| Civile Ord. Sez. 3 Num. 23131 Anno 2022 Presidente: RUBINO LINA |
| Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 25/07/2022 |
| ORDINANZA |
| sul ricorso iscritto al n. 26413/2019 R.G. proposto da: |
| COMUNE DI RONCIGLIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARZIALE 36, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLIS ENRICO GIUSEPPE (DPLNCG78C21H501Y) rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANFORTE MAURIZIO (GVNMRZ65H04H534X) |
| -ricorrente- |
| contro |
| LA REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA, 27, presso lo studio dell’avvocato PREZIOSO ELENA (PRZLNE63A71H501U) che lo rappresenta e difende |
| controricorrente- |
| nonchè contro |
| MATTEI VLADIMIRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZARIO SAURO, 16, presso lo studio dell’avvocato PISTILLI MASSIMO (PSTMSM68T31F839D) che lo rappresenta e difende |
| – |
| controricorrente- |
| nonchè contro BALZANI ROSSANO, LUZZITELLI GIUSEPPE, REGIONE LAZIO |
| – |
| intimati- |
| avverso SENTENZA di TRIBUNALE VITERBO n. 699/2019 depositata il 29/05/2019. |
| Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. |
| Rilevato che: |
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| . Nel 2014, i signori Rossano Balzani, Vladimiro Mattei e Giuseppe |
| Luzzitelli convennero in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Viterbo, il Comune di Ronciglione, quale gestore del servizio idrico integrato e comunale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della somministrazione e vendita, dal gennaio |
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| 008, di acqua non potabile e/o comunque priva di requisiti di |
| legge per l’accertato superamento dei parametri massimi consentiti di arsenico, fluoruri e microcistina da alga Planktotrix Rubescens e Uranio 238. |
| Dedussero che tra le parti intercorreva un rapporto contrattuale di natura privatistica, rientrante nei contratti di somministrazione con prestazione corrispettiva, e chiesero che venisse risarcito il danno patrimoniale, facendo riferimento al costo per la fornitura media di |
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| di 10 |
| un anno di 6 l di acqua potabile al giorno per un nucleo familiare medio di due persone, il danno da inadempimento contrattuale, da liquidarsi in via equitativa, i danni non patrimoniali, in particolare quello alla salute e per il disagio causato agli utenti dalla mancata predisposizione degli interventi necessari per la fornitura di acqua potabile. Chiesero inoltre la riduzione al 50% del canone per la fornitura d’acqua per il periodo di non potabilità dell’acqua, con restituzione delle somme pagate in eccesso. |
| Si costituì il Comune di Ronciglione, eccependo preliminarmente il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e chiedendo la riunione ad altri procedimenti pendenti avanti lo stesso ufficio ed aventi connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Eccepì inoltre l’incompetenza per valore in materia del giudice adito, il difetto di giurisdizione in favore del Tar del Lazio ovvero del Tribunale delle acque pubbliche, la nullità dell’atto di citazione e la violazione dell’obbligo di non frazionamento del credito. Nel merito, il Comune contestò la domanda, chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto. Chiese inoltre la chiamata in causa della Regione Lazio onde ottenerne manleva. |
| Quest’ultima si costituì in giudizio chiedendo la declaratoria della nullità dell’atto di citazione con chiamata in causa di terzo ed eccependo il difetto di legittimazione passiva e la propria estraneità al giudizio. |
| Il Giudice di Pace di Viterbo, con la sentenza n. 2/2017, respinse le eccezioni preliminari del Comune e quella di carenza legittimazione passiva della Regione. Nel merito, accertò l’inadempimento contrattuale del Comune di Ronciglione nei confronti di ciascuno degli attori, dichiarando il diritto degli stessi a corrispondere sul |
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| 0% del canone di acqua potabile per i periodi in cui risultasse |
| accertata dalla p.a. la non potabilità dell’acqua. Dispose pertanto la restituzione in favore di ciascuno degli attori del 50% delle somme relative al canone dell’acqua potabile nel periodo ricompreso dal |
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| di 10 |
| gennaio 2008 alla data della domanda. Accolse altresì la domanda di risarcimento dei danni patiti da ciascuno degli attori a causa della non potabilità dell’acqua somministrata. Respinse la domanda di manleva spiegata dal Comune di Ronciglione nei confronti della Regione. |
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| . La pronuncia è stata confermata dal Tribunale di Viterbo, con la |
| sentenza n. 699/2019, depositata il 29 maggio 2019. |
| Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il Comune appellante, pur citando in giudizio la Regione Lazio, non aveva articolato alcuna doglianza in merito alla rigettata richiesta di manleva spiegata in primo grado nei confronti della stessa Regione, ritenendosi quindi coperta da giudicato la pronuncia in parte qua (nonché temeraria l’azione). |
