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L’Aquila - le Linee Guida per la ricostruzione – Terza parte

L'Aquila, 21 feb 2011 - Continua l’esame dell’Avviso dell’aprile 2010, iniziato nella seconda parte del viaggio nelle linee guida, già pubblicata. Le Proposte di intervento concorrono alla formazione dei Piani di ricostruzione, condividendone gli obiettivi e i contenuti così definiti dall’art. 5 del Decreto del Commissario delegato n. 3/2010, il quale prevede i seguenti obiettivi dei Piani di ricostruzione:

“1) ripresa socio - economica del territorio di riferimento; riqualificazione dell’abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarietà dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, e della più generale qualità ambientale; rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate a seguito dei danni provocati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2) individuazione degli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni, tenuto conto delle risultanze della microzonazione sismica e degli esiti delle valutazioni di agibilità.

3) rilevazione dello stato dei luoghi, tenendo conto, ove possibile, di quello preesistente agli eventi sismici, definendo in particolare: l’individuazione degli interventi; la messa in sicurezza di ciascun ambito ai fini dei successivi interventi di ricostruzione; la stima economica degli interventi previsti; l’individuazione dei soggetti interessati; il cronoprogramma degli interventi con l’individuazione delle priorità.

I contenuti dei Piani, invece, sono “le modalità di collegamento dei vari ambiti, i settori di intervento e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e la coordinata programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private.”

L’avviso prosegue con le azioni specifiche di ciascuna proposta d’intervento necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali del Piano di ricostruzione, in relazione alle specificità di ciascun ambito: “contribuire all’innalzamento complessivo della sicurezza sismica nel contesto in cui l’intervento si colloca; configurare un disegno di suolo capace di garantire la varietà e la continuità del sistema degli spazi aperti pubblici e privati e di strutturare le connessioni con i tessuti limitrofi; prevedere, con particolare riguardo nel caso di demolizione e ricostruzione, una disposizione planivolumetrica degli interventi edilizi individuati dalla Proposta di intervento capace di reinterpretare l’immagine storica dei siti e del contesto in cui si collocano; realizzare il sistema edifici-spazi aperti nel rispetto esemplare dei principi di sostenibilità ambientale.

La STM specifica, proseguendo, che all’interno del procedimento di formazione dei Piani di ricostruzione, la presentazione delle proposte di intervento si colloca “a valle” dell’emanazione dell’Avviso pubblico. La valutazione delle proposte di intervento sarà effettuata dal Comune attraverso: Verifica di coerenza, che consiste nell’accertamento della (minore o maggiore) coerenza della Proposta di intervento con l’insieme delle indicazioni strategiche e strutturali fornite; Verifica di compatibilità, che consiste nell’accertamento della compatibilità (minore o maggiore) delle caratteristiche interne della Proposta di intervento con: la microzonazione sismica; lo stato di alterazione dei tessuti e delle tipologie edilizie; la consistenza del danno e relative prescrizioni; le destinazioni d’uso preesistenti.

Le Proposte presentate in risposta all’Avviso pubblico - dopo essere state valutate e, se necessario, integrate e modificate - confluiscono nelle proposte di Piano di ricostruzione, predisposte dal Sindaco secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 3 del Decreto n. 3/2010.

È altresì facoltà del Comune, nelle more di formazione del Piano di ricostruzione, consentire lo stralcio e l’immediata esecutività di eventuali interventi che, seppure ricadenti all'interno della Perimetrazione, in relazione alle caratteristiche strutturali, tipologiche ed urbanistiche degli immobili, possono essere motivatamente attuati in pendenza di formalizzazione dello stesso Piano di ricostruzione.”

Ciò significa”, -prosegue il documento- “per detti interventi, dimostrare con chiarezza ed evidenza il possesso di due requisiti di fondo:

1) il non contrasto con le finalità istitutive del Piano di ricostruzione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, Decreto n. 3/2010; 2) la possibilità di andare in esecuzione come una sorta di primo “stralcio funzionale” del Piano di ricostruzione, garantendo la piena autonomia e/o la non interferenza rispetto a profili quali, in via esemplificativa, l’accessibilità ai siti di cantiere, la logistica, la presenza o la realizzabilità delle condizioni minime dei servizi a rete, l’avvio in quota parte del sistema delle attrezzature e dei servizi pubblici eventualmente collegati alla proposta stessa, la realizzazione di altri interventi in siti adiacenti.”

