Incriminare i familiari di Paolo Borsellino per la sottrazione dell’Agenda Rossa

Avevo poi sperato, grazie al motivato e circostanziato ricorso presentato dalla Procura di Caltanissetta avverso a questa sentenza di assoluzione che la Corte di Cassazione annullasse questa abnorme sentenza di proscioglimento affermando che "il procedimento in oggetto è un classico caso in cui è necessario un vaglio dibattimentale" per "colmare i vuoti" e le contraddittorie testimonianze attraverso un "approfondimento dibattimentale".
Le motivazioni della sentenza emessa dalla tristemente nota sesta sezione penale della Corte di Cassazione, riprese da APCOM, vanno addirittura al di là di questo già di per sé osceno quadro di evidenze negate, di verità nascoste e di crimini occultati. Si arriva addirittura a negare che la borsa del Giudice contenesse l’Agenda Rossa asserendo che "gli unici accertamenti compiuti in epoca prossima ai fatti portavano addirittura ad escludere che la borsa presa in consegna dal Capitano Giovanni Arcangioli contenesse un’agenda". Si prendono cioè per buone le dichiarazioni contraddittorie date in tempi diversi dall’imputato chiamando in causa testimoni che lo hanno smentito, come l’ex magistrato (al momento del fatto) Giuseppe Ayala o addirittura non presenti sul luogo della strage, come Vittorio Teresi, e non si da alcun valore alla testimonianza della moglie del Giudice, Agnese Borsellino, che vide Paolo riporre l’agenda nella borsa, dopo averla consultata nel pomeriggio di quel 19 luglio, prima di andare all’appuntamento con la sua morte annunciata.
A questo punto non resta che trarre le inevitabili conseguenze da questa sentenza della Corte di Cassazione, incriminare la moglie del Giudice per falsa testimonianza e processare tutti i familiari del Giudice, figli, moglie, fratelli e sorelle per la sottrazione e l’occultamento dell’Agenda. Dato che Paolo non se ne separava mai solo i suoi familiari possono averla sottratta e occultata. Contro la madre del Giudice non si potrà procedere per sopravvenuta morte dell’imputato.
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