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L’unità nazionale prima di tutto

Caro Presidente, "prima i veneti" nello statuto regionale è un principio incostituzionale”, così Massimo Cacciari nel suo appello al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Ancora una volta si prospetta uno scontro tra gli strenui difensori della nostra legge fondamentale e i novelli, rozzi (s)fascisti che operano contro le regole e per il disfacimento dello Stato unitario?

Il fermo richiamo alla Costituzione vigente non deve cadere nel vuoto, né passare sotto silenzio.

 

Il Presidente Napolitano, nella sua replica, ha manifestato giusta cautela: “Quando lo avrò letto reagirò”.

L’attuale regime mediatico dell’uomo medio, oscurantista per sua natura e definizione, non darà certo enfasi a questo strisciante tentativo di sovvertire il dettato costituzionale. Probabile catalogazione: solito folklore leghista.

Questa volta, però, non è un semplice proclama verbale. Non la solita estemporanea sortita, a fini meramente propagandistici. Si tratta, piuttosto, della stesura, nero su bianco, di uno statuto regionale forse in contrasto - almeno nella sua traduzione dello slogan elettorale “prima il Veneto” - con la suprema legge da cui tutto discende.

Così pure appaiono, in qualche misura stridenti con lo spirito unitario, le aspirazioni di chi immagina un diritto ad uno statuto come la Catalunya.

Al di là del pregiudizio e delle polemiche preventive occorre un semplice, rinnovato richiamo alla nostra Costituzione. Se lo statuto risulterà ad essa conforme, nessun problema. A voi lettori la valutazione (Bozza testo statuto presentato dalla maggioranza).

L’articolo 120 della Costituzione recita: “La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.

L’articolo 123 definisce la necessaria armonia con la Costituzione imposta agli statuti regionali: “Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.

Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Infine l’articolo 126 rimanda alle competenze del Presidente della Repubblica: “Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio”.

La sorgente di ogni diritto risulta, ancora una volta e sempre, utile riferimento e guida per il riconoscimento degli ulteriori diritti di ciascuno e di tutti.

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