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Riforma elettorale, a che punto siamo con il testo base

Oltre quattro anni, esaminate 46 proposte di legge, individuato un testo unificato. Elementi introduttivi, il testo base traccia un sistema proporzionale corretto. I fattori di correzione riguardano la soglia di sbarramento, il premio di maggioranza, il metodo di calcolo denominato d'Hondt.

 

Il testo base introduce la preferenza (su una parte dei candidati), esprimibile solo per candidati della lista votata (senza possibilità di disgiunzione'). Sono indicate, inoltre, disposizioni sulla rappresentanza di genere nel caso l'elettore esprima una seconda preferenza e indicazioni per la composizione di parte della lista. 

Attribuzione seggi. I seggi sono attribuiti secondo il sistema proporzionale, su base nazionale per la Camera dei deputati, su base regionale per il Senato. La ripartizione proporzionale è effettuata con il metodo d'Hondt per la Camera dei deputati (a livello nazionale), con metodo del quoziente intero e dei più alti resti per il Senato.

Composizione delle liste L'elettore ha un unico voto per la scelta della lista. Ogni lista si compone di due elenchi di candidati. Il primo elenco, reca un numero di candidati non inferiore a 1/3 dei seggi assegnati nella circoscrizione, può essere espressa la preferenza da parte dell'elettore. L'elezione dei candidati è pertanto determinata in base alle preferenze raccolte. Il secondo elenco “listino bloccato”, reca un numero di candidati che non supera 1/3 dei seggi assegnati nella circoscrizione. L'elezione dei candidati è determinata secondo l'ordine di posizione nell'elenco. Per le candidature multiple, si prevede che il nome di un candidato non possa essere presente in più di tre 'listini bloccati' e non possa esser presente in più di un elenco oggetto delle preferenze. E' consentita la presenza, nella medesima lista, sia nell'elenco oggetto di preferenze sia nel "listino bloccato". In caso di plurima elezione, il candidato esercita l'opzione. Non è consentita la contemporanea candidatura né per Camera e Senato né in più liste con diverso contrassegno. L'inottemperanza da parte del candidato determina nullità della sua elezione.

Rappresentanza di genere. Nell'elenco sottoposto a voto di preferenza, nessuno dei due generi può essere presente oltre i 2/3 dei candidati. Inoltre vi è la possibilità di esprimere una doppia preferenza scegliendo candidati di genere diverso. Per il listino bloccato è previsto l'ordine alternato di genere. Il testo persegue un riequilibrio delle rappresentanze di genere, attraverso: una riserva di quota di lista e preferenza di genere (per l'elenco oggetto di espressione di preferenza); un ordine alternato di genere (per il "listino bloccato"). L'inottemperanza da parte di una lista a tali prescrizioni determina la sua inammissibilità alla competizione elettorale. Con la preferenza di genere l'elettore nel caso esprima due preferenze, esse devono andare una a un candidato di un genere, una a un candidato di altro genere (pena l’annullamento della seconda preferenza).

Sbarramento. La soglia di sbarramento è fissata al 5% dei voti validi sul piano nazionale. Eccezioni. Il 4% per una lista che sia presente all'interno di una coalizione. Il conseguimento del 7% per la lista che ottenga questo risultato in un insieme di circoscrizioni comprendenti complessivamente almeno un quinto della popolazione. Il conseguimento del 20% per le liste di minoranze linguistiche riconosciute. Lo sbarramento ha per destinatario la lista e non anche la coalizione.

Premio di maggioranza. Le liste che superino lo sbarramento accedono alla ripartizione dei seggi. La lista o coalizione di liste, che abbia il maggior numero di voti espressi a livello nazionale, ottiene un premio di maggioranza pari 76 deputati e a 37 senatori. Il premio di maggioranza per condurre al raggiungimento della maggioranza assoluta è necessario che una lista o coalizione debba pertanto conseguire 240 seggi alla Camera e 121 seggi al Senato (omettendo nel computo i Senatori a vita). Significa conquistare una percentuale di voti attorno al 40%. Non è prevista una soglia minima di consenso elettorale (espressa in termini di voti o di seggi) ai fini di ottenere il premio di maggioranza.

Ineleggibilità. È estesa l'ineleggibilità ai componenti delle giunte regionali (presidenti e assessori).

Italiani residenti all'estero. Il cittadino italiano residente all'estero vota in Italia salvo che preferisca votare nella circoscrizione estera. Obbligo per l'elettore di inserire nel plico elettorale che egli spedisce (all'ufficio elettorale consolare competente), fotocopia di documento d'identità valido (rilasciato dal Paese di residenza e "riconosciuto dal Ministero dell'interno"). Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, introduce nella busta affrancata il tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato. Assieme introduce anche la fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido, rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno. Spedisce il tutto all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

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