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Risposta ad Antonio Petrolino, esponente ANP sullo sciopero degli scrutini

Risposta ad Antonio Petrolino, esponente ANP sullo sciopero degli scrutini

Come prima cosa è necessario riportare integralmente l’intervento di Petrolino tratto dal seguente sito
 
I termini della questione sono noti: ma non sarà male richiamarli, al fine di fare un po’ di chiarezza. ­­Dal punto di vista astrattamente giuridico, è vero che gli scrutini si effettuano “al termine delle lezioni”. Dal punto di vista sostanziale, è altrettanto vero che ciò risulta in molti casi materialmente impossibile, sia per il grande numero di classi da scrutinare, sia perché alcuni docenti sono impegnati in più scuole.

Si verifica allora una di quelle situazioni – non rare a dire il vero nel nostro ordinamento giuridico – in cui due norme sono in conflitto fra loro: da un lato quella che richiede di non iniziare gli scrutini prima del termine delle lezioni, dall’altra quella che impone di concluderli prima dell’avvio degli esami conclusivi dei diversi cicli di istruzione. E’ il risultato di uno stratificarsi non coordinato di norme emanate in tempi diversi, per far fronte ad esigenze diverse. La soluzione, tutta italiana, è anch’essa nota e consolidata: arrangiarsi. Ovvero, per nobilitarla con una citazione storica (Gladstone): l’Italia è il paese dove l’assurdità delle leggi è temperata dalla loro inosservanza.

Vi è poi un’altra considerazione, non secondaria: se veramente si dovessero rispettare le norme sul calendario degli scrutini ed anche ad ammettere che ciò sia materialmente possibile, ogni scrutinio dovrebbe durare pochi minuti, al massimo mezz’ora. Sul che si abbatterebbe poi puntuale la sentenza del TAR, che considererebbe non tutelato il diritto dei bocciati ad una valutazione serena, analitica e ponderata dei propri risultati. E’ già successo e succederebbe di nuovo.
Che fare allora? Il sindacato fa – o ritiene di fare – il suo mestiere: creare il massimo di difficoltà all’Amministrazione attraverso la pressione esercitata sui dirigenti. I dirigenti, a loro volta, debbono fare il proprio lavoro. Quando sono in presenza di norme in conflitto fra loro, devono interpretarle alla luce dei principi generali e graduando attentamente costi e benefici.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che il diritto degli studenti ad una valutazione effettuata con i tempi dovuti sia l’esigenza prevalente da garantire.

E’ ovvio che se non vi sono seri motivi per “anticipare” gli scrutini, questo non va fatto: ma, in caso contrario, il farlo non viola alcuna norma perentoria. Anche l’argomento che l’anticipo intaccherebbe la durata (e quindi la validità) dell’anno scolastico è irrilevante nella maggior parte dei casi. Ci sono sentenze che – in presenza di forza maggiore (come quelle richiamate) – hanno riconosciuto la validità degli scrutini e dell’anno scolastico dal momento che i 200 giorni erano stati comunque assicurati.

E dunque, fatta una seria analisi dei propri vincoli organizzativi, i dirigenti facciano i dirigenti: che significa garantire il massimo concretamente possibile di rispetto delle norme formali e dei diritti sostanziali delle persone. E – sia pure nel rispetto delle posizioni di tutti, anche di quelle palesemente strumentali – non accettino che venga meno il rispetto per il proprio ruolo e le proprie prerogative. Che sono quelle di rappresentanti dell’amministrazione, ma anche di soggetti esponenziali dell’autonomia scolastica, della tutela della libertà educativa e di garanti verso gli utenti. In definitiva, non si lascino intimidire.
Buon lavoro a tutti.

Considerazioni: Questo intervento scritto da parte di un rilevante esponente dell’associazione nazionale dei Dirigenti mi lascia a dir poco senza parole.
E’ stata stravolta in una paginetta di comunicazione l’intero principio su cui si basa la certezza del diritto e addirittura si è introdotto il concetto di legge perentoria e legge ordinatoria!

Andiamo per ordine!
 
La organizzazione sindacale di cui non si vuole fare il nome che ha prodotto la diffida, legittima , è quella dei Cobas, ad oggi non sono a conoscenza di altre diffide effettuate da altre sigle in caso contrario mi scuso sin da ora per la mia mancata conoscenza di ciò.
 
1) Questione perentorietà e ordinarietà. Tale concetto è di norma utilizzato per la valenza dei termini giuridici , vedi ad esempio i termini per il procedimento disciplinare. Se il Termine è perentorio vuol dire che è tassativo e quindi deve essere assolutamente rispettato altrimenti si ravvisa per esempio la nullità del procedimento ivi considerato. Se il termine è ordinatorio possono non essere rispettati in modo tassativo ma con un grado di flessibilità tollerabile. Ma attenzione si parla di termini e non di valenza della legge. Poiché il diritto è costituito da varie fonti, e tra queste vi rientrano anche quelle citate nella diffida che semplicemente fanno riferimento ad atti normativi che costituiscono a tutti gli effetti fonte di legge, quindi vigenti,quindi tassativi!

