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Benedizioni pasquali a scuola. Cosa dice la sentenza del Tar dell’Emilia Romagna

“Non potendo invece la scuola essere coinvolta nella celebrazione di riti religiosi che sono essi sì attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno — secondo scelte private di natura incomprimibile — e si rivelano quindi estranei ad un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni”.

Così argomenta il Tar Emilia Romagna nella sentenza 166/2016. Sentenza con la quale annulla le delibere che autorizzavano la benedizione pasquale in orario extrascolastico in un plesso bolognese, l’Istituto Comprensivo 20.

Benedizione, dicevamo, in ogni caso già svoltasi, anche per la sua frettolosa esecuzione anticipata alla notizia del ricorso, sostenuto anche economicamente dall’Uaar, dal Comitato Bolognese "Scuola e Costituzione" e promosso da 18 fra insegnanti e studenti dello stesso Istituto. Ma il Tar ER è chiaro: non c’è posto per i riti nella scuola pubblica, dove il fattore religioso non viene escluso, ma può rientrare nell’offerta formativa “se e in quanto fatti culturali portatori di valori non in contrasto con i principi fondanti del nostro ordinamento e non incoerenti con le comuni regole del vivere civile”. Subitaneo l’apriticielo e gli accorati appelli alla “vera laicità” (quella che vede la religione cattolica protagonista privilegiata, insomma), nonché gli immancabili appelli alla “tradizione” del “si è sempre fatto così”. Non manca ovviamente nemmeno chi parla di “discriminazione al contrario”. Eppure la sentenza dice altro, dice di più e dice anche meglio.

Intanto ammette la legittimazione al ricorso degli insegnanti della scuola, contestata dall’Avvocatura dello Stato in difesa del Miur citato in giudizio insieme all’IC20. Legittimazione riconosciuta perché la richiesta non riguardava la disponibilità di locali per attività di culto “aperta alla generalità dei praticanti cattolici”, ma aveva lo scopo specifico di “coinvolgere nel rito (…) fruitori e componenti dell’istituzione scolastica”, fra alunni insegnanti e personale non docente. Coinvolgimento peraltro auspicato e regolamentato dalla stessa dirigente scolastica (consigliera comunale pd del capoluogo emiliano) nelle delibere nelle quali queste benedizioni sono autorizzate come “senza fini di lucro”. Sarà contento papa Francesco, scagliatosi a suo tempo contro i tariffari delle parrocchie. Siamo ironicamente perplessi noi nel constatare sia stato ritenuto necessario specificarlo. Forse, suonava meglio.

In ogni caso, quello che viene sottolineato dal Tribunale è la volontà di rivolgersi e coinvolgere (indottrinare) un particolare uditorio, quello della scuola pubblica. Luogo di formazione, luogo sensibile per così dire, luogo da intendersi come “centro di promozione culturale, civile e sociale”. E, come tale, luogo che necessita che le attività da svolgersi nei suoi locali prevedano “obiettivi che sottintendono la piena partecipazione della comunità scolastica”. Questo è il punto della questione: alle messe, alle benedizioni, alle preghiere, insomma al rito religioso in quanto tale, manca la necessaria “universalità”, non solo perché concerne la dimensione individuale ma anche perché riguarda solo una percentuale della collettività. Alta o bassa che sia, una percentuale.

Mentre la scuola pubblica è, e deve essere, di tutti. A tutti aperta, ma altrettanto da tutti condivisibile, come momento di formazione e non come assoggettamento a cerimonie lesive tanto del principio di libertà religiosa quanto di quello di laicità dello stato. Che richiede, quest’ultimo, come ben specificato dai giudici amministrativi, la non esclusione di “quanti professano una fede religiosa diversa o sono atei”.

Certo, il discrimine tra rito, come atto fideistico individuale seppur se esercitato in gruppo, e fenomeno/fatto culturale, da intendere come quello che contribuisce “ad arricchire il sapere dei cittadini e ad assecondare in tal modo il progresso della società”, senza ledere ma anzi accrescendo la consapevolezza e la libertà di coscienza individuale, può essere mistificatoriamente labile. Culturale, e quindi lecita, è stata ad esempio giudicata dal Consiglio di Stato (1911/2010) la visita pastorale del vescovo, quella cioè per espressa definizione ecclesiale “particolare momento di grazia, che ha come finalità propria di essere l’espressione visibile del ministero del Vescovo (Maestro-Liturgo-Pastore) per la crescita della comunione e della missione nella sua Chiesa. Occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e ad un’azione apostolica più intensa” (ApS n. 221b).

Così come di “cultura religiosa” parla il Concordato dell’84 nell’introdurre, seppur come facoltativo, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado (art.30 l. 121/’85). Anche se, a ben guardare, lo stesso protocollo addizionale al concordato specifica come l’Irc sia impartito in piena conformità alla dottrina della chiesa, così come i recenti piani di offerta formativi, approvati annualmente dai vescovi, come gli insegnanti stessi del resto, sono chiamati ad assicurare “la conoscenza dei principi del cattolicesimo”. Molto più catechismo che storia delle religioni, insomma. Per quanto culturale lo si voglia definire.

E viene da chiedersi quindi come mai questi riti non si organizzino proprio durante le ore di Irc, fermo restando che la scuola è a prescindere tenuta a garantire alternative alla sua frequenza. In teoria, la normativa non esclude le benedizioni tout court (e, a dispetto dei titoli dei media di questi giorni, la sentenza del Tar ER è valida solo per il caso specifico, pur costituendo autorevole chiave di lettura). Il testo unico sulla scuola che ha ratificato le Intese con le confessioni di minoranza infatti si limita ad assicurare che “l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa (…) non abbia luogo in occasione di altre materie, né secondo orari che abbiano per gli alunni non avvalentesi effetti comunque discriminanti” (d. Lgs. 297/94). E invece è la stessa Chiesa a sconsigliare di utilizzare l’ora di religione per attività sacramentali.

Sorge il dubbio che, a fronte di programmi obbligatoriamente dottrinali-fideistici impartiti da personale scelto da autorità ecclesiastiche, si voglia da un lato riservare l’aspetto rituale ad ulteriori spazi e momenti aggiuntivi, piuttosto che evitare di proporli, ma soprattutto vien da chiedersi se dove è scritto “cultura” si debba leggere “marketing”. Nel senso di voler far apparire l’indottrinamento fornito dall’Irc come qualcosa di diverso, di più appetibile, di più universalistico di quello che in realtà è, di quello che è più appropriato negli oratori che nelle aule. Perché il rischio, confermato dai dati statistici, è che dove venga effettivamente garantita la libera possibilità, a pari dignità, di non avvalersi dell’Irc, la frequenza di questo sia drammaticamente e costantemente in calo. E che si appalesi sempre più l’intollerabilità dell’imposizione di una religione che di stato non è, nonché l’incongruità della presenza dello stesso insegnamento all’interno dell’istruzione pubblica. Proprio per non essere in realtà quel “fatto culturale” patrimonio di tutti così ben descritto dal Tar ER.

Ma qui già veleggiamo verso obiettivi (scenari?) di più lungo periodo. Nell’immediato, ci accontentiamo più prosaicamente di attendere il ricorso già annunciato in Consiglio di Stato. Che, si sa, non è nuovo a formulazioni alquanto originali sul tema. Non sia mai che, dopo il crocifisso, diventi simbolo di laicità anche l’aspersorio obbligatorio.

Foto: Andrea Allen/Flickr

Questo articolo è stato pubblicato qui

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