INAIL:
le prestazioni ai familiari di chi muore per un infortunio sul lavoro
La vicenda di Matteo Armellini, il
giovane operaio morto nell’allestimento del palco di Laura Pausini a Reggio
Calabria.
L’importo versato dall’Istituto non è un risarcimento,
ma il contributo alle spese per il funerale, previsto in ogni caso
Roma,
25 luglio 2012
“I duemila euro versati alla madre di Matteo Armellini non sono
un risarcimento per la perdita del figlio, ma il contributo alle spese per il
funerale che l’INAIL eroga ai familiari di tutti i lavoratori deceduti”. Luigi
Sorrentini, direttore centrale Prestazioni dell’Istituto fornisce alcuni
importanti chiarimenti e sottolinea la correttezza del comportamento tenuto
dall’INAIL nella vicenda dell’operaio romano di 31 anni morto il 5 marzo scorso
a Reggio Calabria mentre era impegnato nell’allestimento del palco per il
concerto di Laura Pausini.
Le prestazioni previste dal Testo Unico
del 1965.
“Quando un lavoratore perde la vita – spiega Sorrentini – si tratta sempre di
verificare se lascia dei superstiti che hanno diritto alla rendita prevista per
legge e, se la risposta è affermativa, di calcolare a quanto può ammontare”.
Le prestazioni erogabili dall’INAIL ai lavoratori assicurati e,
in caso di loro morte, ai loro superstiti sono previste dal Testo Unico n. 1124
del 1965, che ne stabilisce in maniera tassativa condizioni e misure. In
particolare, la legge prevede che abbiano diritto alla rendita il coniuge, fino
alla morte o a nuovo matrimonio, ciascun figlio fino al raggiungimento del
18esimo anno di età (per ragioni di studio l’età viene elevata fino ai 21 anni
se i figli sono studenti di scuola media o superiore e non oltre i 26 anni se
studenti universitari), i figli totalmente inabili al lavoro, ai quali la
rendita spetta a prescindere dall’età, finché dura l’inabilità.
La rendita solo per i genitori a carico. In mancanza di
coniuge e figli, anche a genitori, altri ascendenti, fratelli e sorelle può
spettare una rendita. Ma solo nella misura del 20% e solo se convivevano con il
lavoratore deceduto ed erano a suo carico. “Lo scopo della legge – precisa a
questo proposito Sorrentini – non è quello di risarcire i familiari del danno
derivato dalla morte del lavoratore, quanto piuttosto di offrire ai superstiti
i mezzi di sostentamento venuti a mancare dopo la sua morte. Nel caso di Matteo
Armellini, però, non è risultato che contribuisse al mantenimento della madre,
alla quale abbiamo potuto erogare soltanto l’assegno funerario una tantum di
1936,80 euro”.
Norme da rendere più attuali. Tutto a norma di
legge, dunque, ma il Testo Unico risale a più di quarant’anni fa e l’INAIL ha
proposto più volte di introdurre alcune modifiche legislative per adattarlo
alla realtà contemporanea. “Il limite sta nella norma del 1965 – conferma il
direttore centrale Prestazioni – Rispetto ad allora, infatti, sono cambiate le
caratteristiche del lavoro e della famiglia. Alcuni degli operai morti nel rogo
della Thyssen, per esempio, avevano delle conviventi con cui non erano sposati,
alle quali la legislazione attuale non prevede l’erogazione di alcuna rendita”.
Un altro problema è legato all’ammontare delle rendite che vanno
ai superstiti di lavoratori deceduti in giovane età. “Questi lavoratori –
spiega Sorrentini – si trovano spesso in una condizione contrattuale iniziale o
flessibile che si traduce in una rendita molto bassa per i superstiti”.
L’Istituto ha già suggerito che la rendita ai superstiti di tali
lavoratori venisse liquidata sul massimale di legge, ma anche altre
proposte sono ipotizzabili e l’INAIL assicura il più ampio supporto tecnico per
l’adozione di iniziative di revisione, nel quadro delle disponibilità
finanziarie dell’Istituto e con un impatto sostenibile per la finanza pubblica.
Per i superstiti anche un beneficio una
tantum.
Da qualche anno - oltre alla rendita - l’INAIL eroga anche ai familiari delle
vittime di gravi infortuni sul lavoro un beneficio una tantum a carico del
Fondo di sostegno istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali. “Per questo tipo di prestazione – precisa Sorrentini – valgono le
stesse condizioni che regolano la rendita ai superstiti e che escludono la
madre di Matteo Armellini, la quale non viveva a carico del figlio”.
Ma proprio in quanto si tratta di un’erogazione una tantum,
anche per questa prestazione è possibile ipotizzare secondo l’INAIL una
diversa modalità di utilizzo, svincolando il ricorso al Fondo dagli stessi
parametri che conducono al riconoscimento della rendita.
“Resta il rammarico per la grave perdita che la signora
Armellini ha sofferto; attraverso le nostre strutture territoriali abbiamo
subito messo a disposizione tutto il sostegno possibile – conclude Sorrentini -
ma dal punto di vista economico l’Istituto non poteva fare di più”.