• AgoraVox su Twitter
  • RSS
  • Agoravox Mobile

 Home page > Attualità > Salute > Pillola del giorno dopo. Cosa fare se ti viene negata

Pillola del giorno dopo. Cosa fare se ti viene negata

 
La pillola del giorno dopo è un farmaco utilizzato come contraccettivo, cosidetto "d'emergenza". Va infatti assunto entro le 72 ore successive al rapporto sessuale. 
 
Il Levonorgestrel, in quantità maggiore di 1,5 mg (quantità di progestinico contenuta anche nei contraccetivi ormonali giornalieri che in Italia sono utilizzati da 2,5 milioni di donne), assunto per via orale, agisce inibendo o comunque alterando la qualità dell'ovulazione (come fanno tutti gli altri contraccetivi ormonali) ma non intereferisce assolutamente sull'impianto dell'ovulo fecondato sulla mucosa uterina, che avviene una settimana dopo la fecondazione. 
 
Se già teniamo in considerazione il fatto che l'effettivo inizio della gravidanza corrisponde proprio al momento dell'impiantarsi dell'ovulo fecondato nella cavità uterina, la pillola del giorno dopo essendo utilizzata entro le prime 72 ore, non è da considerare un aborto. Non solo non interrompe una gravidanza, ma neppure interferisce su ovuli già fecondati e quindi gravidanze già inziate. Insomma… è un contraccettivo post-coitale, d’emergenza e quindi.
 
Riassumendo, agisce alternativamente prevenendo l’ovulazione o, qualora l’ovulo sia già stato fecondato, modificando la cavità uterina in modo da impedire che l'ovulo stesso vi si annidi e nel caso in cui l'ovulo già vi si fosse innestato (e quindi la gravidanza fosse già in corso) l'effetto sarà nullo. 
 
È importante sapere che, nel caso vi venisse negata la prescrizione della PDGD da un medico obiettore di coscienza, potrete contrapporvi, rivendicando i vostri diritti.
 
Va tenuto in considerazione che l'Italia è ancora uno di quei paesi in cui la pillola del giorno dopo va prescritta obbligatariamente da un medico, su ricetta nominale, cosa che provoca non pochi disguidi pratici oltre che disagi psicologici ed emotivi. In altri paesi la contraccezione d'emergenza è liberamente acquistabile come farmaco da banco in alcuni casi addirittura gratuitamente
 
Qualche giorno fa il ginecologo Annibale Volpe, Presidente della Società Italiana Contraccezione, ha suggerito alle donne di tenere in casa, preventivamente, una confezione di pillole del giorno dopo
 
Da quanto riporta Internazionale e da come si evince dalla mappa, il numero di medici obiettori di coscienza in Italia è veramente elevato: la regione con più alto numero di obiettori è il Molise con l’85,7 % di medici obiettori, seguito dalla Basilicata, dalla Campania e dalla Sicilia. Addirittura per il numero elevato di medici obiettori l’Italia è stata ripresa dal consiglio d’Europa l’8 marzo secondo cui:
A causa dell’elevato e crescente numero di medici obiettori di coscienza, l’Italia viola i diritti delle donne che, alle condizioni prescritte dalla legge 194 del 1978, intendono interrompere la gravidanza.
Non sono rari i casi, infatti, in cui giovani donne si vedono negare la prescrizione di questo farmaco in virtù della legge 194/78 che permette ai medici di sollevare obiezione di coscienza in riferimento all'interruzione di gravidanza. Ma, nel caso della PDGD la gravidanza, come dicevamo, non è ancora iniziata per cui il dibattito sarebbe già chiuso. Ma cosi non è. Le polemiche intorno a questa situazione sono infinite. 
 
Già da queste prime considerazione si evince che tale prescrizione va pretesa, in quanto diritto e in quanto non rientra nella facoltà dell'obiezione di coscienza per i motivi prima elencati e che sono spiegati dettagliatamente da Uaar. Addirittura la donna può minacciare il medico di denuncia secondo questo modello, pubblicato dall'Associazione Luca Coscioni che si occupa di ricerca scientifica e diritti mancati in merito a temi caldi come aborto, eutanasia, cellule staminali.
 
La PDGD, tra le altre cose, è un farmaco contraccettivo della Classe 1 dell’OMS per cui la sua prescrizione è dovuta a prescindere dalla diagnosi, ossia la devono prescivere senza fare alcun controllo ginecologico a differenza della pratica di aborto (menzionata nella legge 194) dove invece è d'obbligo la visita medica. 
 
Quindi qualora vi dicano che non è possibile, chiedete la motivazione e le generalità del medico, e se si tratta di un caso in cui le ragioni sono illeggittime fategli presente in modo deciso che quanto fa è illegale e la sua condotta potrebbe costituire illecito civile e penale.
 
