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 Home page > Attualità > Società > Quale fase della mediazione è obbligatoria? E quanto costa veramente?

Quale fase della mediazione è obbligatoria? E quanto costa veramente?

La L. 98/2013 (art. 84), che modifica e converte il D.L. 69/2013 “del Fare”, ha appena sanato i vizi di incostituzionalità del D.Lgs. 28/2010, reintroducendo la mediazione obbligatoria dal prossimo 20 settembre 2013, ma sta anche confondendo le idee degli operatori di giustizia, avendo introdotto alcune novità.

La normativa distingue la conciliazione (composizione della controversia) dalla mediazione (il procedimento che permette di conciliare una controversia). La nuova normativa distingue inoltre due fasi della mediazione: un primo incontro organizzativo, in cui il mediatore svolge il c.d. discorso introduttivo per spiegare “alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione” (D.Lgs. 28/2010, art. 8); a questo incontro segue poi la mediazione, che la nuova norma definisce come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” (art. 1).

È chiaro che il Legislatore si preoccupa di diffondere una cultura conciliativa tramite il buon operato dei professionisti, fin dallo svolgimento della prima riunione organizzativa, ma la distinzione tra le due fasi può generare qualche perplessità, quando la norma prevede che “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (art. 5, comma 1 bis) e “la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo” (art. 5, comma 2 bis).

È chiara l’esigenza di non ritardare l’accesso al tribunale ove i presenti rifiutassero di negoziare, benché informati dal mediatore ai sensi dell’art. 8. Si rischia però di considerare espletata la procedura anche ove le parti avessero deciso al primo incontro di iniziare la mediazione e di rinviare i lavori a nuova data. Il primo incontro in questo caso si concluderebbe senza un accordo di conciliazione, ma con un accordo di mediazione circa il rinvio. Sorge dunque il problema di come interpretare il vocabolo accordo usato nel decreto.

Il problema non è da poco perché influisce direttamente sui costi della mediazione sostenuti dalle parti e quindi sui proventi percepiti dagli organismi. L’art. 17, comma 5 ter, stabilisce infatti che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”. Non credo che il Legislatore intenda riconoscere agli organismi un compenso solo nel caso in cui le parti concilino la lite al termine del primo incontro, rifiutandolo per esempio ove conciliassero al secondo. Ciò violerebbe i principi costituzionali di parità dei cittadini, in quanto alcuni sfrutterebbero altri, di libertà economica e di necessaria retribuzione del lavoro svolto (Cost., artt. 3, 35, 36 e 41). I principi risultano però violati comunque dall’art. 17, comma 5 bis che prevede la prestazione gratuita nei confronti dei soggetti ammessi “al patrocinio a spese dello Stato”, ma che non prevede un indennizzo da parte dello Stato in favore degli organismi, come avviene invece per gli avvocati!

I dubbi permangono nel caso in cui le parti in lite e l’organismo debbano conteggiare i compensi dovuti, ove il mediatore avesse illustrato la procedura durante il primo incontro, ma le parti avessero rifiutato di negoziare; oppure ove le parti concludessero la procedura senza conciliare nel corso del primo incontro, pur avendo avviato la mediazione. “Nessun compenso è dovuto” (art. 17, comma 5 ter) significherebbe forse che le parti non debbano pagare alcunché?

Il problema nasce dalla confusione creata dall’uso del termine compenso, introdotto dalla norma per la prima volta, quando invece il D.M. 180/2010, art. 16, comma 1, usa il vocabolo indennità, spiegando che essa è composta dalle spese di avvio della procedura (nella misura di 40,00 € per parte, oltre alle spese vive ex Circ. Min. 20.12.2011), e dalle spese di mediazione (proporzionali al valore della lite), comprendenti anche “l’onorario del mediatore”.

