Lo scorso 27 ottobre il Parlamento Europeo ha varato la direttiva contro la pedofilia. Entro due anni gli Stati membri dovranno adeguare la propria legislazione.
Il Parlamento Europeo, riunito in seduta comune, il 27 ottobre ha varato con 541 sì, 2 no e 31 astenuti la direttiva contro gli abusi, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia. Relatrice è stata l’italiana Roberta Angelilli (PPE) Vicepresidente del Parlamento Europeo. In una conferenza stampa ha spiegato che “si tratta di un testo che definisce in maniera chiara i reati di pedopornografia e che fissa termini uniformi che valgono in tutta l’UE”.
La direttiva vuole rafforzare quegli aspetti fondamentali necessari a combattere questi vergognosi crimini: prevenzione, procedimenti contro i trasgressori, e assistenza, sostegno e protezione delle vittime e delle loro famiglie. La conquista più grande è la dimostrazione di un’unità di intenti in Europa, almeno in questo campo. Garantendo veri e maggiori risultati.
Il testo stabilisce norme minime riguardo alla definizione dei reati e delle sanzioni penali. Si interviene in modo più severo e per un numero maggiore di tipologie di crimini di quelli inclusi nella legislazione Europea fino a questo momento.
Tra le misure previste: si introduce il reato di adescamento on line (cosiddetto grooming); per un cittadino europeo il turismo sessuale è perseguibile anche fuori del territorio dell’Unione; riguardo i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico, devono essere tempestivamente rimosse le pagine ospitate nel territorio europeo e si deve bloccarne l’accesso (se non è possibile rimuoverle) quando sono ospitate fuori dal territorio dell’Unione; sequestro e confisca dei beni derivanti dai reati in questione; interdizione da attività professionali che implichino contatti diretti e regolari con minori e in questo caso possibilità di richiesta di informazioni da parte del datore di lavoro al momento dell’assunzione; indagini e azione penale non subordinate alla denuncia e possibilità di continuare anche in caso di ritiro delle dichiarazioni; possibilità di perseguire i reati per un congruo periodo di tempo dopo il raggiungimento della maggiore età da parte della vittima.
Tra le aggravanti si contemplano i casi in cui i reati sono commessi da chi ha la fiducia dei bambini, o ricopre una posizione di autorità o influenza su di loro (familiari, tutori, insegnanti, etc.), o avvengono a danno di minori particolarmente vulnerabili perché disabili o in situazione di dipendenza (ad esempio da alcool o droga). Inoltre se i reati sono commessi da più persone, se c’è stata già una condanna per simili reati, se si fa uso di coercizione, forza o minaccia, se il reato avviene nel contesto di un’organizzazione criminale.
Riguardo la prevenzione si punta su importanti strumenti quali l’istruzione, la formazione, l’informazione e la sensibilizzazione. Ciò per scoraggiare e ridurre la domanda, diminuire il rischio per i minori, dare strumenti ai funzionari di polizia per individuare le vittime minorenni e minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale.