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L’accesso civico, gli obblighi di trasparenza ed anticorruzione: optional per la vetrina web del sito del comune di San Giorgio del Sannio

La questione del danneggiamento dei tigli a San Giorgio del Sannio si sta facendo più pesante e insostenibile e va ad intersecare altre problematiche non di poco conto, afferenti l'amministrazione Ricci in carica. Per quanto concerne gli obblighi di trasparenza e di anticorruzione, purtroppo un'altra eclatante violazione di legge già si è concretata poichè le informazioni anti corruzione e quelle che riguardano gli appalti in base all'art. 23 della Legge 190/2012 già dovrebbero essere state pubblicate sul sito dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente" ed in formato leggibile per tutti i cittadini ! Ma, di esse non vi è la minima traccia, come potete verificare consultando il sempre più inutile sito web del Comune (male inteso e stra abusato come "vetrina" dell'amministrazione per iniziative propagandistiche che non interessano minimamente la cittadinanza!). Si ottemperi agli obblighi di legge!
 
 
Sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio del Sannio è possibile acquisire che:
  • Il responsabile per la Trasparenza è l'Istr.amm. Dario DEL SORDO.
  • Titolare del potere sostitutivo ex l. 241/90 e D.lgs.n.33/2013 nonchè Responsabile della prevenzione e corruzione ex l. n.190/2012 è il SEGRETARIO GENERALE.

Ma, se non vogliamo vanificare le finalità della legge, non occorre evitare giurisdizioni "domestiche" e condizionamenti dovuti ad amicizie , conoscenze o ruoli locali?
 
Intanto, sulla "lodevole" opera pubblica: danneggiamento delle alberate di tigli di varie strade non c'è traccia di atti e documenti, neppure quelli relativi all'appalto conferito ai taglialegna, sul sito dell'ente. 
 
Anzi, l'amministrazione ha eluso persino l'osservanza di una formale istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n.241/90 e di una contestuale istanza di accesso civico ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.n.33/2013.
 
Che fare?
Il Comune di San Giorgio del Sannio nel mese di marzo del 2014 ha omesso di pubblicare sul sito istituzionale qualunque atto o documento relativo alla decisione di procedere a "capitozzatura" delle alberate di tigli storici lungo i margini di varie strade del paese: viale Spinelli, via Roma, via dei Sanniti;
vi ha proceduto, nel mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza, conferendo appalto ad una ditta prescelta non si sa in base a quale gara e a quali criteri, oltre che requisiti professionali specifici dato l'incarico.
 
La decisione dell'Amministrazione è stata contestata dalla scrivente e da vari comitati civici, a mezzo lettere e comunicati stampa, per gli effetti perversi di danneggiamento del patrimonio arboreo, non supportato da ragionevoli motivazioni ed unico "polmone verde" del paese nonché per la sorte della bio massa -rimasta avvolta da una coltre di punti interrogativi e da dati fattuali in palese contrasto con la poi asserita "rottamazione in discarica" della legna risultante dalle efferate capitozzature dei tigli- in virtù delle quali tutta la chioma naturale dei tigli veniva troncata, riducendo gli stessi a vergognosi appendiabiti, non più definibili "alberi" nel pieno possesso delle facoltà di purificazione dell'inquinamento atmosferico.
 
In data 20 dicembre 2014, a mezzo pec acquisita al Protocollo Comunale il 22 dicembre 2014 col n. 21246, la scrivente inoltrava al Comune "Istanza di accesso agli atti" ai sensi della legge n.241/90 e del D.Lgs.n.33/2013 al fine di visionare ed estrarre copia:
-dell'ordinanza sindacale o atto equipollente con cui veniva disposta la cd.capitozzatura degli alberi;
-le motivazioni alla base di tale determinazione;
-la Ditta cui era stato conferito l'appalto per i lavori di capitozzatura con relativo capitolato o convenzione e gara di appalto;
-i soggetti cui è stata attribuita la legna di risulta;
-i criteri con cui sono stati individuati i soggetti beneficiari della legna di risulta;
-il parere di conformità, preventivo e successivo all'intervento, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
 
Il Comune malgrado sollecito all'adempimento del Responsabile per la Trasparenza Istr.Dir. Dario DEL SORDO inviato all'Ufficio Tecnico Comunale, al Segretario Generale (nominato dalla Giunta Titolare dei poteri Sostitutivi e Responsabile della Prevenzione e Corruzione ex lege n.190/2012) e per conoscenza alla istante qui scrivente in data 5 gennaio 2015 Prot. n. 57, NON OTTEMPERAVA, né pubblicando sul sito istituzionale gli atti e i documenti richiesti, né comunicando all'istante Rosanna Carpentieri tempi e modi per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della residuale legge n.241/90.
 
Residuale quest'ultima in rapporto al generale obbligo sancito dal D.Lgs. n.33/2013, ma NON IRRILEVANTE in rapporto ai diritti e agli interessi meritevoli di tutela di cui è titolare Rosanna CARPENTIERI, in quanto imputata in un procedimento per diffamazione a seguito di querela del Sindaco Claudio RICCI il quale -evidentemente- non ha gradito le lettere sulla vicenda dello scempio ambientale e del danneggiamento dei tigli mediante capitozzatura.
 