| Con riferimento alla statuizione di condanna nei confronti degli originari attori, il giudice dell’appello ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, la sentenza di primo grado aveva deliberato su tutte le questioni sottopostegli argomentando in modo logico, indicando volta per volta relazioni del proprio convincimento sia logico che giuridico. In particolare, aveva respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo o del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, individuando il presupposto della propria giurisdizione nella natura prettamente privatistica del contratto di somministrazione di acqua potabile con prestazioni continuativa tra le parti, stipulato mediante adesione, e richiamando giurisprudenza della cassazione conferente al caso in oggetto. Aveva inoltre stigmatizzato l’argomentazione del Comune di Ronciglione circa la differenza tra somministrazione di acqua per uso domestico e per uso potabile evidenziando che il reale significato dell’espressione uso domestico ricomprende in sé il concetto di uso di acqua potabile. |
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| di 10 |
| In merito alla questione della giurisdizione, il Tribunale ha richiamato le sentenze delle SS.UU. di questa Corte nn. 32780 e |
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| 3209 del 2018, le quali, in relazione a questioni di fatto identiche |
| a quelle oggetto del presente giudizio, avevano ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in considerazione il singolo rapporto di utenza e quindi il diritto del singolo utente a |
| vedersi |
| risarcito |
| il |
| danno |
| arrecatogli |
| dall’inadempimento |
| contrattuale della controparte. |
| Il giudice di secondo grado ha inoltre ritenuto inammissibili in quanto introdotte per la prima volta in appello, le censure con cui il Comune eccepiva la violazione dell’art. 148 del T.U. ambiente, evidenziando che, in ogni caso, con l’atto di citazione, gli utenti non avevano voluto contestare l’organizzazione del servizio, ma solo la violazione degli obblighi contrattuali di fornitura di acqua potabile. Il Tribunale ha infine confermato la sentenza appellata, sia in ordine all’an del danno, sia in ordine al quantum. |
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| . Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base |
| di quattro motivi il Comune di Ronciglione. |
| Resistono con separati controricorsi gli eredi di Giuseppe Luzzitelli e Vladimiro Mattei, da un lato, e la Regione Lazio, dall’altro lato. L’intimato Rossano Balzani non ha svolto difese. Considerato che: |
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| .1. Con il primo motivo, il Comune lamenta, ai sensi dell’art. 360 |
| comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. |
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| 559 c.c. |
| Il ricorrente chiede che sia rivista l’impostazione giurisprudenziale sulla natura privatistica del contratto di somministrazione tra Comune e utente. |
| Tale impostazione porterebbe a “rilevanti implicazioni”, quali in particolare la facoltà di recesso per il Comune ex art. 1569 e 1256- |
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| 258 c.c., trattandosi di servizio eccessivamente oneroso |
| assolutamente non remunerativo. |
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| Inoltre, la natura privatistica del rapporto non sarebbe compatibile con l’impostazione normativa, che configura il servizio idrico integrato come servizio pubblico essenziale, attribuzione dell’ente pubblico territoriale indipendente ai sensi dell’art. 150 del D.Lgs. |
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| 52/2006. In particolare alla pubblica amministrazione spetta la |
| determinazione dei criteri delle modalità di tariffazione del servizio, la programmazione degli interventi, la gestione dell’organizzazione del piano finanziario, al fine del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia della gestione. Ai sensi dell’art. 154 del medesimo D.Lgs., l’autorità d’ambito provvede a determinare la tariffa del servizio idrico integrato, determinato tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, dei costi di gestione delle aree di salvaguardia nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’autorità stessa. |
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| .2. Con il secondo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 360 |
| comma 1, n. 5 c.p.c., l’insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia e conseguentemente la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, |
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| 367 e 1369 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. |
| Secondo il ricorrente, è pacifico che l’espressione uso domestico ha un significato diverso dall’espressione uso potabile. |
| La sentenza impugnata non darebbe contezza del significato della locuzione uso domestico omettendo qualsivoglia pronuncia circa l’oggetto del contratto e violando in tal modo sia le regole ermeneutiche, sia il requisito di congruità e logicità motivazionale. |
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| .3. Con il terzo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 360, comma |
| 1 |
| , n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio |
| oggetto di discussione tra le parti. |
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| di 10 |
| Sarebbe stato allegato, provato e mai contestato dalle controparti che il Comune di Ronciglione aveva predisposto, per la fornitura di acqua potabile ad uso umano, più punti di prelievo sul territorio comunale utilizzabili dalla cittadinanza. Tale circostanza sarebbe idonea a far rigettare le domande avanzate dalle controparti e accolte con la sentenza impugnata. |
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| .4. Con il quarto motivo, il Comune di Ronciglione lamenta, in |
| relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa |
| applicazione del DPR 236/1988 (attuativo della Direttiva |
