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Ritornano le semplificazioni: sulla pelle dei lavoratori!

Il Governo Letta intende varare entro fine giugno, sotto forma di Disegno di Legge un “Provvedimento in materia di semplificazioni”. Il testo diramato ai ministeri è scaricabile qui. Come nel caso del “DDL semplificazioni” del Governo Monti, anche questo contiene un intero capo (il II) dedicato alla “Semplificazione di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro”, che riporto a seguire.

Anche in questo caso si vuole “semplificare” la normativa relativa alla tutela della salute e della sicurezza (soprattutto il D.Lgs.81/08), andando ovviamente a ridurre le garanzie per i lavoratori. Non si capisce infatti per quale motivo si debba semplificare una legge dello stato sulla tutela di salute e sicurezza, quando già ora tale legge si dimostra, almeno in parte, insufficiente a garantire tale tutela.

Non credo proprio che in un paese che conta un numero elevatissimo di morti sul lavoro (quattro al giorno), di infortuni e di malattie professionali e che è tra i primi in Europa per fenomeno infortunistico, si debbano fare ulteriori sconti sugli obblighi per la tutela dei lavoratori.

Analizzo nel seguito, tra le modifiche proposte, quelle (la maggior parte) che hanno un impatto negativo.

L’articolo 6 del DDL propone una “semplificazione”, cioè una riduzione, degli adempimenti relativi alla informazione e formazione e alla sorveglianza sanitariaapplicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento”, tenendo però conto “mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’anno solare in corso”.

L’idea è quella che se un lavoratore che esegue lavorazioni di breve durata ha già svolto formazione e sorveglianza sanitaria presso un altro datore di lavoro nel corso dell’anno, ne possa essere esonerato. Innanzitutto lascia perplessi che la formazione e la sorveglianza sanitaria pregresse vengano verificate “mediante idonee attestazioni”. Di cosa si tratta di autocertificazioni del datore di lavoro? Sappiamo bene che valore abbiano le autocertificazioni…

In ogni caso la formazione e la sorveglianza sanitaria non possono che essere specifiche della attività lavorativa svolta e quindi dal relativo profilo di rischio e non possono essere “barattate” con altre relative ad altri fattori di rischio.

Ad esempio un lavoratore che ha lavorato in un settore in cui il fattore di rischio è l’utilizzo di videoterminali, sarà stato formato e visitato in funzione di tale fattore di rischio. Ma se successivamente di trova a lavorare esposto ad altri fattori di rischio (movimentazione dei carichi, rischio chimico, ecc.), non sarà “coperto” dalla formazione e sorveglianza sanitaria precedentemente svolta.

L’articolo 7 del DDL prevede l’eliminazione dell’obbligo di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) da parte del datore di lavoro committente per le attività in appalto, nel caso di “settori di attività a basso rischio infortunistico” (da definire con successivo Decreto Ministeriale), da sostituire con la nomina di “un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”. Tale “semplificazione” deriva da quella già prevista dal DDL del governo Monti.

In attesa di sapere quali siano i “settori di attività basso rischio infortunistico” metto in evidenza che la gestione delle interferenze tra ditte appaltanti e appaltate tramite un “supervisore” anziché tramite un documento formale (a firma del datore di lavoro o di un dirigente) comporterà:

- una minore efficacia nella definizione delle misure di prevenzione e protezione, lasciate alla libera interpretazione del supervisore, anziché a una rigorosa valutazione dei rischi;

- uno scarico di responsabilità dal datore di lavoro committente (che non dovrà più redigere e firmare nessun DUVRI) al supervisore, che si troverà l’unico responsabile della gestione dei rischi da interferenze;

- l’impossibilità per il supervisore (per motivi legati alla sua presenza nel tempo e nello spazio) di effettuare un assiduo e costante controllo delle attività appaltate.

Sempre l’’articolo 7 del DDL prevede la possibilità di non redigere il DUVRI per attività appaltate “la cui durata non sia a superiore ai dieci uomini-giorno”, innalzando il limite attuale di due giorni, senza considerare che non è la durata temporale del lavoro appaltato che richiede una valutazione dei rischi da interferenze, ma la gravità dei rischi da interferenze stessi.

Ancora l’’articolo 7 del DDL introduce nuovamente la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi per aziende che occupano fino a 50 lavoratori (ricordo che tale possibilità con l’attuale D.Lgs.81/08 è decaduta a partire dal 1 giugno 2013), nel caso di “settori di attività a basso rischio infortunistico” (da definire con successivo Decreto Ministeriale).

