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Commento di claudia

su Migranti | Può l'Europa ignorare le torture in Libia? Il video che il Papa ha voluto vedere


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claudia 31 agosto 2018 09:44

In relazione a questa notizia delle precisazioni: 

"Il Tribunale del Riesame di Milano ha correttamente applicato la Legge, annullando la misura cautelare della custodia in carcere e sostituendola con quella del divieto di dimora nel territorio del Comune di Milano, locus commissi delicti.
Il cittadino del Gambia è stato tratto in arresto dalla Polizia Giudiziaria perché trovato in possesso - evidentemente per un uso non personale - di 5 pastiglie di sostanza stupefacente del tipo ecstasy.
Fatto indubbiamente da qualificare di "lieve entità" ex Art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/1990 (T.U. Stup.), così come modificato dal Decreto Legge n. 146/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 10/2014.
Per questi fatti di "lieve entità", il legislatore del 2014, ha ridotto la pena nel minimo e nel massimo (inizialmente era prevista la pena della reclusione da 1 a 5 anni mentre oggi quella da 6 mesi a 4 anni) determinando l’impossibilità di poter applicare misure pre-cautelari e cautelari di tipo custodiale (arresto obbligatorio in flagranza e custodia in carcere).
Infatti, il Codice di Procedura Penale, all’Art. 280 c. 2, prevede che la misura cautelare personale della custodia in carcere possa essere applicata solo nel caso in cui la pena della reclusione non sia inferiore nel massimo a 5 anni (oppure quando l’indagato abbia trasgredito alle prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria ex Art. 280 c. 3 c.p.p.). 
Nemmeno praticabile, salvo rare ipotesi, è l’adozione della misura pre-cautelare dell’arresto obbligatorio in flagranza da parte della P.G. poiché l’Art. 380 c. 2 lett. h) c.p.p. esclude espressamente i delitti ex Art. 73 c. 5 del D.P.R. n. 309/1990. 
Dunque, nella fattispecie, non c’è nulla di "anomalo", niente "roba da matti" come dice il Ministro Salvini.
Il Giudice del riesame cautelare, decidendo sull’impugnazione proposta dal difensore dell’indagato, non ha fatto altro che applicare correttamente la Legge. 
L’unica misura coercitiva, diversa dalla custodia cautelare, allo stato concretamente applicabile, era quella del divieto di dimora nel Comune di Milano ex Art. 283 c. 1 c.p.p., luogo ove il gambiano aveva commesso i fatti delittuosi per i quali si procede nei suoi confronti."
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