• AgoraVox su Twitter
  • RSS
  • Agoravox Mobile

 Home page > Attualità > Politica > Il Lodo Berlusconi

Il Lodo Berlusconi

Cominciamo con l’esatta definizione di quanto avviene sul fronte politico.

Inutile e ridicolo continuare ad utilizzare diversi appellativi, altri prestanome e ulteriori finzioni.

E’ chiaro di che si tratta: si dibatte del lodo Berlusconi.

Sebbene anche in questa circostanza è emerso che il provvedimento non è stato sollecitato o richiesto dal diretto interessato.

Ci troviamo, cioè, davanti ad un nuovo caso di iniziativa presa all’insaputa del beneficiario.

E’, insomma, il governo del (malaf)fare di nascosto.

Se fossimo un paese serio e se nella classe dirigente ci fosse altrettanta serietà, da siffatta affermazione dovrebbe derivare un solo, inequivocabile atto conseguente: ritirare definitivamente il provvedimento.

Ma, come è oramai noto, viviamo in un altro paese. L’Italia dove si dà libero sfogo e libera uscita alle parole, rispetto alle quali non ci si dimostra mai responsabili: è fonetica senza etica. E’ " fon-aria fritta".

Appare, oggi, particolarmente ardito il tentativo di spiegare il provvedimento quale doverosa garanzia alla carica istituzionale del Presidente del Consiglio.

Si tratta, in realtà, di un provvedimento, cui si vuol dare veste costituzionale, che riguarda un singolo individuo e che è sintetizzabile in un solo articolo: “Berlusconi Silvio nato a Milano il 29 settembre 1936 non è processabile”.

La tutela e il privilegio del singolo vengono, dunque, preposti agli interessi collettivi e precedono la presunta necessità di “blindare” e garantire la carica istituzionale che questo cittadino (che si vorrebbe meno uguale agli altri) ricopre, per mandato popolare che, con sé e di per sé, non (com)porta e non determina alcuna immunità o impunità, rispetto alla legge cui tutti siamo ugualmente soggetti.

In questi giorni – col poco tempo a disposizione – ho analizzato la natura del disegno di legge costituzionale.

Comunque la si rigiri il ddl in discussione rappresenta un’anomalia (senza uguali e senza precedenti) che si aggiunge ad altre ben note anomalie presenti in Italia.

Questi i presupposti originari: “la sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni”.

Come è noto il tentativo è stato poi indirizzato a favore della reiterabilità e della retroattività, suscitando la perplessità del Presidente della Repubblica e la sua puntuale ed opportuna presa di posizione e di distanza.

Per la serie: il provvedimento non serve al Presidente della Repubblica. E quest’ultimo non si è prestato a dare copertura istituzionale ad un disegno di legge su misura e a beneficio altrui.

Leggo, poi, che “questo meccanismo opera esclusivamente con riguardo ai reati extrafunzionali. L’articolo 2 contiene una disposizione transitoria, che estende la sospensione anche ai processi penali già in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. L’articolo 3 stabilisce, infine, che la legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

Anche in questo caso ci troviamo davanti ad un’anomalia, che si vorrebbe rendere sistemica, e che, ancora una volta, non trova alcun riscontro in nessun’altra democrazia occidentale.

Ecco, in sintesi, una comparazione che evidenzia l’inesistenza di particolari tutele contemplate negli altri ordinamenti, in ispecie per quanto concerne reati extra-funzione.

In Francia: i membri del Governo sono penalmente responsabili degli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, qualificati crimini o delitti al momento in cui sono stati commessi.

Mentre nella disciplina precedente alla riforma del 1993, i reati ministeriali erano di competenza dell’Alta Corte di Giustizia e sottoposti ad un procedimento uguale a quello previsto per il Presidente della Repubblica, ora l’azione penale non dipende più dalle assemblee parlamentari, ma può essere promossa da chiunque si ritenga leso da un reato commesso da un membro del Governo nell’esercizio delle sue funzioni.

Il regime derogatorio previsto dalla Costituzione si applica solo agli atti commessi dai membri del Governo nell’esercizio delle loro funzioni. Per i reati commessi in un periodo precedente al conferimento dell’incarico ministeriale o non strettamente legati a questo, i membri del Governo sono sottoposti al diritto comune della responsabilità penale. A differenza del Presidente della Repubblica, essi non beneficiano di alcuna inviolabilità e possono dunque essere messi in stato di accusa in qualsiasi momento.

In Spagna: per quanto riguarda il Capo del Governo e gli altri suoi membri, al contrario di quanto è stato previsto per il Re, non esiste quindi alcuna “immunità” penale in senso lato, ma soltanto una riserva di “foro speciale” (aforamiento) a garanzia dell’imputato, individuato nella Sezione Penale del Tribunale Supremo. A tale proposito il costituente spagnolo ha quindi scartato sia l’ipotesi del “giudizio politico” del Primo Ministro da parte del Parlamento sia quella della sua sottomissione alla giustizia ordinaria tout court.

La “responsabilità penale” che può essere fatta valere ha certamente carattere individuale e personale, diversamente dalle ipotesi di responsabilità politica dei membri del Governo, che può assumere carattere collegiale.

