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Fondo europeo per l’adeguamento alla globalizzazione: prospettive e obiettivi

Oggi su Osservatorio Globalizzazione Marco D’Attoma ci parla di uno strumento europeo poco conosciuto, il FEG (Fondo Europeo per l’adeguamento alla Globalizzazione). Buona lettura!

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Il fenomeno della globalizzazione ha plasmato considerevolmente il modello europeo, aumentando enormemente i costi in ambito commerciale, in particolare attraverso l’aumento delle importazioni di beni dai Paesi in via di sviluppo (PVS) e l’outsourcing di servizi informatici. 

Mentre l’agenda di Lisbona è stata sviluppata per rendere sostenibile in chiave interna il modello europeo in un ambiente ed una società globalizzata e basata sullo sviluppo, occorre considerare che vi è anche una dimensione esterna: l’UE doveva essere consapevole anche della modifica dei rapporti con altri attori internazionali che stavano, e stanno ancora oggi, governando questo processo, e che quindi era necessario relazionarsi con il nuovo sistema di governance orizzontale, costituito da entità che sulla carta possono considerarsi alla pari, ma con enormi differenze economiche, strutturali e valoriali. In questo processo di globalizzazione l’UE ha assunto un ruolo rilevante diventando uno dei più importanti attori internazionali, e questo ha inciso sul suo processo interno di evoluzione governativa ed istituzionale, in alcuni casi accelerando alcuni processi di sviluppo interno, in altri casi bloccandoli definitivamente.

 L’art 2 del TUE introduce tra i principi fondanti dell’Unione Europea quello della solidarietà. Proprio sulla base di questo principio, nel 2006 le istituzioni europee hanno dato vita al Fondo Europeo per l’Adeguamento alla Globalizzazione (FEG) per finanziare misure di politica attiva del lavoro, destinate a quella categoria di lavoratori che hanno subito maggiormente i danni collaterali provenienti dal cambiamento del commercio internazionale, ovvero a quel fenomeno che noi conosciamo come globalizzazione. L’istituzione del Fondo di Adeguamento alla Globalizzazione è motivata dall’ambizione di sostenere l’adeguamento del Mercato unico europeo, al fine di sfruttare le opportunità economiche della globalizzazione e rendere compatibile la sfera economica, che comporta un sistema liberista, con i valori sociali tipici del modello europeo e del mondo occidentale in generale.

Innanzitutto, occorre ribadire che il regolamento, e quindi l’attivazione del fondo, si applica principalmente nei confronti di quei lavoratori che hanno perso il proprio posto di lavoro in conseguenza alle trasformazioni della struttura del commercio internazionale dovute alla globalizzazione, che hanno provocato un notevole aumento delle importazioni nell’Unione, un cambiamento dello scambio di beni e servizi, o una delocalizzazione di attività verso Paesi terzi. Con la prima modifica del FEG, apportata tramite il regolamento (CE) n. 546/2009 erano ammissibili, per un periodo di tempo circoscritto, anche le richieste per le casistiche che riguardavano quei lavoratori che avevano perso il lavoro a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale. Questa importante modifica, anche se temporanea, rispetto al regolamento originario ed istitutivo del FEG, è avvenuta in un periodo drastico per l’economia europea e per il Mercato del lavoro, ovvero ricorreva il periodo della crisi economica partita nel 2008 negli USA e successivamente approdata nel continente europeo. Ma mentre la causale legata alla globalizzazione assumeva un carattere di permanenza, quella legata invece alla crisi economica assumeva la forma di deroga temporanea, legata esclusivamente al periodo compreso tra maggio 2009 e dicembre 2011. Le ripercussioni sul Mercato del lavoro furono considerevoli ed immediate, ed in virtù di ciò, le istituzioni europee, oltre a adottare altre misure economiche e sociali, si dedicarono anche alla modifica del regolamento (CE) N. 1927/2006, apportando numerose correzioni, che di fatto hanno cambiato enormemente la natura del fondo in esame. 

Il regolamento del 2006 originariamente predisponeva l’attivazione del fondo prevalentemente nel momento in cui si andava a verificare un esubero che coinvolgeva almeno 1000 dipendenti o rispetto ad un’impresa in uno Stato membro (nel 2013 invece il numero è stato ridotto a 500 lavoratori coinvolti), compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa, oppure rispetto ad un intero settore produttivo in riferimento ad una Regione o due Regioni contigue. Oppure il fondo può essere attivato nel momento in cui gli esuberi abbiano un’incidenza molto grave sull’occupazione e sull’economia locale. 

