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Siria: due costituzioni per uno stato autoritario

La Siria potrebbe essere a ragione definita uno Stato con due Costituzioni: una è quella formalmente in vigore, approvata da un anno e mezzo; l’altra, che invece rispecchia la realtà di fatto del potere in Siria e le limitazioni alla democrazia: ovvero quella del 1973, modificata solo sulla spinta delle proteste nel febbraio 2012.

La prima Costituzione del 1973

La Costituzione originaria fu varata dal regime di Hafez Assad (padre dell’attuale leader Bashar) nel 1973, dopo una serie di colpi di stato nel 1963, 1966 e 1970 dovuti a faide interne del partito Baath, al termine dei quali prevalse nettamente la fazione anti-comunista di Assad stesso.

Molto esemplificativi sono i primi 3 articoli:

Articolo 1 [Nazione Araba, Repubblica Socialista]

1 – La Repubblica Araba Siriana è uno Stato democratico, popolare, socialista e sovrano. Nessuna parte del territorio può essere ceduta. La Siria è un membro dell’Unione delle Repubblice Arabe

2 – La regione Araba Siriana è parte della patria Araba

3 – Il popolo nella regiona Araba Siriana è parte dell naziona Araba. Lavora e lotta per raggiungere l’unità complessiva della nazione Araba

Articolo 2 [Repubblica, Sovranità]

1 – Il sistema di governo della regione Araba Siriana è quello repubblicano

2 – La sovranità risiede nel popolo, che l’esercita in accordo con questa Costituzione

Articolo 3 [Islam]

1 – La religione del Presidente della Repubblica deve essere l’Islam

2 – La giursprudenza islamica è la principale fonte legislativa

Come si vede stabiliva la forma repubblicana, e la definizione della Siria era di uno Stato “democratico, popolare, socialista e sovrano”. Era quest’ultima la disposizione preminente, presente nel primo articolo, in cui l’Islam non era nominato, e in cui si evidenziava come la caratteristica principale dello Stato fosse il nazionalismo e l’aspirazione all’unità araba.

La religione è presente solo nell’articolo 3 in cui si stabilisce che l’Islam deve essere la religione del presidente ed è la fonte principale di legge: principale ma non l’unica.

Si trattava della classica ambiguità dei Paesi arabi nazionalisti in cui la natura socialista e panarabista non poteva prescindere dalla realtà di una massa di popolazione in larga parte non solo musulmana, ma anche realmente credente. Il rispetto da parte dello Stato (a patto che non “disturbassero” l’ordine pubblico) era però relegato all’articolo 35.

Era tuttavia l’articolo 8 a chiarire la vera natura e il punto centrale dello Stato siriano:

Articolo 8 [Partito Baath]

Il partito guida nella società e nello Stato è il Partito Socialista Arabo Baath. Guida un fronte progressista e patriottico che cerca di unificare le risorse delle masse e porle al servizio degli obiettivi della nazione Araba

Qui si sente l’influenza delle esperienze socialiste europee, che allora avevano ancora un certo ascendente in molte parti del mondo in via di sviluppo e soprattutto laddove si erano verificate esperienze rivoluzionarie.

Non a caso in Parlamento (il Concilio del Popolo, composto di 250 membri eletti ogni 4 anni in circoscrizioni di 15 deputati) di fatto il 90% dei membri, anche dopo le elezioni del 2011, era allineato al partito Baath, o direttamente, o indirettamente, come deputati indipendenti o membri di partiti minori alleati del Baath nel Fronte Progressista. Questi altri partiti, come comunisti o socialisti unionisti, avevano per esempio il divieto di reclutare sostenitori tra i membri dell’esercito o le associazioni universitarie.

Il ruolo preminente tuttavia è quello del potere esecutivo, ricoperto dal Presidente della Repubblica, eletto, secondo la vecchia Costituzione, solo attraverso referendum confermativo (e non con vere elezioni) ogni 7 anni, con potere di nominare e revocare i ministri, richiedere report sulle questioni importanti e diritto di veto sulle leggi del Parlamento, superabile con il voto dei due terzi del Parlamento stesso.

Eventualità questa, come è facile immaginare, impossibile in un regime dominato da un unico partito e in cui la carriera non solo politica, ma civile, dipende dalla fedeltà agli Assad.

La nuova Costituzione del 2012

Nel tentativo di sventare il peggioramento della della crisi scoppiata con l’inizio delle manifestazioni di oppositori nella città di Hama fin dal 2011, sull’onda delle Primavere Arabe, Bashar Assad ha varato una nuova Costituzione, approvata poi da un referendum il 26 febbraio 2012, con l’89% di sì e il 57% di affluenza.

Il principale cambiamento apportato riguarda l’articolo 8, in cui viene cancellato il ruolo preminente del partito Baath, e si afferma invece che:

Articolo 8 

1 – Il sistema politico sarà basato sul principio del pluralismo politico, e dell’esercizio del potere attraverso il voto

2 – I partiti politici consentiti potranno contribuire alla vita politica nazionale e rispetteranno i principi della sovranità nazionale e della democrazia

3 – La legge dovrà regolare le procedure legate alla formazione dei partiti politici

4 -Non può essere permesso svolgere attività politica o formare partiti politici o raggruppamenti su base religiosa, settaria, tribale, regionale, di classe, professionale, o discriminatorie per genere, origine, razza, o colore

5 – Gli uffici o il denaro pubblico non possono essere sfruttati per interessi elettorali o di partito

Inoltre l’articolo 3 di cui sopra è arricchito di ciò che era in precedenza contenuto nell’articolo 35, ovvero (oltre al requisito di essere musulmano per il Presidente della Repubblica) il rispetto per tutte le fedi che non siano contrarie all’ordine pubblico.

Un altro importante cambiamento riguarda l’elezione del Presidente della Repubblica che ora dovrà avvenire come in altri Paesi tramite regolari elezioni, ma l’articolo 85 stabilisce che:

  • la candidatura deve essere annunciata alla Corte Suprema;
  • la candidatura deve avere il supporto di almeno 35 deputati, e nessun deputato può appoggiare più di un candidato;
  • La Corte Suprema deve accettare la candidatura, entro un tempo prestabilito.

Nell’art 84 è stabilito che il presidente siriano dovesse avere entrambi i genitori siriani, essere nato in Siria, e ivi aver risieduto per almeno 10 anni. L’articolo 88 stabilisce che il presidente è eletto per 7 anni e può essere rieletto per un altro mandato.

Da notare che non vi è scritto “per un solo altro mandato” e si presta quindi a interpretazioni favorevoli a un terzo mandato.

Inoltre si notino le restrizioni sulla figura del candidato presidenziale, che a queste condizioni è quasi impossibile possa essere un reale oppositore, sia per il bisogno di essere appoggiato da deputati (nella quasi totalità in realtà fedeli al Baath), sia per la palese esclusione di eventuali oppositori vissuti all’estero, nonché per la necessità del vaglio di una Corte Suprema totalmente organica all’apparato di Assad.

Queste considerazioni, tra le altre cose, hanno portato i ribelli a un netto rifiuto del riconoscimento di un vero cambiamento e alla permanenza della richiesta di dimissioni di Assad e della fine del suo dominio.

Il punto è che, come si è detto nel precedente articolo, la famiglia Assad e Stato coincidono in Siria, e le dimissioni di Bashar Assad vorrebbero dire la presa del potere dei ribelli senza alcun cuscinetto istituzionale né garanzie per coloro che più o meno indirettamente sono stati fedeli allo Stato siriano negli ultimi 40 anni.

Foto: Freedom House/Flickr

Questo articolo è stato pubblicato qui

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