L’apologia di fascismo e’ ancora reato.
L’art 4 della legge Mancino (25.6.1993N°205)
(Modifiche a disposizioni vigenti) recita:
Il secondo comma dell’articolo 4 della legge 20 giugno
1952, n. 645, è sostituito dal seguente:
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi
pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure
le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti,
la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due
milioni.
mentre val la pena di ricordare, dall’art.1:
.... chi propaganda idee fondate sulla
superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o
commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi...
È vietata ogni organizzazione,
associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla
discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto
della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro
anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei
anni."