2) L’intervento in tale direzione mira sostanzialmente ad invitare i D.S. a violare la legge, ad attuare comportamento antisindacale nel nome di una corretta (?) valutazione dello studente. Come ricordato nella diffida COBAS, si ricorda puntualmente che i rispettivi Dirigenti Scolastici – tramite le Amministrazioni in indirizzo devono rispettare il calendario delle lezioni deliberato a livello regionale atteso che – ai sensi dell’art. 117, comma 3, e 118 della Costituzione e dell’art. 138, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 112/1998 . Tale norma è un Decreto Legislativo, fonte di diritto, che prevede un ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni, ed in particolare la determinazione del calendario scolastico ( la data di inizio e di fine delle lezioni). Quindi i D.s. non possono con atto unilaterale violare la legge esistente e non possono, contrariamente da come sostenuto nell’interveno ut supra riportato, anticipare la data di fine delle lezioni rispetto alla data fissata dalla competente Giunta Regionale. Ciò perchè l’anticipazione della data di chiusura delle lezioni (per le scuole di istruzione di ogni ordine e grado) rispetto a quanto stabilito dalla Regione territorialmente competente – quand’anche deliberata dagli Organi Collegiali, ai sensi dell’art. 28, comma 4, CCNL Scuola – è infatti comunque illegittima per palese violazione dell’art. 138, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n° 112/1998..

3) Il fatto che si arrivi a fine anno e non si riesca a valutare compiutamente lo studente come si dovrebbe ciò è inverosimile che possa accadere ma se ciò si dovesse verificare non è con la violazione delle regole che si risolverebbe il problema! L’intervento di Antonio Petrolino rimarca il concetto che la valutazione dello studente riguarderebbe un indefinito diritto sostanziale che deve prevalere sull’osservanza di una norma meramente ordinatoria, che non incide su diritti reali. Credo che prima di scrivere certe cose sia necessario informarsi ma anche formarsi su cosa sia il diritto sostanziale ed il diritto reale. Il diritto reale è un diritto che ha per oggetto una cosa vedi il diritto di proprietà, ma anche diritti minori come l’usufrutto, il diritto di superficie ecc, ove il titolare esercita con assolutezza il potere riconosciuto ex lege. Ora , mi si deve spiegare il nesso tra il diritto reale ed il diritto al voto dello studente! Sinceramente non riesco ad individuarlo. Forse è stata fatta qualche confusione su quello che si voleva comunicare, forse si voleva dire semplicemente che la valutazione complessiva dello studente è un bene così alto da tutelare e diritto da garantire che anche se ciò si dovesse verificare contrariamente a delle norme di diritto e di legge il problema non sussisterebbe.
Il tutto si commenta da solo! Occorre ricordare che gli scrutini finali non possono aver luogo prima della data di chiusura delle lezioni proprio al fine di consentire la valutazione complessiva degli alunni solo al termine delle lezioni, quindi proprio per garantire la piena valutazione dello studente stesso. D’altronde, come si legge nella diffida Cobas, anche la valutazione del comportamento, da effettuarsi relativamente a "tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede" (art. 2 comma 1 L. n° 169/2008 come ribadito dall’art. 7 comma 2 DPR n° 122/2009), esclude che detta valutazione poss a effettuarsi prima della fine delle lezioni o addirittura ancor prima del termine di altre attività programmate che dovessero protrarsi oltre il termine delle lezioni.

4) L’esponente dell’associazione nazionale dei Dirigenti invita infine i D.S. a non farsi intimidire dalle posizioni assunte dal sindacato, definite chiaramente strumentali, ed in sostanza ignorare la diffida, violare la legge ed assumere anche comportamenti antisindacali. Quello che si sta verificando nella realtà è che molti D.S. hanno spostato con atto unilaterale il calendario degli scrutini facendo in alcuni casi coincidere lo svolgimento delle valutazioni delle classi terminali con classi non terminali, o nei peggiori dei casi si è proprio differita la data dello scrutinio come prevista a livello regionale proprio per non permettere ai docenti di scioperare!
In ogni caso un primo successo è stato raggiunto. Il fatto che si sia creato tutto questo movimento, tutta questa preoccupazione, il fatto che i sindacati confederali siano intervenuti in senso contrario alla lotta sostenendo che lo sciopero danneggerebbe l’utenza...( ma lo scopo dello sciopero è quello di creare anche disagi non conosco l’esistenza di scioperi che non abbiano creato disagi!), il fatto che si siano mobilitate molte autorità della scuola o che si debba leggere anche certe assurde argomentazioni come quella in commento nella presente riflessione, vuol dire che il movimento della scuola quando inizia a muoversi in modo svincolato dalle strutture concertative crea qualche timore, e tensione!

Invito tutte e tutti a riflettere su ciò, altrimenti perchè tutta questa preoccupazione? a volte anche Fuorviante?
 

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