Infatti, seppur secondo il codice deontologico un medico si possa rifiutare di prescrivere un medicinale (articolo 19. Rifiuto d’opera professionale. «Il medico, al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita), in realtà è abbastanza chiaro che vi debba sempre essere un giusto bilanciamento tra le convinzioni morali del medico e il rispetto dei diritti dei cittadini e, in questi casi, della loro salute e della loro libertà di scelta. Ne consegue che un rifiuto è illegittimo e contrario al codice dentologico medico.
 
Ultimo argomento altrettanto importante in merito, è il rifiuto del farmacista che come quello del medico è illegale. In ragione del disposto di cui all’art. 328, comma 1, c.p. (Rifiuto d’atti d’ufficio), è contrario all’art. 38 del R.D. del 30 settembre 1938, n. 1702, il quale, nel testo vigente, precisa che:
I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia. I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l’ammontare delle spese di porto. Si evidenzia che la violazione del sopra citato art. 38 del R.D. n. 1702/1938 è punita – per il rinvio compiuto dall’art. 64 del medesimo testo normativo – dall’art. 358 del Testo Unico delle leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il quale prevede, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da € 1549,00 a € 9.296,00. Il predetto comportamento, inoltre, integra una chiara infrazione al Codice Deontologico dei farmacisti il quale all’art. 37, commi 5 e 6, precisa che “È sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico [omissis]” e “qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino”.
Ricapitolando: cosa fare qualora medico e/o farmacista persiste nella sua decisione di non prescrivere la pillola?
  1. Farsi rilasciare un documento che attesti il rifiuto con annesse motivazioni e firma (questo documento sarà la prova che voi avete chiesto aiuto e che questo vi è stato negato quindi con questo foglio fate assumere al medico tutta la responsabilità delle sue azioni).
  2. Fare ricorso a un giudice: sarà il giudice a giudicare se il suo rifiuto era o meno legittimo. Qualora il giudice non lo ritenga tale il medico dovrà darvi un bel po’ di soldini.
Se il medico rifiuta di adempiere a questa vostra richiesta legittima chiamate le forze dell’ordine e denunciate quanto è successo davanti a loro.
 
In entrambe le possibilità è bene prendere provvedimenti legali scrivendo quanto è successo alle Istituzioni competenti in merito: Azienda Sanitaria Locale, indicando tutti i dati (medico ospedale ecc.); Ospedale; Direzione Sanitaria e denuncia/querela (sempre che vogliate mettere questo medico di fronte alle sue responsabilità in un giudizio penale) alla procura.
 
È bene infine sapere che l'associazione Luca Coscioni si sta battendo per far sì che la pillola del giorno dopo diventi farmaco da banco, addirittura gratuito. Già il 10 febbraio 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la revisione da parte dell’Aifa della scheda tecnica della pillola del giorno dopo dove nel nuovo testo scompare la vecchia dicitura “il farmaco potrebbe anche impedire l’impianto” e viene sostituita da “inibisce o ritarda l’ovulazione”. 
 
Infine la stessa associazione offre, almeno fino a che la situazione non cambia, un supporto a coloro che hanno intenzione di segnalare o denunciare inadempienze attraverso questa pagina. 

Commenti all'articolo

  • Di (---.---.---.26) 21 marzo 2014 21:56

    Tutto bellissimo ma loro, quelli che hanno il potere, piccolo o grande che sia, se ne fregano dei nostri diritti. Il medico ti manda semplicemente a quel paese e tu che hai fretta non puoi perdere un pomeriggio per farti firmare un pezzo di carta.

    • Di (---.---.---.37) 23 marzo 2014 15:19

      allora bisognerebbe provare a richiedere il farmaco quando non si ha avuto rapporto a rischio in modo da avere tutto il tempo necessario per denunciare e la pillola pronta nell’armadietto dei medicinali...

