Sono passati molti mesi, ormai, ed è il caso di precisare alcune interpretazioni giurisprudenziali, consolidate sui punti meno chiari della riforma:
- Ciascuna parte paga solo le spese di avvio (40,00 € oltre
IVA), per partecipare al primo incontro, durante il quale il mediatore
spiega come si svolge la procedura e quali vantaggi possono ottenere le
parti.
- Ciascuna parte paga le tariffe di mediazione (proporzionali al valore della lite) in due soli casi: (A) se conciliano la controversia, al termine del primo incontro o nei successivi; (B) prima di iniziare il secondo incontro.
- Le parti convocate possono rifiutare di presentarsi
al primo incontro; il verbale di mediazione ne prenderà atto e il
giudice, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità
dell’azione giudiziale (art. 5), dovrebbe condannare gli assenti al
versamento del contributo unificato (art. 8, c. 4 bis), oltreché desumere argomenti di prova da tale atteggiamento.
- Le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato, ma il giudice, in tal caso, potrebbe non considerare esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5. L’accordo inoltre, in tal caso, non avrebbe efficacia esecutiva immediata, dovendo invece essere omologato dal presidente del tribunale.
- Le parti possono incardinare congiuntamente una mediazione in un territorio diverso
da quello del giudice competente, ma il giudice, in tal caso, potrebbe
non considerare esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell’art.
5.
La mediazione premia chi la utilizza, per vari motivi:
- una causa civile dura mediamente 3000 giorni, mentre una mediazione dura al massimo 90 giorni;
- la Banca Mondiale, nel rapporto Doing Business 2013, ha rilevato che
una causa civile costa circa il 30% del valore del conflitto, mentre una
mediazione costa circa il 4%;
- l’accordo di
conciliazione è esente dall’imposta di bollo e da altre tasse, oltreché
dall’imposta di registro fino a 50.000 euro (D.Lgs. 28/2010, art. 17), e chi usa la mediazione
ha diritto a un credito d’imposta.