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(In)ter(per)culturando: Attorno al corpo di Eluana Englaro - parte I

Premessa.

All’origine di questo progetto c’è l’esigenza di contrastare una smemoratezza dell’Italia di oggi e contrastandola riprendere ’tra le mani’ qualcosa
Questo progetto ruota ‘attorno al corpo di Eluana Englaro’. Corpo che nel tempo è trasmutato in epicentro di fatti, ragionamenti, dibattiti privati e mediatici nazionali e locali, interventi legislativi di diversa natura, dichiarazioni, scontri. Si sono scomodate cariche politiche, religiose, menti autorevoli, mass media, web fino a coinvolgere voci sparse e variegate di ogni mestiere e provenienza. 
Scrive Marco Rovelli su L’Unità del 14/02/2009 (articolo rintracciabile tra le fonti della sezione massmediatica e inserito in questo progetto - n.d.r.): 

"E da quel corpo, allora, occorre ripartire, se ancora c’è lo spazio, qui ed ora, per ricostruire una comunità di persone e non di proprietari."
 
Scrive Demetrio Paolin ne ‘Il corpo e il rito. Appunti su Eluana Englaro’ pubblicato come nota finale al saggio ‘Corpo morto e corpo vivo’ di Giulio Mozzi (Transeuropa, in uscita il 04/11/2009, testo parte di questo progetto - n.d.r.):

“Il corpo di Eluana giaceva dimenticato e il suo oblio avrebbe continuato ad accrescersi fino al totale silenzio di questi mesi”.
 
Questo progetto si tende verso quel corpo e altro che attorno si è fatto largo. Recupera fili di avvenimenti di un passato recente, avvenimenti all’apparenza conclusi con una morte, ma che restano tutt’ora sospesi, faticosamente legati a svolgimenti che non hanno (ne avevano prima) diretto impatto sulle vite di una sola famiglia, di un solo corpo. Avvenimenti che sono diventati parole, immagini, tesi, strumenti, simboli.
 
Le fondamenta di questo progetto sono alcune pubblicazioni cartacee e virtuali. Pubblicazioni giornalistiche, editoriali fino a diramarsi entro argomentazioni che dal corpo abbracciano la vita e la morte.
 
Ringrazio per le consulenze Teresa de Cesare (medico internista) e Federica Sgaggio (giornalista); per la collaborazione Piero Bocchiaro (research fellow alla Vrije Universiteit di Amsterdam). 
Grazie a Giulio Mozzi, Demetrio Paolin, Claudia Boscolo.
 
Perché il corpo di Eluana Englaro - forse - non se n’è ancora andato.

Barbara Gozzi

Settembre-Ottobre, 2009


 
1. Alcune nozioni: l’ossatura dei fatti attorno al corpo di Eluana Englaro.
 
Di seguito informazioni di carattere generale al fine di fornire strumenti sintetici, chiari e puntuali. Tali informazioni sono rintracciabili dalla rete (in questa sezione esclusivamente spazi web tecnici di natura medica o giuridica, nessun articolo di giornale – n.d.r.), da documenti ufficiali che qui vengono ripresi e riassunti ove ritenuto necessario.
 
 
1.1. Cronologia delle fasi principali (attorno al corpo di Eluana Englaro).
 
Eluana Englaro, nata a Lecco il 25 Novembre 1970, morì a Udine il 9 Febbraio 2009.
Il 18 Gennaio 1992 resta vittima di un incidente stradale a Pescate. In seguito al grave trauma cranico riportato nell’incidente, arriva all’ospedale di Lecco in coma. Le viene riscontrata anche una frattura alla seconda vertebra cervicale causa probabile di una paralisi totale. Viene intubata e trattata. Si attende il decorso, le successive 48 ore stabiliscono che il corpo di Eluana Englaro non ha alcuna reazione.
Nell’aprile 1992 viene dimessa dal reparto di rianimazione e ricoverata in un altro reparto dell’ospedale di Lecco per essere sottoposta a nuove terapie. Ma il corpo di Eluana Englaro continua a rimanere in stato vegetativo.
Nel giugno 1992 viene trasferita nell’ospedale di Sondrio. La diagnosi arriva dopo altri dodici mesi: “ stato vegetativo permanente irreversibile ”. La corteccia (regione superiore del cervello – n.d.r.) compromessa dal trauma va incontro a una degenerazione definitiva coinvolgendo direttamente tutte le funzioni di cui è responsabile (intelletto, affetti, coscienza).
Dal 1996 il padre, Beppino Englaro, avvia procedimenti legali supportato dalle testimonianze di diversi medici tra cui Carlo Alberto Defanti (primario del reparto di neurologia dell’ospedale Niguarda di Milano) che stila una prognosi definitiva: “In considerazione del lunghissimo intervallo trascorso dall’evento traumatico, si può formulare una prognosi negativa quanto a un recupero della vita cognitiva.”
Il 19 dicembre 1996 Eluana Englaro viene dichiarata interdetta per assoluta incapacità con sentenza del tribunale di Lecco, nominando tutore Beppino Englaro.
Nel dicembre 1999 la corte d’appello di Milano rigetta la richiesta di rifiuto delle cure confermando la posizione del Decreto depositato il 2 Marzo 1999 dal Tribunale di Lecco che dichiarò inammissibile l’istanza del tutore in quanto ritenuta incompatibile con l’art. 2 della Costituzione, letto ed inteso come norma implicante una tutela assoluta e inderogabile del diritto alla vita.
Il 26 Febbraio 2002 si deposita il secondo procedimento che si conclude nel 2003 con istanza del tribunale di Lecco poi confermata dalla Corte d’appello di Milano, mantenendo la posizione di inammissibilità.
Il 30 Settembre 2005, con ricorso depositato, inizia il terzo procedimento arrivato fino alla corte di Cassazione nel 2006 che respinge le richieste a causa di un vizio nel procedimento stesso.
Il 16 Ottobre 2007, in seguito all’ennesimo ricorso di Beppino Englaro, la Suprema Corte con sentenza numero 21748 sancisce due presupposti necessari all’autorizzazione dell’interruzione alimentare artificiale:
- condizione di stato vegetativo irreversibile senza alcun fondamento medico sulla possibilità di recupero della coscienza;
- l’istanza deve essere realmente espressiva con elementi di prova chiari, univoci e convincenti della voce del paziente.
 