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| 0/778/CEE), del Regolamento Comunale del Comune di Ronciglione n. 428/2002 e n. 6/2004 e del parere n. 7108 del 4.02.2011 emesso dalla Commissione Nazionale per la Vigilanza |
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| sulle risorse idriche. |
| Il Comune di Ronciglione, nell’applicazione delle tariffe per la fornitura dell’acqua per uso domestico si sarebbe attenuto alle norme sopra citate. |
| In particolare la Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle risorse idriche avrebbe stabilito l’impossibilità di prevedere una riduzione tariffaria a favore degli utenti che sono forniti di acqua non idonea al consumo umano, essendo le tariffe determinate tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. |
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| .1. Il primo motivo è infondato. |
| L’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, |
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| proposta dall’utente, come già statuito in altre controversie, sovrapponibili alla presente (Cass., sez. un., 19/12/2018 n. 32780; Cass., sez. un., 21/12/2018, n. 33209; Cass. 18/09/2019, n. |
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| 3314). L’erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi costituisce, infatti, un inadempimento all’obbligazione, |
| contrattualmente assunta, del gestore del servizio, imposta da norme di rango comunitario (Dir. CEE 3.11.1998, n. 83, art. 9) e nazionale (D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, che della norma sovranazionale costituisce attuazione) ed attiene, quindi, unicamente al rapporto di utenza. |
| Peraltro, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti in termini privatistici non comporterebbe la facoltà del Comune di interrompere ad libitum la somministrazione idrica ex art. 1569 c.c. Infatti, trattandosi di servizio gestito dall’ente comunale in regime di monopolio, viene in rilievo l’obbligo di contrattare e di osservare parità di trattamento, di cui all’art. 2597 c.c., con la conseguenza che l’eventuale disdetta della fornitura sarebbe legittima solo se funzionale alla stipulazione di una nuova fornitura alle nuove condizioni generali praticate agli altri utenti (ove queste siano obiettivamente ragionevoli ed eque), in forza del menzionato obbligo di parità di trattamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9 aprile |
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| 003, n. 5582, Cass. 6 luglio 1990, n. 7159). |
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| .2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché non risulta |
| che il ricorrente abbia impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che l’espressione “uso domestico”, contenuta nel contratto di fornitura idrica in essere tra le parti, fosse omnicomprensiva e quindi comprendesse anche il concetto di uso di acqua potabile. |
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| .3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, in quanto |
| il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non |
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| riporta i passaggi degli atti difensivi dei giudizi di merito nei quali avrebbe dedotto la circostanza – che il Tribunale avrebbe omesso di considerare – della predisposizione, da parte del Comune, di punti di prelievo di acqua potabile utilizzabili dalla cittadinanza. |
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| .4. Il quinto motivo è inammissibile sotto plurimi profili. |
| Nella parte in cui lamenta la violazione del parere della Commissione Nazionale di Vigilanza, il motivo è inammissibile perché non si tratta di atto rientrante tra le fonti del diritto. Per quanto riguarda i regolamenti comunali, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. |
| Al riguardo, infatti, questa Corte ha affermato che, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di norme secondarie (quali delibere o regolamenti comunali) è necessario – in virtù del principio di specificità dei motivi del ricorso stesso – che le stesse siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo ad esse (diversamente da quel che si verifica nel caso per le fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza delle norme secondarie indicate tra i doveri del giudice, il quale, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18661; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1893; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1391, Cass. civ., 17 ottobre 2016, n. 20969). |
| È altresì inammissibile la censura di violazione del DPR 236/1988, in quanto il ricorrente non individua le specifiche disposizioni normative violate, né indica le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che sarebbero in contrasto con tali disposizioni e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina. |
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| . Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. |
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| . Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 |
| gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. |
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| 0/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma |
| 7, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater |
| all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. |
| P.Q.M. |
| la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente che liquida in complessivi Euro 900,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. |
| Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. |
| Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza |
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