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DDL Omofobia e Pari Opportunità

Il 27 luglio 2011 la Camera dei Deputati accoglie le pregiudiziali di costituzionalità sul disegno di legge contro l'omofobia, bloccandone l'iter.

Il 10 giugno 2011 la Gazzetta Ufficiale pubblicava il secondo decreto attuativo della legge sul Controesodo.

In comune, l'articolo 3 della Costituzione.

Per decidere se indignarmi, astenermi, o concordare, vorrei leggerne personalmente il testo del disegno di legge contro l’omofobia, bloccato dalla Camera dei Deputati per incostituzionalità. Purtroppo devo accontentarmi della sintesi Ansa: nella valanga di opinioni che invade le pagine dei quotidiani, difficile discernere i fatti; assente il testo del provvedimento. 

Apprendo che il DDL non mirava a introdurre il reato di omofobia, bensì l’aggravante per i reati di odio commessi contro gay, lesbiche, transessuali. Si trattava cioè di stabilire se l’omofobia che accompagna la violenza costituisca motivo di inasprimento della pena: è la violenza un reato più grave quando si fondi sulla discriminazione?

Se la Costituzione sancisce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, sembra particolarmente grave che proprio in tali diversità l’aggressore cerchi legittimazione.

Tuttavia le pregiudiziali di costituzionalità presentate da UdC, Lega e PdL, e approvate dalla maggioranza (293 sì, 250 no e 21 astenuti, tra cui il Ministro per le Pari Opportunità) bloccando l’iter del provvedimento, sembrano capovolgere la questione: in particolare, nell'intento di considerare l’omosessuale un cittadino uguale agli altri, si contesta “ogni trattamento giuridico specifico e differenziato che come tale ammetterebbe e accentuerebbe una diversità, sostanzialmente incostituzionale” (Fabrizio Cicchitto, PdL).

Per stabilire se vi fosse effettivamente ragione di ritenere il testo incostituzionale, vale la pena di chiedersi a chi il contenuto del disegno fosse rivolto. Essendo il destinatario del provvedimento l’aggressore, ovvero il soggetto che, in violazione del principio di uguaglianza, si renda colpevole di discriminazione, non si sta introducendo un diritto particolare per l’omosessuale (scenario che sarebbe evidentemente incostituzionale), bensì ribadendo che lo Stato a tal punto ritiene l’uguaglianza un diritto umano inviolabile, da punire con particolare severità il soggetto che tale diritto violi con reati di odio.

Preoccupante esempio di incostituzionalità è, invece, la legge che promuove il rientro dei lavoratori italiani all’estero mediante benefici fiscali (Legge n.238 del 30 dicembre 2010), stabiliti in percentuale diversa per uomini e donne. Eppure, sulla definizione di due distinte aliquote attribuite a lavoratori e lavoratrici sulla sola base del genere, non una voce.

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