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 Home page > Attualità > Politica > Prime avvisaglie sulla riforma della Giustizia

Prime avvisaglie sulla riforma della Giustizia

Nel susseguirsi di scene sul palco del Teatrino della politica, ecco le prime avvisaglie sulla riforma della Giustizia (lodo Alfano a parte, ma, ovviamente, il cosiddetto “lodo Alfano”, con la riforma della Giustizia, non è che c’entri poi tanto). Sul Televideo della televisione di Stato è apparsa una nota in cui l’avvocato Ghedini annunziava che la riforma era pronta e ne indicava i principi: l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura e l’obbligatorietà dell’azione penale, uniti ad un certo contenimento dei tempi dei processi. La presenza sul Televideo della suddetta nota è durata ben poco: essa è rapidamente sparita senza lasciare traccia, con grande delusione del cittadino, ansioso di conoscere le misure volte a fronteggiare quella che è forse la più grave emergenza del “sistema Italia”.

Nel merito del contenuto della nota va osservata una certa improprietà: in generale su tutti gli interventi del legislatore, ed in grado ancor maggiore quelli in un tema così importante per il vivere civile come è il funzionamento del sistema giudiziario, i principi da ricercare sono tutti e soli quelli contenuti dalla Costituzione (salvo il caso in cui si proceda ad una variazione di quest’ultima secondo le procedure che essa stessa prevede al suo interno).

Per tutto quanto sopra, spinto dal desiderio di offrire al lettore un banale servizio di informazione, il vostro reporter ha deciso di riportare in appresso tutte le parti della Costituzione che di Giustizia si interessano, e ciò per consentire che ciascuno possa leggerla comodamente e direttamente, un poco come i popoli anglosassoni fanno con la Bibbia.

 

Costituzione della Repubblica Italiana
 
 
Art. 3.
 
 Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti
 alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
 religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Omissis
 
Art. 13.
 
 La liberta' personale e' inviolabile.
 Non e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
 perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della
 liberta' personale, se non per atto motivato dell'autorita'
 giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
 In casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati
 tassativamente dalla legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo'
 adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
 quarantotto ore all'autorita' giudiziaria e, se questa non li
 convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e
 restano privi di ogni effetto.
 E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
 sottoposte a restrizioni di liberta'.
 La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
 
Art. 14.
 
 Il domicilio e' inviolabile.
 Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,
 se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
 prescritte per la tutela della liberta' personale.
 
Art. 15.
 
 La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
 forma di comunicazione sono inviolabili.
 La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato
 dell'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
 
Art. 23.
 
 Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se
 non in base alla legge.
 
Art. 24.
 
 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
 interessi legittimi.
 La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del
 procedimento.
 Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
 agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
 La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
 errori giudiziari.
 
Art. 25.
 
 Nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per
 legge.
 Nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia
 entrata in vigore prima del fatto commesso.
 Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei
 casi previsti dalla legge.
 
Art. 27.
 
 La responsabilita' penale e' personale.
 L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna
 definitiva.
 Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
 umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
 Non e' ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle
 leggi militari di guerra.
 
Art. 28.
 
 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
 direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
 amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
 casi la responsabilita' civile si estende allo Stato e agli enti
  pubblici.
 
Art. 101.
 
 La giustizia e' amministrata in nome del popolo.
 I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
 
Art. 102.
 
 La funzione giurisdizionale e' esercitata da magistrati ordinari
 istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
 Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
 speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari
 ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
 partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
 La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del
 popolo all'amministrazione della giustizia.
 
Art. 103.
 
 Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
 amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della
 pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
 materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
 La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita'
 pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
 I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
 stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
 per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
 
Art. 104.
 
 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
 ogni altro potere.
 Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal
 Presidente della Repubblica.
 Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore
 generale della Corte di cassazione.
 Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
 magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per
 un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
 universita' in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
 esercizio.
 Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati
 dal Parlamento.
 I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
 sono immediatamente rieleggibili.
 Non possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi
 professionali, ne' far parte del Parlamento o di un Consiglio
 regionale.
 
Art. 105.
 
 Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le
 norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed
 i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei
 riguardi dei magistrati.
 
Art. 106.
 
 Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
 La legge sull'ordinamento giudiziario puo' ammettere la nomina,
 anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni
 attribuite a giudici singoli.
 Su essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti
 insigni, professori ordinari di universita' in materie giuridiche e
 avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli
 albi speciali per le giurisdizioni superiori.
 
Art. 107.
 
 I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
 sospesi dal servizio ne' destinati ad altre sedi o funzioni (1) se
 non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
 magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
 stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
 Il Ministro della giustizia ha facolta' di promuovere l'azione
 disciplinare.
 I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversita' di
 funzioni.
 Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi
 riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
 
Art. 108.
 
 Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
 stabilite con legge.
 La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
 speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
 partecipano all'amministrazione della giustizia.
 
Art. 109.
 
 L'autorita' giudiziaria dispone direttamente della polizia
 giudiziaria.
 
Art. 110.
 
 Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
 spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il
 funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
 
Art. 111.
 
 La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato
 dalla legge.
 Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in
 condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge
 ne assicura la ragionevole durata.
 Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di
 un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente
 della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga
 del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
 abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far
 interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
 ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa
 nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro
 mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non
 comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. (1)
 Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio
 nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo'
 essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera
 scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da
 parte dell'imputato o del suo difensore. (1)
 La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha
 luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata
 impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
 illecita. (1)
 Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
 Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta'
 personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
 speciali, e' sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
 legge. Si puo' derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
 tribunali militari in tempo di guerra.
 Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
 il ricorso in Cassazione e' ammesso per i soli motivi inerenti alla
 giurisdizione.
 
Art. 112.
 
 Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
 
Art. 113.
 
 Contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la
 tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
 dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
 Tale tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o limitata a
 particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di
 atti.
 La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare
 gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti
 previsti dalla legge stessa.

 

Nell’attesa che la politica indichi quali vie intenda percorrere nel riformare il nostro, purtroppo, inefficiente sistema giudiziario, il cittadino può esercitarsi nella lettura dei passi della Costituzione cui la politica ha obbligo di riferirsi.

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