Foto: Aidan Jones/Flickr

Questo articolo è stato pubblicato qui

I commenti più votati

  • Di (---.---.---.130) 5 novembre 2013 11:30

    Le interpretazioni giurisprudenziali si stanno assestando sui vari punti:

    • Le parti pagano solo le spese di avvio (40,00 € oltre IVA) per partecipare al primo incontro, durante il quale il mediatore spiega come si svolge la procedura e quali vantaggi possono ottenere le parti.
    • Le parti pagano le tariffe di mediazione (proporzionali al valore della lite) in due soli casi:
    (A) se conciliano la controversia al termine del primo incontro;
    (B) prima di iniziare il secondo incontro.
    • Le parti convocate possono rifiutare di presentarsi al primo incontro; il verbale di mediazione ne prenderà atto e il giudice, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziale (art. 5), dovrebbe condannare gli assenti al versamento del contributo unificato (art. 8, c. 4 bis), oltreché desumere argomenti di prova da tale atteggiamento.
    • Le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato, ma il giudice, in tal caso, potrebbe non considerare esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5. L’accordo inoltre, in tal caso, non avrebbe efficacia esecutiva immediata, dovendo invece essere omologato dal presidente del tribunale.
    • Le parti possono incardinare congiuntamente una mediazione in un territorio diverso da quello del giudice competente, ma il giudice, in tal caso, potrebbe non considerare esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5.
  • Di (---.---.---.176) 6 febbraio 2014 22:41

    Riporto un commento interessante che ho letto altrove:

    La mediazione premia chi la utilizza, per vari motivi:

    • una causa civile dura mediamente 3000 giorni, mentre una mediazione dura al massimo 90 giorni;
    • la Banca Mondiale, nel rapporto Doing Business, ha rilevato che una causa civile costa circa il 30% del valore del conflitto, mentre una mediazione costa circa il 4%;
    • l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di bollo e da altre tasse, oltreché dall’imposta di registro fino a 50.000 euro (D.Lgs. 28/2010, art. 17), e chi usa la mediazione ha diritto a un credito d’imposta.

    Sembrerebbe che conciliare convenga al Paese intero. Ma siamo capaci di farlo?
  • Di (---.---.---.191) 26 marzo 2014 10:32

    Trovi una spiegazione di cos’è la mediazione civile sul sito http://www.iformediate.com, da dove puoi anche scaricare la normativa in materia e una serie di documenti sulle tecniche di negoziazione.

Commenti all'articolo

  • Di (---.---.---.146) 29 ottobre 2013 14:20

    è TUTTO UNA CACATA

  • Di (---.---.---.130) 5 novembre 2013 11:30

    Le interpretazioni giurisprudenziali si stanno assestando sui vari punti:

    • Le parti pagano solo le spese di avvio (40,00 € oltre IVA) per partecipare al primo incontro, durante il quale il mediatore spiega come si svolge la procedura e quali vantaggi possono ottenere le parti.
    • Le parti pagano le tariffe di mediazione (proporzionali al valore della lite) in due soli casi:
    (A) se conciliano la controversia al termine del primo incontro;
    (B) prima di iniziare il secondo incontro.
    • Le parti convocate possono rifiutare di presentarsi al primo incontro; il verbale di mediazione ne prenderà atto e il giudice, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziale (art. 5), dovrebbe condannare gli assenti al versamento del contributo unificato (art. 8, c. 4 bis), oltreché desumere argomenti di prova da tale atteggiamento.
    • Le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato, ma il giudice, in tal caso, potrebbe non considerare esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5. L’accordo inoltre, in tal caso, non avrebbe efficacia esecutiva immediata, dovendo invece essere omologato dal presidente del tribunale.
    • Le parti possono incardinare congiuntamente una mediazione in un territorio diverso da quello del giudice competente, ma il giudice, in tal caso, potrebbe non considerare esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5.
  • Di (---.---.---.176) 6 febbraio 2014 22:41

    Riporto un commento interessante che ho letto altrove:

    La mediazione premia chi la utilizza, per vari motivi:

    • una causa civile dura mediamente 3000 giorni, mentre una mediazione dura al massimo 90 giorni;
    • la Banca Mondiale, nel rapporto Doing Business, ha rilevato che una causa civile costa circa il 30% del valore del conflitto, mentre una mediazione costa circa il 4%;
    • l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di bollo e da altre tasse, oltreché dall’imposta di registro fino a 50.000 euro (D.Lgs. 28/2010, art. 17), e chi usa la mediazione ha diritto a un credito d’imposta.

