Si ha l’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia dovuta a:
patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
infortuni sul lavoro;
patologie per riconosciuta causa di servizio;
stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Si considerano inoltre esonerati dall’obbligo di reperibilità i dipendenti pubblici nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale, per il periodo indicato nella prognosi.
Distinti saluti
Aldo Maturo