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Scontrini parlanti...ma non troppo

Lo scontrino fiscale rilasciato attualmente dalle farmacie attestante l’acquisto di farmaci viola la privacy del cittadino.
 
Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali che ha invitato l’Agenzia delle Entrate a fornire “indicazioni, immediatamente operative, affinché, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto di farmaci riporti in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati”. I titolari del trattamento dei dati personali (i farmacisti) che emettono scontrini fiscali per l’acquisto di farmaci dovranno adeguarsi alle suddette indicazioni entro e non oltre la data del 1° gennaio 2010.
 
La normativa attuale consente al cittadino il diritto alla deduzione dall’imponibile e alla detrazione d’imposta per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali a condizione che dette spese siano certificate “da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”. Attualmente per indicare la qualità del prodotto lo scontrino riporta la denominazione del farmaco acquistato.
 
Tale particolare ha spinto molti cittadini ad evidenziare che l’indicazione del nome del farmaco comporta una lesione della riservatezza e della dignità del contribuente perché in tal modo i Caf o i commercialisti vengono a conoscenza dello stato di salute del cliente e delle loro stesse patologie.
 
Accogliendo tale tesi, il Garante ha disposto che “la specificazione sullo scontrino della qualità del prodotto acquistato sia soddisfatta attraverso l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco” “Pertanto per lo svolgimento delle attività istituzionali in ambito fiscale, non risulta indispensabile che lo scontrino, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, riporti in chiaro la denominazione commerciale del farmaco acquistato.”
 
Sulla base del provvedimento del Garante, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n.40/E datata 30 luglio 2009 diretta alle Direzioni regionali stabilendo che “….Sulla base di quanto stabilito dal Garante, conseguentemente, ai fini della detrazione d’imposta e della deduzione dal reddito, lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio.
 
In particolare, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno contenere:
-natura e quantità dei medicinali acquistati;
-codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
-codice fiscale del destinatario dei medicinali.”
 
I vecchi scontrini fiscali potranno continuare ad essere emessi fino al 31.12.2009.

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