Difendersi dai creditori con il patrocinio gratuito
In tempi di crisi tutto potrebbe rivelarsi utile per una soluzione. Se siamo pieni di debiti, e veniamo assaliti dai creditori, non serve disperarsi, ma andranno valutati i passi da fare.
Per prima cosa resistere in giudizio, assolutamente. Se in ogni aula di tribunale è scritto “La legge è uguale per tutti“, e che anche chi ha torto ha il diritto di difesa, è altresì vero che non tutti riescono però ad accedere alla giustizia a causa dei costi troppo esosi, soprattutto in riferimento alle parcelle degli avvocati.
La nostra Costituzione ha stabilito, al terzo comma dell’art 24, che: “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
Allo stato attuale esistono due mezzi legalmente previsti:
- l’avvocato d’ufficio, obbligatorio nei procedimenti penali (a costo dell’imputato);
- il Patrocinio a spese dello Stato, conosciuto come l’ex gratuito patrocinio, che può essere richiesto per cause sia civili sia penali.
Tralascio la norma, credo ben conosciuta dai più, riferita all’avvocato d’ufficio e tratto solo in merito al Patrocinio a spese dello Stato che, a mio avviso, pochi conoscono, pur essendo una delle rare leggi altamente sociali esistenti nel nostro paese.
A quali condizioni di reddito può essere richiesto il gratuito patrocinio
- Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 10.766,33 (diecimila settecentosessantasei virgola trentatré);
- Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante;
- Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Chi può richiedere l’ammissione in ambito penale
- I cittadini italiani;
- Gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
- Indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
- Da chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
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