - ha firmato un (altro) provvedimento incostituzionale.
Come si difende il Capo dello Stato? "Non era sostenibile - afferma Napolitano - che potessero non parteciparvi nella più grande regione italiana il candidato presidente e la lista del maggior partito politico di governo, per gli errori nella presentazione della lista contestati dall’ufficio competente costituito presso la corte d’appello di Milano".
E già questo è discutibile, ma comunque continua: "Erano in gioco due interessi o "beni" entrambi meritevoli di tutela: il rispetto delle norme e delle procedure previste dalla legge e il diritto dei cittadini di scegliere col voto tra programmi e schieramenti alternativi. Non si può negare che si tratti di "beni" egualmente preziosi nel nostro Stato di diritto e democratico".
E conclude: "Io sono deciso a tenere ferma una linea di indipendente e imparziale svolgimento del ruolo" di Presidente della Repubblica. Senza aspettare la storia, già oggi i cittadini italiani possono emettere il loro giudizio su questo presidente.
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