Ma non è tutto.
 
Il Comune di San Giorgio non ha ancora ottemperato al disposto di cui alla legge n. 190/2012, ovviamente richiamato sia pure non esplicitamente nella istanza di accesso civico da me prodotta, con riferimento all'appalto e al compenso conferiti alla impresa taglialegna. 
 
Il 31 gennaio è scaduto il termine per la pubblicazione dei dati. E l'ANAC entro il 30 aprile trasmetterà alla Corte dei Conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare in tutto o in parte le informazioni di cui all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.


Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare entro il 31 gennaio in tabelle riassuntive e liberamente scaricabili, anche a fini informatici e statistici, tutti i dati richiesti relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 16 lett. b della legge 190/2012 l’obbligo di informazione comprende TUTTE le tipologie di affidamento previste dal Codice dei Contratti pubblici - senza nessuna esclusione - anche in economia o in modalità diretta e a prescindere dall’acquisizione del codice CIG o di quello smartCIG per le relative procedure, ivi comprese le SPESE ECONOMALI di minima entità. Per queste ultime in tutte le fattispecie in cui non sia prevista l’acquisizione di un CIG o SmartCIG il campo CIG deve essere valorizzato con il valore 10 zeri (0000000000)

La norma non prevede soglie minime. Per ogni procedimento occorre pubblicare: 
a) la struttura proponente, 
b) l’oggetto del bando, 
c) procedura di scelta del contraente (se alla data della comunicazione non sono ancora disponibili informazioni sui partecipanti e sull’aggiudicatario dovrà essere indicato il set minimo CIG, struttura proponente, oggetto del bando e procedura di scelta del contrente
c) l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, (nelle procedure negoziate i soggetti ai quali sia stata limitata in partenza la partecipazione; nelle procedure aperte gli operatori che hanno presentato offerta)
d) l’aggiudicatario, 
e) l’importo di aggiudicazione, 

f) i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, ( se manca il documento analogo al verbale di consegna dei lavori è necessario fare riferimento alla data di attivazione del contratto, o lettera di invito riscontrata dall’operatore o presentazione dell’offerta; se manca il certificato formale di ultimazione è possibile desumere la conclusione dell’appalto con riferimento alla fattura a saldo presentata dall’operatore economico o all’attestazione di regolare espletamento della prestazione. )
g) l’importo delle somme liquidate. (Deve essere indicato come chiarito dall’ANAc l’importo complessivamente liquidato al lordo delle ritenute operate per legge e al netto dell’IVA; se all’atto della comunicazione annuale l’appalto è in corso di espletamento l’importo sarà commisurato alle somme liquidate sino a quel momento; ).
 
Attenzione: pur sussistendo una parziale sovrapposizione nella esposizione dei dati con l’adempimento di cui all’art. 23 del dlgs 33/2013, questo con scadenza 31 gennaio, previsto dall’art. 1 comma 32 della legge 190/2012, differisce per contenuto informativo e tempistiche di pubblicazione.
 
Per tutto quanto esposto, CHIEDIAMO che l'Anac e il Presidente dott. Cantone sanzionino DIRETTAMENTE e senza avvalersi di "intermediari locali" e di una sorta di "giurisdizione domestica", il Comune di San Giorgio del Sannio (amministrazione iudicanda). 
 
Per accertare difatti una violazione di per sé lampante, visto l’obbligo di pubblicare la documentazione richiesta dalla scrivente, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito internet dell’ente, non occorre costruire un procedimento che, ad essere eufemistici, può essere definito farraginoso. 
 
Se così fosse, non sono certo queste le metodologie e le "pratiche efficaci" per prevenire la corruzione e rafforzare l’integrità e la correttezza dell’azione pubblica a San Giorgio del Sannio. 
CHIEDIAMO ALTRESI' alla magistratura ordinaria del Tribunale di Benevento: abbiamo constatato e toccato con mano il DANNEGGIAMENTO (su piante vive e sanissime), lo SCEMPIO AMBIENTALE E LO SPERPERO DI DANARO PUBBLICO...
 

COSA ALTRO OCCORRE AFFINCHE' ​LA MAGISTRATURA DI BENEVENTO AGISCA PENALMENTE​ (E SAREBBE ORA) CONTRO IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO?

Possibile che ritenga sempre sostenibili in giudizio le azioni penali quando è il sindaco... a querelarsi e soprattutto, quando scomoda il reato "fascista" della diffamazione a mezzo stampa anche quando il mezzo della stampa non è stato usato ma ci si è limitati a interlocuzioni e lettere critiche verso la p.a.?​
 
N.B. Il presente comunicato è stato indirizzato ed inviato alle seguenti figure istituzionali del Comune di San Giorgio del Sannio:
 
Al responsabile per la Trasparenza
 
Al titolare dei poteri sostitutivi ex l. 241/90 e D.lgs.n.33/2013 nonchè Responsabile della prevenzione e corruzione ex l. n.190/2012 .
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