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  Home page > Attualità > Economia > L’Aquila, Fintecna subentra per i mutui
di IlCapoluogo.it (sito) mercoledì 16 marzo 2011 - 0 commento oknotizie
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L’Aquila, Fintecna subentra per i mutui

L'Aquila, 15 mar 2011 - Le ordinanze e decreti relativi al sisma del 2009 richiederebbero una batteria di avvocati o esperti in materia per un’efficace comprensione. Se poi l’attenzione è più rivolta alle beghe e intrallazzi di palazzo, che alla risoluzione dei problemi della cittadinanza, può capitare che nel totale silenzio arrivino a scadenza date di un certo rilievo per i proprietari di immobili.

Una di queste è relativa all’ordinanza n.3892 (13 agosto 2010), che nell’art. 5 sanciva il termine del 17 dicembre 2010 per la richiesta a Fintecna di subentro nel mutuo residuo: “ai fini di una migliore programmazione delle risorse finanziarie” cita l’articolo “la domanda di subentro a Fintecna spa ovvero alla società controllata e da essa indicata è presentata entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza”.

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Speculazione statale, svendita di abitazioni del centro storico, le voci più ricorrenti e relative al subentro di Fintecna nel mutuo. Ma era proprio così?

ALLOGGIO EQUIVALENTE E SUBENTRO NEL MUTUO: tutto parte dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge n.77 del 24 giugno 2009, che stabilisce nell’art. 3 (comma 1, lettera a) la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di un alloggio equivalente nel caso di un immobile distrutto, adibito ad abitazione principale. Il comma 1-bis dello stesso articolo indica la possibilità di subentro dello stato, tramite Fintecna o società da essa controllata, nel pagamento di un mutuo già contratto, fino a un massimo di 150mila euro, nel caso di debitore non moroso e con la cessione dei relativi diritti di proprietà sugli immobili. I comuni possono acquistare da Fintecna i diritti di proprietà delle aree acquisite non ancora edificate, al prezzo pari a quello corrisposto da Fintecna e con la sola maggiorazione degli interessi legali.

CUMULABILITA’ DEI BENEFICI: fattore determinante per la scelta dei proprietari, l’ordinanza n.3832 all’art. 9 comma 1 dichiarerà in modo esplicito la cumulabilità tra il contributo a fondo perduto e l’agevolazione del subentro di Fintecna nel mutuo. L’ordinanza indica anche che l'importo del finanziamento in cui subentra lo Stato va detratto dall'importo del finanziamento agevolato richiesto per la ricostruzione in altro sedime dell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale distrutta, ovvero per I'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, ai sensi di quanto previsto nell’ordinanza n.3790.

PREZZO DI CESSIONE E MUTUO RESIDUO: un altro importante fattore di scelta è stato previsto nell’ordinanza n. 3877 del 12 maggio 2010, che nell’art. 1, comma 1, indica come nel caso il prezzo di cessione dell'immobile stabilito dall'Agenzia del territorio risulti superiore al finanziamento residuo, la relativa eccedenza sarà versata al soggetto debitore non moroso, a titolo di corrispettivo della cessione dell'immobile. Considerato ad esempio un immobile, con un valore di proprietà stabilito dall’Agenzia del territorio pari a 150.000 €, e con un debito residuo del mutuo di 100.000 €, con il subentro di Fintecna nel mutuo, e contestuale cessione della proprietà, lo Stato versava sul conto corrente del richiedente la differenza di 50.000€. Non molto conveniente, a meno che non si consideri il contributo cumulabile previsto dall’ordinanza 3832, per il riacquisto di un’abitazione equivalente.


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