Cominciamo con l’esatta definizione di quanto avviene sul fronte politico.
Inutile e ridicolo continuare ad utilizzare diversi appellativi, altri prestanome e ulteriori finzioni.
E’ chiaro di che si tratta: si dibatte del lodo Berlusconi.
Sebbene anche in questa circostanza è emerso che il provvedimento non è stato sollecitato o richiesto dal diretto interessato.
Ci troviamo, cioè, davanti ad un nuovo caso di iniziativa presa all’insaputa del beneficiario.
E’, insomma, il governo del (malaf)fare di nascosto.
Se fossimo un paese serio e se nella classe dirigente ci fosse altrettanta serietà, da siffatta affermazione dovrebbe derivare un solo, inequivocabile atto conseguente: ritirare definitivamente il provvedimento.
Ma, come è oramai noto, viviamo in un altro paese. L’Italia dove si dà libero sfogo e libera uscita alle parole, rispetto alle quali non ci si dimostra mai responsabili: è fonetica senza etica. E’ " fon-aria fritta".
Appare, oggi, particolarmente ardito il tentativo di spiegare il provvedimento quale doverosa garanzia alla carica istituzionale del Presidente del Consiglio.
Si tratta, in realtà, di un provvedimento, cui si vuol dare veste costituzionale, che riguarda un singolo individuo e che è sintetizzabile in un solo articolo: “Berlusconi Silvio nato a Milano il 29 settembre 1936 non è processabile”.
La tutela e il privilegio del singolo vengono, dunque, preposti agli interessi collettivi e precedono la presunta necessità di “blindare” e garantire la carica istituzionale che questo cittadino (che si vorrebbe meno uguale agli altri) ricopre, per mandato popolare che, con sé e di per sé, non (com)porta e non determina alcuna immunità o impunità, rispetto alla legge cui tutti siamo ugualmente soggetti.
In questi giorni – col poco tempo a disposizione – ho analizzato la natura del disegno di legge costituzionale.
Comunque la si rigiri il ddl in discussione rappresenta un’anomalia (senza uguali e senza precedenti) che si aggiunge ad altre ben note anomalie presenti in Italia.
Questi i presupposti originari: “la sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni”.
Come è noto il tentativo è stato poi indirizzato a favore della reiterabilità e della retroattività, suscitando la perplessità del Presidente della Repubblica e la sua puntuale ed opportuna presa di posizione e di distanza.
Per la serie: il provvedimento non serve al Presidente della Repubblica. E quest’ultimo non si è prestato a dare copertura istituzionale ad un disegno di legge su misura e a beneficio altrui.
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Nato a Cagliari nel 1968. giovannimaria.sini@email.it http://twitter.com/#!/Postideologico
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27/10 19:37 - pv21