Il Piano di ricostruzione si attua unitariamente e simultaneamente, oppure, in considerazione dei diversi tempi di maturazione delle singole proposte di intervento, individua e si attua attraverso eventuali sub-ambiti. In sede di predisposizione delle proposte, in considerazione della dimensione e della complessità di contenuti, anche al fine di ridurre al minimo le interferenze con le ordinarie attività e di favorire l’organizzazione logistica dei lavori, il programma edificatorio potrà essere articolato in sub-partizioni funzionali, autonomamente agibili e funzionanti. Detta facoltà, qualora recepita, dovrà essere esplicitata in un apposito elaborato da allegare al corredo documentale della proposta di intervento.

Al fine di velocizzare l’opera di Ricostruzione, pur conservando tutte le garanzie di efficacia del processo di pianificazione, per le proposte di minore complessità ovvero per quelle di cui ai proponenti appare evidente la necessità e la coerenza dei contenuti rispetto alle finalità della Ricostruzione, è facoltà del soggetto proponente anticipare gli sviluppi relativi alla fase edilizia. In tali evenienze, che resta nella facoltà dei soggetti proponenti individuare e proporre in risposta all’Avviso pubblico, il soggetto proponente, oltre quelli già indicati, inoltra al Comune anche gli elaborati richiesti ai fini del rilascio del permesso di costruire dagli ordinamenti regionale e comunali in vigore.

L’avviso pubblico, più avanti, prevedeva che “ai fini della formazione del Piano di ricostruzione è insediata la Conferenza di servizi che, attraverso il supporto tecnico degli Uffici comunali, esperisce la valutazione della sola componente urbanistica; terminato l’esame degli elaborati urbanistici, la Conferenza di servizi trasmette gli esiti al Sindaco. La Conferenza dei servizi raccoglie i pareri e i nulla osta prodotti dal proponente e per quanto di competenza li integra. Al fine di accelerare il procedimento approvativo alla scala edilizia da parte della Conferenza di servizi, il Commissario delegato alla Ricostruzione, con un nuovo decreto, può fissare modalità e termini precisi per la raccolta dei pareri e nulla osta. Il rilascio del permesso di costruire è comunque subordinato cronologicamente all’approvazione del PdR per l’ambito in cui ricade la proposta di intervento.”

La Proposta di intervento propone le trasformazioni delle aree e degli edifici di cui i Soggetti proponenti possono dimostrare la proprietà, esplicitando soluzioni progettuali che, nel loro insieme, concorrono a definire la disciplina urbanistica esecutiva dell’ambito o sub ambito di appartenenza e che specificatamente riguardano: le caratteristiche fisiche (quantitative e qualitative) delle trasformazioni; le caratteristiche funzionali (destinazioni e modalità d'uso) dell’eventuale nuovo impianto; i requisiti prestazionali del nuovo impianto; il soddisfacimento degli standard di legge e le modalità attuative; le modalità e gli atti tecnico-amministrativi per l'attuazione delle trasformazioni.

La disciplina della Proposta di intervento è esplicitata da elaborati grafici, ed è completata dagli specifici studi specialistici.

Le categorie degli interventi sul patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono quelli di cui all’art. 30 della Legge Regionale Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) e successive integrazioni e modifiche: ordinaria manutenzione, straordinaria manutenzione, restauro conservativo, Risanamento igienico ed edilizio, ristrutturazione edilizia, demolizione. I Soggetti proponenti, all’interno della proposta di intervento, possono anche individuare, motivandone adeguatamente le ragioni, interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso.

Le destinazioni d’uso previste dalla proposte di intervento sono, di norma, le medesime della situazione ex ante gli eventi sismici e ne confermano l’articolazione interna in residenziali, non residenziali e servizi, salvo diverso motivato assetto in sede di presentazione della stessa Proposta e adeguatamente documentato dagli elaborati inoltrati.

La Proposta di intervento è costituita, di norma, da una duplice serie di elaborati: descrittivi e progettuali. In caso di difformità, da notare che “i dati numerici prevalgono sui riferimenti dimensionali grafici. In sede di progetto edilizio devono essere precisati detti dati e il riscontro aerofotogrammetrico e catastale deve essere verificato documentando la reale consistenza con rilievi puntuali.

di Paolo Della Ventura

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