  • Di (---.---.---.181) 26 marzo 2014 03:07

    Io prescrivo la contraccezione d’emergenza solo dopo un’accurata anamnesi, visita medica, rilevazione dei parametri vitali, effettuazione di un gravindex e firma di una dichiarazione di responsabilità da parte del paziente. Ricordo solo i principali effetti collaterali che possono aversi e le controindicazioni. Qualora avvenga una gravidanza dopo trattamento con Norlevo 1,5 mg deve essere presa in considerazione la possibilità di una gravidanza extrauterina. Il rischio assoluto di una gravidanza extrauterina è probabilmente basso, in quanto Norlevo previene l’ovulazione e la fecondazione. La gravidanza extrauterina può proseguire nonostante il verificarsi di un sanguinamento uterino. Pertanto Norlevo 1,5 mg non va somministrato a pazienti a rischio di gravidanza extrauterina (precedente storia di salpingite o di gravidanza extrauterina).
    Norlevo 1,5 mg non deve essere somministrato a pazienti con disfunzione epatica grave. Sindromi di grave malassorbimento, come la malattia di Crohn, possono compromettere l’efficacia di Norlevo 1,5 mg.
    Dopo l’assunzione di Norlevo sono stati riportati casi di eventi tromboembolici. La possibilità dell’insorgenza di un evento tromboembolico deve essere presa in considerazione in donne con altri pre-esistenti fattori di rischio tromboembolici, specialmente una storia individuale o familiare che predisponga alla trombofilia.
    È sconsigliata la somministrazione ripetuta entro uno stesso ciclo mestruale, per evitare alla paziente un carico ormonale indesiderabilmente elevato e la possibilità di gravi disturbi del ciclo.
    Il metabolismo di levonorgestrel aumenta con l’uso concomitante di farmaci induttori degli enzimi epatici: anticonvulsivanti (fenobarbital, fenitoina, primidone, carbamazepina); rifabutina; rifampicina; griseofulvina; ritonavir; preparazioni a base di Hypericum perforatum (erba di San Giovanni). L’efficacia di Norlevo 1,5 mg può essere diminuita in caso di uso concomitante di questi principi attivi.
    Non sono note le conseguenze per il neonato in caso di assunzione di dosi superiori a 1,5 mg di levonorgestrel.
    E potrei continuare... ed io dovrei prescrivere cash ad uno sconosciuto di cui non so nulla un farmaco che nel caso di comparsa di un evento acuto mi trascina in tribunale per danno biologico? (vedi campagna pubblicitaria in TV). E poi chi mi garantisce che la persona non la ceda a un minore e che questa seconda persona non abbia problemi da effetti collaterali (tromboembolismo con rischio di infarto polmonare) e se li ha chi ne risponde? Per dirla alla Totò: MA MI FACCI IL PIACERE! In Italia siamo maestri nel riempirci la bocca di diritti a spese degli altri.

    • Di (---.---.---.151) 27 marzo 2014 03:18

      Dottore mi scusi, io sicuramente non capirò di medicina quanto lei, ma a leggere il bugiardino dell’aspirina c’è da spaventarsi, tra controindicazioni, possibili interazioni, effetti indesiderati, sovradosaggio, etc etc...

      E se poi chi la compra la cede ad un minore? Pensi che è un farmaco da banco, chi ne risponde, il farmacista?

      Mi chiedevo: ma se la persona la cede ad un minore, non credo proprio che eventuali danni possano essere addebitati ad un medico, dal momento che per quel minore non è stata compilata alcuna prescrizione medica che dimostri una responsabilità di un medico. Muore il minore X, come si fa ad incolpare il medico Y se non esiste un fogliettino che prescrive il farmaco X al minore suddetto che sia firmato o intestato al medico Y? Dovrebbe essere l’adulto che ha fornito il farmaco ad essere responsabile. Immagino.

      Se, adulto, acquisto una bottiglia di superalcolici e la cedo ad una persona che ha la cirrosi epatica o un minorenne è responsabile il proprietario del negozio in cui l’ho acquistata?

      Mi scusi ma capisco poco la logica del suo intervento.
    • Di (---.---.---.170) 27 marzo 2014 21:02

      Da medico sono perfettamente d’accordo con te. E’ sempre la solita solfa: MEDICO = BANCOMAT. A noi solo obblighi. Dove sta scritto che è un farmaco urgente visto che può essere assunto entro 72 ore dal rapporto? Chi ha scritto quell’articolo lo ha fatto giusto per consumare l’inchiostro o meglio la pila del portatile!.

      Gianfranco 

    • Di (---.---.---.209) 20 maggio 2014 01:57

      Se è un medico come dice, dovrebbe sapere benissimo che l’efficacia del farmaco è inversamente proporzionale alle ore passate dal rapporto a rischio.

      Poi, se vuole fare comunque di testa sua (ribadisco: sempre se lei è un vero medico, perché da come parla non mi sembra) e prendersi la responsabilità delle sue azioni illegali, faccia pure.
  • Di (---.---.---.165) 9 ottobre 2014 15:29

    Ma perché devo cliccare per forza "mi piace"per far sparire
    il fastidioso banner.
    NON MI PIACE NON MI PIACE NON MI PIACE!!!!

  • Di (---.---.---.165) 9 ottobre 2014 15:40

    C’ è sempre un saputello che va oltre i protocolli sanitari approvati da chi ne sa più di lui.
    Il medico o sedicente medico di cui sopra è un
    tipico rappresentante della categoria (dei saputelli).
    Ma vai a dormire!

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui


Sostieni la Fondazione AgoraVox


Pubblicità




Pubblicità



Palmares

Pubblicità