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 Home page > Attualità > Politica > Formigoni ed Errani possono ricandidarsi? Il parere di due costituzionalisti

Formigoni ed Errani possono ricandidarsi? Il parere di due costituzionalisti Villone e Prisco

C’è una questione che da qualche settimana a questa parte appassiona più la rete e i costituzionalisti che i protagonisti di questa vicenda, ovvero i politici. Ma in questo caso il motivo è facilmente intuibile e ha una sola parola come giustificazione: bipartisan.
 
Il dibattito riguarda la legge 165 del 2004 sulla “non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto”, ma si aggiunge “sulla base della normativa regionale adottata in materia”. In pratica c’è una legge, del 2004, che vieta la possibilità di candidarsi per tre mandati consecutivi. Uno dei problema è se la legge sia retroattiva o meno, cioè se possa riguardare i casi dei candidati Errani e Formigoni (che, se eletto, sarebbe al quarto mandato), rispettivamente candidati per l’Emilia Romagna e la Lombardia e se abbia valore attuativo, nel momento in cui le Regioni non l’hanno ancora fatta propria.
 
Bipartisan dicevamo e infatti rappresentati in questa diatriba sono i due maggiori partiti d’Italia, il Pd e il Pdl, con questi ultimi che nelle ultime ore si trovano a combattere anche un’altra battaglia sia nel Lazio che in Lombardia, a causa dell’esclusione della lista proprio del Governatore a causa di presunte firme false o, comunque, non corrette.
 
È stato Wittgenstein, ovvero il blog di Luca Sofri, uno dei primi a sollevare la questione, e a seguirlo costantemente. A leggere la lunga serie di articoli del blog e in rete e a sentire i costituzionalisti, la faccenda non è per nulla semplice, e al solito sono i cavilli a farla da padrona. Quel rinvio alla legge regionale, infatti, dà alle Regioni un potere forte sulla legge dello stato. Come dice Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale, infatti, “si mette nelle mani della Regione se far valere o non far valere un principio fondamentale che la legge dello stato ha voluto fissare, quello del divieto di terzo mandato”. Insomma dovrebbero essere le Regioni, di cui i “duellanti” sono attuali Presidenti a dover regolare una legge che non gli darebbe la possibilità di candidarsi. Un paradosso!
 
Interviene anche Michele Ainis, costituzionalista ed editorialista della Stampa che appoggia il parere di chi è per l’ineleggibilità: “La riforma costituzionale che introdusse l’elezione diretta dei «governatori» fu battezzata nel 1999; la sua prima applicazione coincise con le regionali del 2000; la codificazione dei nuovi principi elettorali (per l’appunto, con la legge del 2004) subentrò pertanto con cinque anni di ritardo, dopo che il treno era già partito. E allora contano o non contano le elezioni del 2000? Per non farle contare, salvando le poltrone di Errani e Formigoni, qualcuno spende un duplice argomento. In primo luogo, né l’uno né l’altro - quando ottennero il primo suffragio popolare - sapevano d’avere soltanto due cartucce da sparare, sicché va tutelata la loro aspettativa; in secondo luogo, la legge del 2004 è priva d’effetti retroattivi, dato che il diritto si proietta sul futuro, non sui sepolcri del passato”. E qui torniamo al punto di prima e a un’altra considerazione di Onida, ovvero che l’ineleggibilità “è una regola di sistema che se fosse applicabile immediatamente dovrebbe secondo me applicarsi tenendo conto anche dei mandati precedenti (...) all’entrata in vigore di questa legge statale”.
 
Insomma il problema, stando ad Onida è quello di non aver fatto chiarezza, aver tergiversato e fatto melina attorno a un problema che poneva al centro del dibattito esponenti di spicco dei partiti di destra e sinistra. A questo, poi, si accompagna il problema etico. È possibile che una stessa persona sia per un ventennio alla guida di una Regione (o qualsiasi altra istituzione)? Questo non comporta un accentramento di potere come già abbiamo visto attuarsi in questi ultimi anni?
 
Noi di AgoraVox Italia abbiamo provato a chiedere qualche altra delucidazione. Abbiamo chiesto un parere al Professore di Istituzioni di diritto pubblico della facoltà di Giurisprudenza Federico II di Napoli, Salvatore Prisco, che ci ha risposto così: “Io penso che quando si cambiano le regole del gioco, lo si fa necessariamente per l’avvenire, salvo un’eventuale norma transitoria (l’irretroattività è la regola, la retroattività l’eccezione - e comunque mai per leggi penali incriminatrici, caso qui non rilevante). Ciò a mio parere vuol dire che ai casi di Formigoni e di Errani (o di qualunque altro Presidente di Regione) o alla ricandidatura di un sindaco - subito dopo la l. 81/1993, che limitava appunto a due i possibili mandati consecutivi del sindaco stesso - tale limitazione si applica a partire dalla prima elezione successiva all’introduzione della norma limitatrice (la candidabilità è la regola, la limitazione l’eccezione)”, poi Prisco fa un’osservazione un po’ più politica e si discosta dal parere di Onida: “Rispetto molto Onida, ma come vedi non ne condivido l’idea. Aggiungo che questa interpretazione fa gioco (sul piano questa volta politico) ai rispettivi partiti: né Berlusconi, né Bersani credo vogliano rispettivamente Formigoni ed Errani a Roma (qualcosa di importante si dovrebbe infatti compensativamente dare ad entrambi, come nel caso di Galan, non ricandidato alla presidenza del Veneto e che si dice diventerà ministro), perché entrambi "concorrenti" con loro e politicamente ingombranti. Aggiungo che il primo serve a ridimensionare la Lega Nord, il secondo a garantire un possibile consenso dell’elettorato locale, dopo le dimissioni forzate del sindaco di Bologna”.
 