    Sembrerebbe che conciliare convenga al Paese intero. Ma siamo capaci di farlo?
  • Di (---.---.---.90) 26 febbraio 2014 08:35

    per una mediazione presso il tribunale di roma per causa in materia di condominio, il mio avvocato mi ha chiesto subito 1.450,00 Euro...secondo la nuova normativa dovrebbe essere 

    obbligatoria!!
    • Di (---.---.---.191) 26 febbraio 2014 09:32

      Confermo che la mediazione è obbligatoria in materia di condominio.
      I costi sono però proporzionali al valore della lite, come puoi verificare dal sito di qualsiasi organismo. Eccone un esempio: http://www.iformediate.com/
      La cifra che ti ha chiesto l’avvocato non c’entra niente con la mediazione perché per avviarla bastano 48,80 €. Si pagano poi le tariffe solo se le parti intendono proseguire la mediazione... 1.450,00 € significa che, a occhio e croce, se avete deciso di procedere nella negoziazione, dovevate mediare una lite di valore compreso tra i 250.001,00 e i 500.000,00 €?

    • Di (---.---.---.169) 25 marzo 2014 12:58

      Credo che l’avvocato ti abbia chiesto 1.450,00 Euro in parte come spese di mediazione (48,80 Euro) e in parte come suo onorario.

    • Di (---.---.---.237) 21 ottobre 2014 14:03

      Obbligatoria non significa gratuita. Chi aiutasse qualcuno a risolvere un problema in fretta, non meriterebbe un compenso per il lavoro svolto?

  • Di (---.---.---.26) 24 aprile 2014 12:39

    In pratica, paghiamo i mediatori per fare quello che dovrebbero fare i giudici?
    Quindi paghiamo due volte!

    • Di (---.---.---.191) 25 aprile 2014 00:21

      Sì, in pratica paghiamo due volte. Ma se conciliassimo più spesso, i giudici avrebbero meno lavoro da fare, e quindi potremmo pretendere un abbassamento dei loro stipendi... perciò usiamo la mediazione!

  • Di (---.---.---.190) 16 ottobre 2014 21:24

    buongiorno

    anch’io ho una cosa da chiedere:
    l’anno scorso ho ereditato un immobile con altre 4 persone, dopo un anno di discussione che non portano a nulla ho deciso di contattare un avvocato che mi ha detto che prima di intentare una causa dovremmo procedere alla mediazione obbligatoria.. ora qui nasce il problema: e vero che la mediazione obbligatoria mi costerà intorno a 5000 euro? (il valore dell’immobile è di circa 1.000.000 di euro)
    quali sono i casi in cui non dovrei pagare una cifra così alta?
    so che una è non accettare la mediazione ma posso non accettare la mediazione essendo chi la promuove?
    grazie 1000
    saluti
    luca
    • Di (---.---.---.120) 17 ottobre 2014 20:12

      Intanto grazie a Osvaldo per i chiarimenti.
      Mi sembra meglio risolvere un problema da un milione di euro spendendone 5000 in 3 mesi, piuttosto che aspettare 10 anni in tribunale, spendendo più del doppio.

      Una mediatrice.

    • Di (---.---.---.15) 20 ottobre 2014 13:30

      buongiorno

      sicuramente la sua considerazione è corretta.
      ma le pongo una domanda: posso versare questa cifra dopo aver venduto quanto ho ottenuto dalla mediazione?....io lavoro, ho un reddito e quindi devo pagare questa cifra, gli altri eredi non lavorano e quindi avranno un patrocinio gratuito, occupano l’immobile ereditato (io no) e non hanno nessuna intenzione di arrivare ad un accordo velocemente.
      cordiali saluti
      luca
    • Di Osvaldo Duilio Rossi (---.---.---.183) 20 ottobre 2014 15:08
      Osvaldo Duilio Rossi

      Buongiorno Luca.

      Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo, ma anche che l’organismo e il mediatore non possano rifiutarsi di svolgere la mediazione, se la materia rientra tra quelle "obbligatorie" (D.M. 180/2010, art. 16, c. 9).

      Tu e i tuoi parenti potreste, insomma, svolgere la mediazione e magari conciliare la controversia, ma entrare in possesso dei documenti solo dopo aver saldato le spese. L’organismo considererà debitore chiunque non saldasse la propria quota di indennità, ma come e quando provvederà ad esigere il pagamento dipende dalla gestione amministrativa di ciascun ente.

      Nella tua domanda presupponi di ottenere qualcosa in mediazione e poi di venderlo; ipotizzi quindi di pagare le spese di procedura col ricavato. Ciò mi fa pensare che hai già in mente una possibile soluzione al problema, oltreché gli obiettivi e le intenzioni dei tuoi coeredi. Potresti provare a parlarne direttamente con loro, se non l’hai già fatto; ti consiglio però di leggere prima il libro Conversazioni difficili (Stone-Patton-Heen) e di prendere dimestichezza con le tecniche di comunicazione. La mediazione potrebbe però rivelare interessi e bisogni diversi da quelli che hai previsto e aprire perciò la strada a soluzioni alternative, impossibili da prevedere senza discutere con tutte le persone coinvolte nella divisione.

