O si fa sul serio una guerra di concetto o è inutile sostenere che un esame è truccato perché ci mettono solo 3 minuti a leggere il compito di un candidato..
Se si gioca a fare la parte degli onesti allora bisogna farlo fino al midollo; da quando è nata la Repubblica italiana nessuno, per fatti concludenti, ha meritato il posto che ricopre..
Nel mondo del diritto amministrativo..
Per
generare il concetto amministrativo di “legittimità” in
contrapposizione al concetto di “merito” è stato necessario forzare
l’uso gergale comune della parola “merito” che ha già dei connotati
giuridici intrinseci. Con merito, infatti, si intende un diritto, da lì
l’espressione comune – “Te lo meriti...” – ovvero, in altri termini –
“Ti spetta...” – “Ne hai il diritto...” – cioè un merito è, in altri
termini, comunemente un diritto acquisito. Insomma, legittimo era una
parola sovente attribuita ai meriti, cioè un attributo della parola
merito [merito legittimo, merito illegittimo, merito legittimato, merito
non legittimato, etc..].
Grazie a questa forzatura
terminologica, infatti, si è riuscito ad isolare la meritocrazia dalla
legittimità, per contrapporle, indicando con merito amministrativo un
limite nell’attività di accertamento dell’Amministrazione, in
particolare nella sua libertà di scelta/valutazione; per "merito
amministrativo" si indica l’ambito della libertà di scelta insito in
ogni eserxizio di potere amministrativo.
Grazie a questa
forzatura, inoltre, è stato possibile generare il concetto di
discrezionalità dell’agire dellAmministrazione, che altro non sarebbe se
non quella fetta di scelte/valutazione compiute dall’Amministrazione
che possono essere oggetto di sindacato esterno. Ciò premesso, come
dottrina amministrativa insegna, la distinzione tra discrezionalità e
merito, dunque, indica quella tra ambito conoscibile (sindacabile) e
ambito non sindacabile (e perciò in principio libero) dell’agire
amministrativo; solo la discrezionalità amministrativa, infatti, può
essere oggetto di contestazione, in particolare, può comportare
l’invalidità dei provvedimenti amministrativi in quanto illegittimi,
cioè può determinare un vizio di legittimità.
Ebbene, dove sta la fregatura..?
per la dottrina amministrativa..
le
attività che rientrano nel campo del merito amministrativo in senso
stretto sono tutte le attività c.d. Istruttorie e che vengono
identificate dalla dottrina in materia come attività NON discrezionali. A
volte, anzi sovente, tuttavia, la P.A. per svolgere la propria
istruttoria non si avvale dei suoi uffici e del suo personale interno,
ma si avvale dei c.d. Tecnici, ovvero chiede il c.d. parere ad una
commissione di tecnici - di volta in volta - incaricata dalla P.A. per
ottenere da queste - di volta in volta - commissioni il c.d. parere
tecnico,
Insomma, non si potrebbe sindacare l’operato
dell’amministrazione in questi casi, in quanto la P.A. semplicemente
raccoglie documenti e/o si prendono delle informazioni appunto da queste
commissioni tecniche, quindi non vi è possibilità di arbitrio da parte
dell’Amministrazione (la possibilità di arbitrio semmai è nella
commissione tecnica), quindi, sarebbe preclusa qualsiasi censura in
quanto l’istruttoria & la decisione della P.A. è determinata da
attività amministrative non discrezionali, quindi non possono essere
oggetto di sindacato esterno; insomma, sarebbero tutti atti “vincolati”
tra loro, quindi poco senso avrebbe discuterne innanzi a un giudice.
Per
quello è una boiata fare ricorso al TAR quando si perde un concorso; vi
verranno sempre a raccontare che il giudizio - di volta in volta -
delle commissioni è insindacabile, o meglio vi veranno sempre a
raccontare che in questi casi l’attività amministrativa è insindacabile,
in quanto le attività istruttorie della P.A. sono considerate attività
NON discrezionali, ovvero la P.A. semplicemente riceve il parere dalle
commissioni tecniche, quindi, ciò che ne segue è ATTO DOVUTO.
La fregatura insomma è a monte, come sovente capita; in cima alla montagna insomma..
E’
inconcepibile che esistano - in un’ottica giuridica - due macro
categorie contrapposte quali i Vizi di Legittimità e i Vizi di Merito,
infatti, se si fa un po’ di attenzione, si nota l’assurda
contrapposizione perchè se da un lato contemplo la possibilità che
esistano dei Vizi di LEgge (vizi di legittimità) dall’altra parte non
possono che essere contemplai dei Vizi di non LEgge (vizi di merito), un
assurdo del diritto !! Da quando si fa causa per vizi che non
riguardano e sempre violazioni di norme giuridiche..?
La
disintegrazione terminologica è sorta solamente per inventare dei
concetti tali da NON permette la possibilità di poterci mettere il dito,
ficcare il naso nelle scelte della P.A. e purtroppo da questo vicolo
cieco non se ne viene fuori, perché qualsiasi lotta della Ragione che si
voglia intraprendere, eccezione d’incostituzionalità, di rigore, di
lessico, etc..