Per quanto riguarda invece la procedura per poter attivare il fondo, non è il gruppo di lavoratori a dover adire un organo dell’UE e neppure l’impresa coinvolta, ma è esclusivamente lo Stato membro interessato, e la richiesta va effettuata nei confronti della Commissione Europea entro dieci settimane che decorrono dal momento in cui sono soddisfatti i criteri previsti all’interno del regolamento 1309/2013. Per quanto riguarda lo Stato italiano ad esempio, l’organo abilitato ad effettuare la richiesta ed esercitare opera di coordinamento è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali su iniziativa delle Regioni e delle Province autonome deputate dell’attuazione degli interventi sul territorio. Entro due settimane, la Commissione deve prendere in carico la richiesta, e notificare la ricezione del documento allo Stato. Entro dodici settimane la Commissione deve dare una risposta, che può essere positiva, negativa qualora non vengano soddisfatti i requisiti di ammissibilità, oppure la Commissione può decidere di rinviare la domanda allo Stato membro per chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti, senza dover rigettare immediatamente la domanda. 

Inoltre, viene ribadito nel regolamento, che i fondi provenienti dal FEG sono compatibili col divieto di aiuti di Stato, in quanto è rivolto ai singoli lavoratori, che detengono lo status di disoccupazione, e non alle imprese. Quindi non ci sarebbe alcun contrasto rispetto alle norme in materia di concorrenza relative agli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE. Per quanto riguarda il versante prettamente finanziario, Il cofinanziamento del FEG, che deve essere richiesto dagli Stati membri, e concesso dalla Commissione con previa valutazione delle misure proposte e della stima dettagliata dei relativi costi, non può superare il 60 % (prima del 2013 era il 50%) dei costi stimati complessivi.

Una nota negativa rispetto all’evoluzione del FEG riguarda il suo budget medio annuale: inizialmente il budget per finanziare il Fondo era previsto a circa 500 milioni di euro annui, modificato nel 2013, per il settennato 2014-2020 a circa 150 milioni di euro annui.

Per verificare il buon andamento di ogni singolo finanziamento portato avanti dal FEG, la Commissione Europea effettua delle valutazioni. Una prima valutazione è quella intermedia, che è stata effettuata dalla Commissione, come previsto dal regolamento, nel 2017 rispetto al periodo 2014-2020; poi vi sarà una valutazione ex-post, cioè dopo che il FEG avrà concluso il suo ciclo rispetto al bilancio pluriennale, e le istituzioni sceglieranno se effettuare un rifinanziamento del fondo, o se abolirlo. Nelle valutazioni, la Commissione può inserire delle raccomandazioni che possono essere prese in considerazione in sede di progettazione di nuovi programmi nel settore dell’occupazione e degli affari sociali. 

Il FEG può finanziare esclusivamente misure di politica attiva sul Mercato, volte a facilitare la reintegrazione dei lavoratori nel Mercato del lavoro, quindi vanno escluse tutte quelle misure che vengono considerate misure passive di protezione sociale, che invece rimangono in capo agli Stati o predisposte da altri fondi. Non sono neanche ammissibili misure volte a mantenere in vita una impresa in via di fallimento, perché configurerebbero come aiuti di Stato, e sarebbero distorsivi per la concorrenza. Queste politiche possono comprendere in particolare, come previsto dall’art. 7 del regolamentola formazione e la riqualificazione per rendere i lavoratori più competitivi nel Mercato, questo anche nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’assistenza nella ricerca di un lavoro, l’orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l’assistenza al ricollocamento, la promozione dell’imprenditorialità, l’aiuto alle attività professionali autonome, alla creazione e al rilevamento di imprese da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione; altre misure speciali sono indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità; ovviamente tutte le misure, dovendo essere politiche attive, hanno come obiettivo di incentivare in particolare i disoccupati svantaggiati, giovani e meno giovani, a ritornare attivamente nel Mercato del lavoro. Vi è anche la possibilità di finanziare questi lavoratori per l’apertura di nuove attività imprenditoriali, e per costoro la copertura finanziaria, non può superare i 15.000 euro. 

La caratteristica principale del FEG è la sua tempestività di intervento, giustificata dall’urgenza di creare un rimedio immediato rispetto ad una importante questione sociale quale la disoccupazione in un periodo circoscritto. Questa caratteristica lo distingue nettamente dagli altri fondi come il FSE o il FESR, che hanno una natura di tipo programmatica e con prospettive strategiche di lungo periodo.

1 – L’Unione Europea alla prova della globalizzazione.

2 – La flexicurity come nuovo paradigma europeo del lavoro

3 – Il Fondo europeo per l’adeguamento alla globalizzazione

Foto di Capri23auto da Pixabay 

Questo articolo è stato pubblicato qui

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