Una sentenza della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di un imprenditore trentino condannato per lesioni colpose gravi.
Un'altra importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione, quarta sezione penale, riafferma che i lavoratori non sono autolesionisti. Il 24 aprile 2009, la Corte d'Appello di Trento, condannava un imprenditore edile (R.G.) e il suo preposto (S.M.) per il reato di lesioni personali colpose, cui agli artt. 113 e 590 del codice penale, perché, durante i lavori di costruzione di tre palazzine in località Spini di Gardolo, in cooperazione tra loro, per colpa di negligenza, imprudenza e/o imperizia, nonché violazione dell'art. 2087 c.c. ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 24 e 10 del D.P.R. n. 164/56), avevano causato lesioni personali gravi e permanenti (indebolimento dell'organo della deambulazione), a uno dei lavoratori (C.G.) in seguito a un infortunio verificatosi secondo la seguente dinamica, come descritta nel capo d'imputazione: "Il C., unitamente ad alcuni colleghi, era intento a fissare un parapetto (costituito da un prefabbricato in cemento armato) al poggiolo del secondo piano di una delle palazzine erigende; il C. si trovava sul piano di calpestio del ponteggio allestito all'esterno del poggiolo mentre gli altri operai lavoravano su quest'ultimo; al fine di consentire il passaggio e la posa in opera del parapetto, su indicazione di S.M., i lavoratori stavano provvedendo a rimuovere tutte le protezioni prima ivi installate (parapetti, tavole fermapiede, correnti intermedi e cavalletti); nell'eseguire le operazioni di fissaggio, il parapetto del balcone si era improvvisamente spostato verso l'esterno, così spingendo anche il C.; non essendovi più alcuna protezione laterale, il C. stesso, il quale non indossava nemmeno un'idonea cintura di sicurezza, era caduto dal ponteggio precipitando al suolo da un'altezza di circa sei metri riportando lesioni gravissime."
Nel ricorso per Cassazione il R.G., sostiene che la caduta del C.G. dall'alto sarebbe stata conseguenza esclusiva del comportamento degli operai, compreso il proprio, che non hanno osservato le regole di comune esperienza, rimuovendo le strutture utili alla propria sicurezza per eseguire un'operazione di montaggio: non sarebbe stato possibile prevedere un rischio derivante dallo smontaggio di una struttura posta a tutela della propria sicurezza, ad opera dello stesso operaio infortunato. Sostiene, ancora, il R.G., che al momento dell'infortunio era il S.M. a impartire gli ordini, con l’incarico di preposto (art. 3 del D.P.R. n. 164/56) , e che questi aveva agito autonomamente nell’ordinare di rimuovere parte del ponteggio, eliminando le strutture di sicurezza. Il R.G., sostiene anche che il Tribunale che l’ha condannato in prima istanza, non ha provato la sua mancata attività di formazione e informazione dei lavoratori e che non spetta a lui l'onere di prova contraria. Infine il R.G. respinge ogni responsabilità, affermando che avendo nominato un Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione e un vero e proprio Responsabile della sicurezza, non può essergli addebitata alcuna colpa. La Suprema Corte ha rigettato il riscorso del R.G. (Cassazione Penale, sez. 4, 11 agosto 2010, n. 31679), rilevando che il Piano di Sicurezza di Cantiere, finalizzato all’individuazione dei rischi riguardanti le attività lavorative da svolgere, rientra fra gli oneri prioritari del datore di lavoro. Il PSC, non prevedeva l'installazione di un parapetto prefabbricato in cemento armato. Non era stato, dunque, valutato il rischio di caduta dall'alto, poi effettivamente concretizzatosi, a causa della rimozione di parte del ponteggio, reso in tal modo inidoneo a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori. Afferma la Suprema Corte, che il montaggio del parapetto prefabbricato metteva in crisi il sistema di sicurezza realizzato con la predisposizione del solito ponteggio fisso. L’omessa prescrizione delle misure di prevenzione del rischio di caduta dall'alto costituiva evidenti profili di colpa per il R.G. (L'uso di una cesta applicata al braccio di una macchina operatrice, sarebbe stato sufficiente a evitare l'infortunio).