Anche in tal caso, in attesa di sapere quale siano i “settori di attività a basso rischio infortunistico”, ritengo comunque che la cancellazione di fatto dell’obbligo di redazione del documento di valutazione del rischio, sostituito con una autocertificazione, per aziende sotto i 50 lavoratori (che in Italia, a causa del tessuto produttivo, sono la maggioranza), sia una gravissima riduzione delle misure di tutela della salute e della sicurezza.

L’articolo 8 del DDL aumenta i casi di non applicabilità del Titolo IV del D.Lgs.81/08 relativo alle “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, aggiungendo anche i “piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi”. Anche in questo caso si permette il mancato adempimento di obblighi di tutela della sicurezza solo sulla base della durata dei lavori, senza considerare il loro reale pericolo.

Sempre l’’articolo 8 del DDL prevede per i cantieri temporanei e mobili la “semplificazione”, cioè di fatto la riduzione a meri atti formali, dei contenuti del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera.

Ricordo che tali documenti sono alla base della gestione in sicurezza di qualunque cantiere e la loro complessità è in funzione dei rischi presenti in cantiere, sia per le singole aziende (POS), sia per i rischi di interferenze tra ditte diverse (PSC).È inaccettabile semplificare gli obblighi di tutela dei lavoratori in un campo, quello delle costruzioni edili, che conta un elevatissimo numero di infortuni e di morti sul lavoro.

L’articolo 9 del DDL prevede l’abrogazione dell’articolo 54 del D.P.R.1124/65 (“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) e di conseguenza l’obbligo per il datore di lavoro di “nel termine di due giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni”.

In questo modo si toglie all’autorità di pubblica sicurezza ogni informazione e controllo su eventi infortunistici (anche mortali) che hanno invece evidente rilevanza penale. Inoltre l'articolo 9 del DDL sostituisce l'articolo 56 del D.P.R.1124/65, stravolgendolo completamente ed eliminando del tutto l’obbligo per l'autorità di pubblica sicurezza di rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio mortale o con inabilità superiore ai trenta giorni, un esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio, così come l’obbligo per il Pretore di avviare un’inchiesta sull’infortunio, nella quale tra l’altro accertare “le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione”.

Si toglie così alla Pretura ogni informazione relativa a infortuni gravi e con rilevanza penale e la possibilità di avviare inchieste relativi agli infortuni stessi.

Inoltre modificando in tal modo l’articolo 56 del D.P.R.1124/65 viene meno anche la facoltà per l'infortunato o i suoi superstiti di richiedere, direttamente al Pretore, che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni per i quali l'inchiesta non sia stata eseguita. L’articolo 9 del DDL modifica ancora l’articolo 67 del D.Lgs.81/08 relativo alla notifiche all'’organo di vigilanza competente per territorio in caso di costruzione e di realizzazione nuovi di edifici da adibire a lavorazioni industriali, eliminando la facoltà per l’organo di vigilanza di “chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati”, ed eliminando così ogni potere di controllo dell’organo stesso in merito all'’adeguatezza delle nuove costruzioni. In tal modo la notifica fatta dal datore di lavoro diventa un mero adempimento formale, senza che l’organo di vigilanza possa opporsi in nessun modo a locali di lavoro non conformi alla normativa vigente.

Infine l’’articolo 9 del DDL consente di eseguire le notifiche previste dal D.Lgs.81/08 nei seguenti casi:

- superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate;

- eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni e le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose;

- inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto (manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, bonifica delle aree interessate);

- incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico pericoloso, cause che li hanno determinati e misure da adottare;

anche “in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.

In questo modo, con la scusa di semplificare le notifiche, si riduce la responsabilità diretta del datore di lavoro relativamente alla notifica, sia consentendo una non meglio precisata “via telematica” che non ha certo le garanzie di ufficialità di una raccomandata o di un fax, sia permettendo la notifica stessa non direttamente a nome del datore di lavoro, ma attraverso organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Infine l’’articolo 15 del DDL permette che la consultazione dei RLS, prevista dal D.Lgs.81/08, possa avvenire anche “anche in via telematica”.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del D.Lgs.81/08 i RLS devono essere consultati:

- in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

- sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

- in merito all’organizzazione della formazione.

Anche con questa “semplificazione” gli obblighi di consultazione dei RLS, che dovrebbe rivestire un ruolo fondamentale nel rapporto tra datore di lavoro e dirigenti e lavoratori, si riduce a una mera formalità burocratica, senza peraltro una valida attestazione (verbale di riunione) dell’avvenuta ed efficace consultazione. In conclusione si conferma (anche se non ce n’era bisogno) che cambiano i governi, ma la sostanza rimane la stessa.

Nel nome della semplificazione per le aziende e della riduzione dei costi, si sacrificano i diritti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un paese in cui i livelli di tutela sono già ridotti all’’osso.”

 

di Marco Speza

Questo articolo è stato pubblicato qui

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