Parmalat, per il Codacons è una vergogna l’assoluzione delle banche

I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Milano hanno assolto le quattro banche estere (Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank e Citigroup) nel processo Parmalat. “E' una vergogna. – ha affermato il Presidente del Codacons, Carlo Rienzi - I magistrati italiani scendono in campo contro processi brevi e prescrizioni, appellandosi proprio a cause di valenza sociale come Parmalat e crack vari, e poi, quando si trovano a decidere su tali vicende, danno torto ai cittadini e assolvono le banche che hanno venduto carta straccia”.
“Invitiamo i risparmiatori a proseguire la battaglia in sede civile – ha proseguito Rienzi - al fine di far valere i propri diritti contro i potentati bancari”. Il Codacons, in un secondo comunicato, ha aggiunto: “Le cause civili non sono difficili, né hanno probabilità quasi nulle di vittoria, e chi lo dice sbaglia - spiega l'associazione, riferendosi alle dichiarazioni dell'avvocato Carlo Federico Grosso apparse sulla stampa - Questo avvocato agisce in conflitto di interessi, in quanto parla per conto di un comitato legato ad una banca (Intesa Sanpaolo) la quale può essere oggetto di cause da parte dei risparmiatori. Comitato che ha fatto scelte diverse rispetto a quelle di chi non ha accettato transazioni con gli istituti di credito. Proprio a seguito di tali dichiarazioni, il Codacons ha deciso di presentare un esposto all’Ordine degli Avvocati contro Carlo Federico Grosso, affinchè si accerti dal punto di vista deontologico, la correttezza delle affermazioni del noto penalista, che tende a scoraggiare azioni risarcitorie contro le banche, compresa Intesa Sanpaolo”.
E intanto arrivano le prime sentenze che condannano gli istituti di credito in sede civile. Come quella del Tribunale di Bologna, che ha visto un pensionato vincere contro la propria banca, colpevole di aver venduto titoli Parmalat per un controvalore complessivo di 72.500 euro, senza informare correttamente circa i rischi dell'investimento. Nel decidere il giudice ha sostenuto che “la banca non ha provato di avere informato il cliente in modo significativo e sostanziale, comunicando le ragioni della inadeguatezza, in modo tale da consentire allo stesso di rendersi conto e decidere consapevolmente: nulla riferisce l'ordine sottoscritto circa le ‘avvertenze’ in concreto ricevuto, contrariamente a quanto richiede la disposizione regolamentare, e la banca non ha neppure chiesto di dare prova, con altri mezzi, di avere espletato fino in fondo al proprio obbligo informativo, spiegando perchè non era opportuno comprare titoli di quell'emittente”.
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