      Saluti.

  • Di Osvaldo Duilio Rossi (---.---.---.28) 17 ottobre 2014 12:07
    Osvaldo Duilio Rossi

    Buongiorno Luca.

    Ho fatto due conti e mi sembra che una mediazione, nel caso che ti riguarda, costerebbe a ciascun soggetto coinvolto 3525,80 € lordi, ove conciliaste la lite; 2366,80 € lordi, ove negoziaste per almeno due incontri, senza però conciliare; 48,80 € lordi, ove mancasse la possibilità o la volontà di iniziare la mediazione.

    Ti spiego come sono arrivato a quelle cifre.

    Confermo intanto che la mediazione civile stragiudiziale è "obbligatoria" nel tuo caso (divisione e successione ereditaria) perché il giudice dichiarerebbe improcedibile un’eventuale causa, in mancanza di un tentativo di accordo amichevole svolto presso un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia (D.Lgs. 28/2010, art. 5).

    Il D.M. 180/2010 stabilisce invece le tariffe di mediazione, di cui trovi una tabella riassuntiva a questa pagina Internet: http://www.iformediate.com/#costi

    Ogni interessato, nel vostro caso, deve versare all’organismo 48,80 € lordi per avviare la pratica e svolgere il primo incontro informativo, durante il quale un mediatore vi spiegherà cosa farà per voi, come funziona la procedura, quali risultati potete ottenere (tanto in caso di esito positivo, quanto in caso di esito negativo) e, soprattutto, verificherà che esistano le condizioni per conciliare: presenza di tutti gli interessati, capacità di agire, volontà di negoziare...

    Il primo incontro potrebbe concludersi con la mancata adesione di qualcuno alla procedura o con il rifiuto di proseguire la mediazione. Nessuno dovrà spendere altri soldi in tal caso, ma il mediatore verbalizzerà l’esito e il giudice potrà valutare negativamente tali comportameni (D.Lgs. 28/2010, art. 8, c. 4-bis), anche condannando chi avesse rifiutato di negoziare al versamento di un importo pari al contributo unificato, che in questo caso dovrebbe consistere in 1466,00 €. Rifiutarsi di negoziare insomma costa.

    Puoi rifiutare la mediazione, ma corri il rischio che il giudice desuma argomenti di prova da questo tuo comportamento.

    Ciascun interessato, nel vostro caso, dovrà versare altri 2318,00 € lordi (ma possono variare a seconda dell’organismo), se svolgerete il secondo incontro di mediazione. Queste spese coprono tutti gli incontri svolti dopo il primo, indipendentemente da quanti ne farete, e sono proporzionali al valore del conflitto (1.000.000,00 € nel tuo caso).

    Ciascuno dovrà versare altri 1159,00 € lordi, se concilierete la lite. Anche questa integrazione è proporzionale al valore del conflitto.

    Ciascuno deve aggiungere a questi costi l’onorario del proprio avvocato, che ogni professionista determina liberamente, ma informandone il cliente prima di assumere l’incarico.

    Chi ha diritto ad accedere al patrocinio a spese dello Stato, usufruisce gratuitamente della mediazione. Lo Stato, in tal caso, non retribuisce l’organismo di mediazione al posto della parte: fa semplicemente lavorare gratis il mediatore e l’organismo.

    Resto a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.

    Saluti.

    • Di (---.---.---.15) 20 ottobre 2014 13:09

      buongiorno

      La ringrazio per la velocità e la chiarezza delle informazioni
      Mi trovo in un vicolo cieco: degli eredi sono l’unico con un reddito e quindi penso chsarei l’unico a dover pagare per un eventuale causa o mediazione, gli altri eredi occupano questa casa e non hanno nessuna voglia/intenzione di iniziare una causa perchè a loro non conviene e se fossi io ad aprirla non avrebbero nessun interesse a trovare un accordo ma a tirare la procedura più a lungo possibile!!!
      quindi mi trovo a dover spendere 2300 euro circa più le spese del mio avvocato per una mediazione che difficilmente andrà a buonfine e poi intraprendere anche una causa contro altre 4 persone senza reddito e quindi con patrocinio gratuito.
      Grazie ancora per la sua risposta.
      luca

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