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Referendum costituzionale: revisione o cancellazione?

Nell’immaginario collettivo passa per verità della storia, ma è solo una forzatura: la Costituzione è formata da parti nettamente divise tra loro: una accoglierebbe i «principi sacri e intoccabili» e le altre sarebbero formate da norme che si possono e oggi si devono aggiornare, sicché se cambi 47 articoli su 139 e non tocchi i principi, tutto è com’era e hai solo «modernizzato».

In realtà, gli Atti della Costituente dimostrano che i «Principi fondamentali» non sono un isolato «Preambolo»; gli autori, anzi, escludono la parola e il concetto che la sottende proprio per non suggerire una «graduatoria di valori» tra le sue norme, che non hanno in mente e anzi apertamente smentiscono. Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, lo sottolinea: non è una inesistente maggiore «importanza», ma il loro carattere «generalissimo» e la difficoltà di dare loro un posto adeguato in uno dei titoli di cui essa si compone a suggerire di unirli in una parte a sé, intitolata «Principi fondamentali».

Se le cose stanno così – e non è facile negarlo – insistere sui principi per coprire un profondo mutamento significa far propaganda per il referendum, negando che sono in gioco temi di fondo e linee di principio. Modificare un terzo degli articoli della Costituzione significa scriverne un’altra. Il governo ha i titoli per farlo, o la cortina di fumo cela proprio un problema di legittimità? L’articolo 138 concede di emendare singoli, specifici punti, non di trasformare il potere costituzionale di revisione in potere costituente, che è attributo esclusivo del popolo; nessuno, del resto, può ratificare una nuova Costituzione. Il tentativo di Renzi, quindi, è anticostituzionale ed eversivo. «Eversione dall’alto», direbbe Gramsci.

Al di là del dato giuridico, c’è poi un problema storico che in Italia ha radici profonde e lontane. Da un lato, il bisogno dei ceti dirigenti di far ricadere sulla Costituzione la cause della loro inefficienza, dall’altro, la volontà dei poteri economici di rafforzare il governo a danno delle Camere. Una volontà che cresce in anni di crisi, soprattutto se è crisi finanziaria. A seconda del momento storico, la manifestazione virulenta esplode con l’attacco alla Costituzione, o con i tratti dell’aperta reazione, ma conduce al nodo cruciale posto da Pietro Grifone durante il fascismo: la compatibilità tra democrazia e capitalismo finanziario, struttura di fondo della nostra economia e punto di coesione della classe borghese. Se il fascismo storico, per dirla con Gobetti, volle «guarire gli Italiani dalla lotta politica», utilizzando come farmaci massicce dosi di «fede nella patria», Renzi sposa il modello Marchionne, che privatizza i profitti e socializza le perdite, secondo gli spiriti animali della «razza padrona», e produce «bestiame» votante, togliendo alla scuola la libertà d’insegnamento.

Cosa accadrebbe con la vittoria del «sì» non è facile dire, ma è indicativo il ritorno alla polemica dei tutori di una malintesa «libertà d’impresa», che insistono per cambiare gli articoli della Costituzione sull’iniziativa economica privata e pubblica, le nazionalizzazioni, la cooperazione e la collaborazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa. Polemica antica, cui si somma l’altra, più attuale, sulla inadeguatezza della Costituzione di fronte alla costruzione di un mercato interno di carattere liberistico proposta dalle politiche comunitarie. D’altra parte, l’obbligo per l’azienda di non svolgere attività «in contrasto con l’utilità sociale», imposto dell’art. 41, è stato sempre vissuto dai liberisti come privazione di libertà; in questo senso lo leggeva l’on. Colitto, accademico e avvocato, quando chiese alla Costituente modifiche intese ad attenuare «l’impressione che l’attività privata, dovendo muoversi in una determinata, precisa direzione, non goda più della libertà». Quasi che esistesse un legittimo diritto ad agire contro la società di cui l’impresa è parte; una libertà che, in nome della concorrenza, spesso si fa diritto al «danno sociale». Colitto non la spuntò, ma ci lasciò un esempio della possibilità di violare lo spirito della Costituzione, senza por mano ai Principi fondamentali.

