“Caro Presidente, "prima i veneti" nello statuto regionale è un principio incostituzionale”, così Massimo Cacciari nel suo appello al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Ancora una volta si prospetta uno scontro tra gli strenui difensori della nostra legge fondamentale e i novelli, rozzi (s)fascisti che operano contro le regole e per il disfacimento dello Stato unitario?
Il Presidente Napolitano, nella sua replica, ha manifestato giusta cautela: “Quando lo avrò letto reagirò”.
L’attuale regime mediatico dell’uomo medio, oscurantista per sua natura e definizione, non darà certo enfasi a questo strisciante tentativo di sovvertire il dettato costituzionale. Probabile catalogazione: solito folklore leghista.
Questa volta, però, non è un semplice proclama verbale. Non la solita estemporanea sortita, a fini meramente propagandistici. Si tratta, piuttosto, della stesura, nero su bianco, di uno statuto regionale forse in contrasto - almeno nella sua traduzione dello slogan elettorale “prima il Veneto” - con la suprema legge da cui tutto discende.
Così pure appaiono, in qualche misura stridenti con lo spirito unitario, le aspirazioni di chi immagina un diritto ad uno statuto come la Catalunya.
Al di là del pregiudizio e delle polemiche preventive occorre un semplice, rinnovato richiamo alla nostra Costituzione. Se lo statuto risulterà ad essa conforme, nessun problema. A voi lettori la valutazione (Bozza testo statuto presentato dalla maggioranza).
L’articolo 120 della Costituzione recita: “La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.
L’articolo 123 definisce la necessaria armonia con la Costituzione imposta agli statuti regionali: “Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
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