In Germania: per le infrazioni commesse al di fuori dello svolgimento delle funzioni ministeriali, i membri del Governo non godono di alcuna particolare immunità.

Negli Stati Uniti: la Costituzione degli Stati Uniti non contiene alcun riferimento esplicito all’immunità del Presidente, del Vicepresidente e degli altri titolari di cariche pubbliche federali, ad eccezione delle disposizioni sulla messa in stato d’accusa (impeachment) promossa dalla Camera dei Rappresentanti ed al correlativo giudizio da parte del Senato, la cui configurazione tuttavia ha natura eminentemente politica ed in caso di condanna comporta la destituzione dalla carica e l’interdizione dai pubblici uffici, fatta salva la successiva possibilità di “incriminazione, processo, sentenza e pena secondo le leggi ordinarie“.

Al riguardo, argomenta la Corte Suprema nel caso United States v. Nixon, “né la dottrina della separazione dei poteri né la necessaria riservatezza delle comunicazioni di alto livello (fra il Presidente ed i suoi collaboratori, n.d.t.) possono suffragare un assoluto, indifferenziato privilegio presidenziale di immunità processuale in qualunque circostanza. La necessità del Presidente di completa lealtà ed obiettività da parte dei consiglieri merita grande rispetto da parte dei tribunali. Tuttavia, quando il privilegio dipende esclusivamente dall’ampia, generica pretesa di pubblico interesse nella riservatezza di tali comunicazioni, emerge un bilanciamento rispetto ad altri valori. In mancanza di una pretesa necessità di preservare segreti militari, diplomatici o sensibili per la sicurezza nazionale, la riservatezza delle comunicazioni del Presidente non è significativamente sminuita dalla produzione in giudizio penale del materiale nelle condizioni protette dell’esame in camera di consiglio, e qualunque privilegio assoluto dell’esecutivo in base all’articolo II della Costituzione sarebbe in evidente conflitto con la funzione dei tribunali così come definita dalla Costituzione“.

Nel caso Clinton v. Jones, non è stata accolta la richiesta di immunità temporanea avanzata dal Presidente Clinton in relazione alla durata del mandato presidenziale. “Il proponente una sospensione – ha argomentato la Corte Suprema – ha il dovere di dimostrarne la necessità. In questo caso, nella fase in cui la Corte Distrettuale ha emanato la sua ordinanza, non vi era modo di verificare se sarebbe stata garantita una sospensione del processo dopo la conclusione delle indagini. Al di là del fatto che un processo può portare via un po’ di tempo e di attenzione al Presidente, non vi è nulla nel caso che consenta al giudice di verificare il danno potenziale che può derivare dal fissare il processo subito dopo la conclusione delle indagini. Riteniamo che la Corte Distrettuale abbia dato eccessivo peso alla preoccupazione che un processo possa generare azioni civili non correlate, che potrebbero ragionevolmente ostacolare il Presidente nella conduzione dei suoi compiti. Se e quando ciò accadesse, la discrezionalità della Corte le consentirebbe di gestire tali azioni in modo tale (inclusa la sospensione del processo) da non interferire con gli incarichi del Presidente. Ma qui non è stata evidenziata nessuna ripercussione sulla conduzione dei suoi incarichi da parte del Presidente”.

Una lunga sospensione del processo non avrebbe tenuto conto dell’interesse della controparte di portare il caso in giudizio ed avrebbe potuto aumentare il pericolo di pregiudizio risultante dalla perdita delle prove, “inclusa l’incapacità dei testimoni di ricordare fatti specifici, o la possibile morte di una delle parti”, precludendo il bilanciamento indicato dalla Corte Suprema fra i diversi valori costituzionalmente tutelati connessi al caso specifico.

Ecco, spiegata ed evidenziata, a grandi lineee, l’anomalia Italia.

C’è un’unica soluzione: ritirare il provvedimento che resta incostituzionale sotto il profilo dell’uguaglianza e che non ha eguali in altri ordinamenti per quanto concerne “affari” extrafunzionali e vicende processuali precedenti al mandato.

Infine una domanda, per risolvere un dubbio che non sono riuscito a dirimere: esistono reati eventualmente esclusi da questa impunità tombale?

Approfondimenti e documentazione:

  1. Tutto il dossier in Commissione Affari Costituzionali: Atto Senato n. 2180 XVI Legislatura
  2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
  3. Emendamenti
  4. Legislazione comparata: LE IMMUNITA’ DELLE ALTE CARICHE DELLO STATO
  5. La sentenza della Corte Costituzionale

Commenti all'articolo

  • Di pv21 (---.---.---.41) 27 ottobre 2010 19:37

    Siamo ai 3 CIRCUITI della giustizia. Circuito generale: chi ha ragione (innocente) spera sulla capacità del suo Avvocato e sulla lungimiranza del suo Giudice. Circuito riservato: chi ha mezzi e conoscenze può sempre contare sull’abilità di un pool di Legali per arrivare alla prescrizione. Circuito esclusivo: chi oltre ai mezzi ha anche il potere può riuscire ad ottenere da una casta di Primi Super Cives le norme giuridiche più consone al suo interesse … 

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui


Sostieni la Fondazione AgoraVox







Palmares