Anni fa, Berlusconi tentò invano di abolire l’art. 41 della Costituzione. Renzi, reso prudente dalla sconfitta dell’ex alleato, aggira l’ostacolo, lascia com’era l’articolo 41 ma, lo «disarma», rendendolo una dichiarazione d’intenti. L’articolo, infatti, al suo terzo comma recita testualmente: «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». Dove storicamente il «qualunquista» Colitto fu battuto, passa Renzi, per ora vittorioso, abolendo l’articolo 99, che istituì il CNEL, il «Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro», strumento di controllo indiretto dei limiti in cui può svolgersi l’iniziativa privata, volto a impedire che essa contrasti con l’utilità sociale, come prevede il secondo comma dell’articolo 41, che assegna al CNEL il potere di promuovere iniziative legislative di natura costituzionale, economica e sociale. Al di là di ciò che può essere oggi il CNEL, la discussione alla Costituente dimostra che l’operazione non è neutra o indolore. In aula è un fuoco di fila tra figure di primo piano. Di Vittorio vorrebbe modificare il nome in «Consiglio economico del lavoro», per impedire la pariteticità tra lavoratori e imprenditori; Clerici, della DC, trova inaccettabili principi di subordinazione, perché il lavoro è uno dei tanti settori, importantissimo, ma non l’unico nel mondo economico; Ruini aggiunge che non si può far contare per centomila gli operai e per uno la grande azienda. Dietro lo scontro ideologico sulla definizione del nome e sul «peso» delle componenti, ci sono i contenuti, sui quali si confrontano il liberale Einaudi e il democristiano Costantino Mortara, giurista fine, che nel 1960, difendendo la femminista Rosa Oliva, otterrà la cancellazione della legge che esclude le donne dalla magistratura e dalla carriera militare. Mortara, che svolge un ruolo centrale nei lavori della Costituente, chiede che i progetti di legge presentati dagli organi ausiliari abbiano poteri di ratifica dei contratti collettivi di lavoro e corsie preferenziali per i loro progetti di legge. Ha la meglio Einaudi, che si oppone, temendo un potere eccessivo che sminuisca il Consiglio i Stato. Renzi cancella tutto questo e ciò che ne è nato. E’ vero che i pareri del CNEL non erano vincolanti, ma è altrettanto vero che la «riforma» spegne una voce del lavoro dipendente e con essa rischia di svanire l’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro pubblico, con gli accordi interconfederali del settore privato, quelli tra governo e parti sociali, la banca dati sulle statistiche territoriali e quella sulle professioni non regolamentate. Una perdita secca in tema di democrazia economica, perché chiude un organo che faceva programmi. Ora li farà il mercato, finalmente fuori controllo e libero di gestire se stesso senza vincolo e finalità sociale. L’art. 41 è lì, nessuno lo tocca, ma è una inutile enunciazione di principio.

In senso autoritario, del resto, per tornare all’Italia disegnata dal progetto di Renzi, vanno le ragioni di chi alla Costituente si oppone alle leggi d’iniziativa popolare, in base alla convinzione, di per sé dispotica, che «l’intervento diretto popolare costituisca un perturbamento, una deviazione della linea direttiva politica approvata dalla maggioranza ed esposta dal governo». E’ Mortara a rilevare che l’istituto ha lo scopo di frenare e limitare l’arbitrio della maggioranza, che non è sempre espressione della volontà popolare. Renzi, che non sa chi fossero Colitto e Mortara, si schiera inconsapevolmente col primo e, in un progetto di Costituzione che rafforza il potere decisionale del governo, attacca la legge d’iniziativa popolare e i referendum, triplicando il numero di firme necessario per l’una, che passa da 50 mila a 150 mila, e portando quello per i referendum abrogativi da 500 mila a 800 mila elettori.

Cambiare la Costituzione è un evento di rilevanza storica. Perché cambiamo? Renzi e il suo governo hanno la legittimità politica e morale che aveva l’Assemblea Costituente? Evidentemente no.

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Commenti all'articolo

  • Di George (---.---.---.193) 31 agosto 2016 00:13

    Avete scritto un palese falso. Le firme per il referendum abrogativo non cambiano. Con le 500.000 tutto resta come ora, mentre raccogliendone 800.000 si abbassa il quorum dei votanti perche il referendum sia valido.

    • Di Giuseppe Aragno (---.---.---.77) 31 agosto 2016 07:38

      Gazzetta Ufficiale - 15/04/2016 Disegno di legge, 12/04/2016

      […]Art. 11. (Iniziativa legislativa).

      1. All’articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»; b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».

  • Di Giuseppe Aragno (---.---.---.77) 31 agosto 2016 07:44
    Giuseppe Aragno

    Gazzetta Ufficiale - 15/04/2016
    Disegno di legge, 12/04/2016

    […]Art. 11. (Iniziativa legislativa). 

    1. All’articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

    [...] b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;

    c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».

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