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Il diritto alla salute dei richiedenti asilo nei CAS va tutelato. Accolto il ricorso di ASGI in Cassazione

Nel marzo 2020 l’Associazione aveva denunciato la mancata applicazione nel più grande CAS di Bologna delle misure di distanziamento personale previste dalle norme contro la pandemia. Dopo una lunghissima battaglia la Corte di Cassazione ha riconosciuto che anche nei CAS va tutelato il diritto alla salute per i richiedenti asilo, garantendo anche a loro le misure adottate dallo Stato per contrastare l’epidemia da COVID-19, senza discriminazione alcuna.

di ASGI Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione

(Foto di https://www.coordinamentomigranti.org/)

È una grande vittoria. Chi è accolto in un centro di accoglienza non va discriminato.

La controversia era iniziata nel marzo 2020 davanti al Tribunale di Bologna, dove ASGI ha presentato un ricorso chiedendo che il Ministero dell’Interno, il Comune di Bologna, la Regione Emilia Romagna e il Consorzio L’Arcolaio garantissero ai richiedenti asilo ospiti del CAS Mattei il distanziamento personale imposto dalle misure anti-Covid, denunciando che nella struttura queste non erano rispettate, in quanto gli ospiti erano costretti a vivere in stanze di 8-10 persone e senza spazi comuni compatibili con dette misure.

Il Tribunale ha per tre volte respinto la causa dichiarando che doveva essere proposta davanti al TAR in quanto il CAS è un contesto nel quale il Ministero (e gli altri soggetti) hanno potere discrezionale, condannando pesantemente ASGI al pagamento delle spese di giudizio.

Oggi la Corte di Cassazione ha dato ragione ad ASGI, dichiarando che il diritto alla salute, anche dei richiedenti asilo, va esaminato dal giudice ordinario, cioè dal Tribunale, perché non vi è potere discrezionale a fronte di misure pre-determinate dal legislatore in modo tale da non consentirne attuazioni differenziate e discriminatorie (le misure sul distanziamento personale).

Una decisione importantissima, perché riconosce che il diritto alla salute (così come tutti i diritti fondamentali) va garantito a tutti, senza discriminazione alcuna e che la sua tutela appartiene alla giurisdizione ordinaria.

L’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 4873, del 15 febbraio 2022

Questo articolo è stato pubblicato qui

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