[ Dalla sentenza 21748 del 16 ottobre 2007, riportata nel decreto del 9 Luglio 2008:
«Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa» ]
 
Il 9 Luglio 2008, il Decreto della corte d’appello di Milano:
“[…]accoglie il reclamo proposto dal Sig. Beppino Englaro, quale tutore di Eluana Englaro, cui ha aderito anche la curatrice speciale di quest’ultima, avv. Franca Alessio, e per l’effetto, in riforma del decreto n. 727/2005 emesso dal Tribunale di Lecco in data 20 dicembre 2005 e depositato in data 2 febbraio 2006, accoglie l’istanza - conformemente proposta da entrambi i legali rappresentanti di Eluana Englaro - di autorizzazione a disporre l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale di quest’ultima, realizzato mediante alimentazione e idratazione con sondino naso-gastrico”.
Il 13 Novembre 2008 la Corte Suprema di Cassazione respinge il ricorso della procura di Milano atto a derogare l’autorizzazione a disporre l’interruzione del trattamento di sostengo vitale artificiale.
Il 16 Dicembre 2008, il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l’On. Maurizio Sacconi emana un atto d’indirizzo (il cui testo consiglio per una lettura privata, contenendo argomentazioni precise, testo rintracciabile on line, link tra le fonti di questa sezione – n.d.r.) contente un preciso divieto:
“Di conseguenza, le disposizioni di cui all’articolo 25 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità si applicano anche agli stati vegetativi. Si ritiene, pertanto, nel rispetto dei principi e criteri ispiratori della Convenzione, che sia fatto divieto di discriminare la persona in stato vegetativo rispetto alla persona non in stato vegetativo. Ciò premesso, si invitano codeste Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ad adottare le misure necessarie affinché le strutture sanitarie pubbliche e private si uniformino ai principi sopra esposti e a quanto previsto dall’articolo 25 della Convenzione sui diritti della persona con disabilità.”

[Stralcio dell’articolo 25 della Convenzione sui diritti della persona con disabilità: “Gli Stati Parti – membri dell’Onu, n.d.r – riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parti devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l’accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere…”. L’intero documento è visionabile on line, link tra le fonti di questa sezione – n.d.r.].
 
Il 26 Gennaio 2009, la sentenza n.214 del T.A.R.: “Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione”. Sostanzialmente Beppino Englaro “ chiedeva all’Amministrazione Regionale della Lombardia, di indicare la struttura del servizio sanitario regionale presso cui procedere all’esecuzione del decreto della Corte di appello di Milano pronunciato il 25 giugno 2008 e depositato il 9 luglio 2008” (estratto della sentenza, testo integrale rintracciabile on line, link tra le fonti di questa sezione – n.d.r.).
Il 3 Febbraio 2009 il corpo di Eluana Englaro dalla casa di cura ‘Beato Luigi Talamoni’ di Lecco viene trasportato alla residenza sanitaria assistenziale ’La quiete’ di Udine, quest’ultima struttura si è resa disponibile ad attuare il protocollo terapeutico conformemente a quanto disposto dalla corte d’appello di Milano (il 9 luglio 2008).

[segue]

Fonti (dell’intera sezione 1.1):
Zadig, salute, scienza e ambiente.
Eius – informazione giuridica per studenti e operatori del diritto (Decreto 9 Luglio 2008, corte d’appello di Milano: on line QUI – sentenza n.214, 26 gennaio 2009, del Tar: QUI).
Sentenza Corte di Cassazione n.21748/2007, on line QUI o QUI.
Federalismi.it, rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato (Atto di indirizzo del ministro Sacconi QUI).
Il sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (QUI la scheda del Ministro Sacconi citato sopra).
Il sito del Governo italiano (QUI il testo della Convenzione ONU sul diritto alle Persone con disabilità).
Il sito del Senato della Repubblica (QUI Atto del Senato n.1369 del 9 Febbraio 2009, QUI testo in pdf del disegno di legge del 6 febbraio 2009 – Resoconto sommario stenografico della seduta n.145 del 09/02/2009 QUI).
Il notiziario on line della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze ( Coscienza – coma – stato vegetativo – morte encefalica, QUI).
Il sito ufficiale del Centro Nazionale Trapianti ( il comunicato stampa del 5 Febbraio 2009: lo stato vegetativo persistente non è la morte cerebrale, QUI).
 


L’ultima parte di questa sezione, giovedì 29 Ottobre 2009.
A seguire, giovedì 5 Novembre: analisi di ’Corpo morto e corpo vivo’ di Giulio Mozzi (Transeuropa, con nota finale di Demetrio Paolin).


Questo progetto non si avvale di immagini (n.d.r.)


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