Insomma le candidature sarebbero legittime, ed è il parere anche di un altro eminente conoscitore della materia. Abbiamo chiesto un parere anche a Massimo Villone, professore di Diritto Costituzionale all’Università di Napoli nonché Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato durante la XIII legislatura (dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001), presente, inoltre, in Parlamento al momento della dibattito in aula e dell’approvazione della legge 165/2004.
 
Professore cosa ne pensa di tutta quella querelle che si è scatenata attorno alla legge 165/2004?
Il mio parere forse è un po’ diverso da quello degli altri. Essendo io in Parlamento quando questa legge fu approvata dissi, allora, intervenendo in aula, che a mio parere la legge non poteva mettere il limite dei due mandati, perché questa è materia statutaria. Vede, se lei dice che la legge della Regione può intervenire su una materia di questo genere, cioè pure sui principi posti con legge statale, lei ammette in principio che sia una maggioranza politica a dire quanti mandati può fare un Presidente della Regione. Per questo io ho sempre pensato che la materia del limite dei mandati fosse una tipica materia sottratta alla maggioranza politica pro tempore e quindi una classica materia per la Regione statutaria
 
Quindi non avreste dovuto essere voi a regolamentare questo campo...
La legge 165/2004 è una legge di principio che vorrebbe vincolare il legislatore regionale che fa la legge sull’elezione, quindi la norma è formulata proprio così, con appunto il legislatore regionale che deve disciplinare la materia secondo il principio della non rieleggibilità dopo il secondo mandato; quindi non è che la legge pone direttamente divieti, ma dice al legislatore regionale come deve fare.
 
Nel momento in cui, però, il legislatore regionale non interviene si crea il problema. È questo uno dei punti più dibattuti, infatti.
Certo, dopodiché io ho qualche dubbio che si possa assumere questo limite come esistente, nonostante io da democratico e repubblicano non monarchico credo che il limite ci debba essere, quindi nel merito io sono favorevole al fatto che ci sia un limite di mandato soprattutto per chi esercita poteri di gestione rilevantissimi, perché poi il problema sta lì. Il problema non riguarda il consigliere comunale o il parlamentare, il problema riguarda chi ha potere di gestione, riguarda il sindaco, riguarda il Governatore...
 
Che in questo caso arriverebbero alla terza e alla quarta elezione...
Certo, queste sono forme paramonarchiche o pseudorepubblicane di forma di stato. Ricordo che Ciampi, quando qualcuno chiese perché non si ricandidasse, disse ‘Guardate non è conforme ai principi repubblicani che ci sia qualcuno che stia in carica così a luingo’ e rifiutò. Quindi, ripeto, io sono favorevolissimo al limite dei due mandati, che per le Regioni significano 10 anni, ovvero un limite più che ragionevole, però si tratta di vedere come lo stabiliamo...
 
Quindi in questo momento la legge è, tra virgolette, inutile... o comunque non applicabile o valida dal 2004 in poi?
Io non credo sia rilevante da quando valga, perché se c’è un limite leggittimamente stabilito, allora si applica, direi, nella condizione di oggi, ovvero uno ha fatto due mandati e basta, punto. Questa storia della retroattività non la vedo ben posta, piuttosto dobbiamo capire se il limite esiste o no. La questione è se esiste questo limite, che pure io ritengo auspicabile che ci sia, come detto, e nei termini attuali in cui l’ordinamento giuridico si pone, dubito che esista... Perché laddove si pone ostacolo all’elettorato attivo o passivo bisogna essere ben chiari e certi; io la certezza dell’ostacolo in questo momento non la vedo.
 
Quindi, stando così le cose, questa legge non può impedire ai due candidati di ricandidarsi.
Diciamo che tra l’opzione A, ovvero si candidano e quella B, non si candidano, io nell’incertezza normativa che certamente esiste tendo a pensare che sia preferibile l’opzione A e cioè che non ci sia l’ostacolo alla candidatura.
 
Insomma la matassa non è così facilmente districabile, soprattutto nel momento in cui il legislatore nazionale decide di fare una legge che è la regione a dover ricevere e applicare. Una decisione che, però, in questo caso porrebbe seri problemi di conflitto d’interesse, dato che il Legislatore dovrebbe leggiferare sulla propria vita.
 
È per questo che Villone sosteneva per questa regolamentazione fosse materia per lo statuto regionale se non addirittura materia costituzionale.
 
Staremo a vedere quali saranno, se ci saranno le ripercussioni e soprattutto le soluzioni a questa delicata faccenda.
 
 
Update: il 26 febbraio il Ministro per gli Affari Regionali Fitto rispondendo a un’interrogazione parlamentare del Senatore Ceccanti, in merito all’applicabilità della 165/2004 dice che "(...) ad avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le disposizioni di cui all’articolo 2 della citata legge numero 165/2004, ivi compreso il limite del doppio mandato, sono destinati a produrre effette solo dopo l’adozione delle leggi regionali della materia, sarebbero cioè previsioni senza limiti di tempo. Anche in tal caso, comunque, la norma regionale potrebbe regolare unicamente le situazioni successive alla sua entrata in vigore"
 
In allegato l’intera risposta del Ministro Fitto.
 
Grazie a Giuliana Giglio per l’aiuto

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