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Articolo 47 della Costituzione italiana su risparmio e credito: nuova formulazione

Le recenti vicende riguardanti Banca Etruria e Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti, Banca delle Marche, Veneto Banca (e non solo), impongono riflessioni e ripensamenti sulle modalità di trattamento e possibile protezione del risparmio, a partire dalla normativa costituzionale italiana che dispone in materia.

L’articolo 47 della Costituzione italiana, avente ad oggetto risparmio e credito, recita testualmente:

“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.”

Alla luce delle cogenti normative, nazionali ed europee, dei nuovi "controllori" e delle recenti, pregiudizievoli vicende bancarie italiane, propongo la seguente, nuova articolazione dell’art. 47 della Costituzione italiana:

“La Repubblica riconosce l’importanza del risparmio per il sostegno dell’economia nazionale. La tutela del risparmio, in assenza di rischio, è condizionata a modalità e limiti concordati in sede di Comunità Europea. La Repubblica disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito, con supervisione dei maggiori istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea in coordinamento con la Banca d’Italia." 

 

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