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 Home page > Tribuna Libera > Partite IVA: regime forfettario dal 2016

Partite IVA: regime forfettario dal 2016

Cambiano le regole per chi lavora a partita IVA: dal primo gennaio 2016 va in pensione il regime dei minimi. Chi è già nel regime dei minimi potrà tenere questa agevolazione fino al 35° anno di età ma chi si accinge ora ad aprire la partita IVA si deve attenere alle nuove direttive presenti nella legge di stabilità 2016 approvata da poco. Elenchiamo qui tutte le novità.

Lo studio svolto da AddLance elenca qui tutte le novità.

Il regime dei minimi era stato pensato per agevolare l’imprenditorialità giovanile venendo incontro a chi si accinge a diventare un professionista autonomo là dove le difficoltà sono maggiori: all’inizio del percorso dove bisogna costruirsi una reputazione e una base di clienti.

Tale regime viene sostituito da quello forfettario.

Di seguito le condizioni e i requisiti previsti per l’adesione al nuovo regime:
• non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati dal codice ATECO presenti nell’allegato della Legge di Stabilità 2016;
• non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.
• aver sostenuto spese per collaboratori inferiori a 5.000 euro lordi;

Sono esclusi, invece, i professionisti che si trovano nelle seguenti condizioni:
• regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito;
• contribuenti che come attività abituale effettuano compravendita di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto.
• contribuenti non residenti, salvo che non si produca almeno il 75% del reddito in Italia e si fornisca una dettagliata documentazione;

Fatturato e tassazione

Si chiama regime forfettario perché si applica un coefficiente correttivo in base al fatturato ed al codice ATECO: è il codice che specifica il tipo di attività esercitata. Qui l’elenco delle attività con coefficienti e limiti di fatturato per beneficiare del regime:

-Industrie alimentari e delle bevande: coefficiente redditività è il 40% limite ricavi/fatturato 45.000 euro;

- Commercio all’ingrosso e al dettaglio: limite ricavi/fatturato è 50.000 con coefficiente di redditività al 40%;



- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande: limite fatturato/ricavi 40.000 e coefficiente di redditività al 40%;

- Commercio ambulante di altri prodotti: limite fatturato/ricavi 30.000 e coefficiente di redditività al 54%;

- Costruzioni e attività immobiliari: limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività all’ 86%;

- Intermediari del commercio: limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività al 62%;

- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limite fatturato/ricavi 50.000 e coefficiente di redditività al 40%;

- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi: limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 78%;

- Altre attività economiche: limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 67%.

La tassazione per il regime forfettario prevede un aliquota del 5% per i primi 5 anni per poi salire al 15%. L’imposta sostitutiva è l’unico contributo dovuto e sostituisce IRES e IRAP cosi come l’IVA che non è dovuta.

Contributi pensionistici

I contributi previdenziali per il nuovo regime sono anch’essi agevolati in quanto bisognerà versare solo il 35% dei contributi minimi di chi è iscritto alla gestione INPS di artigiani e commercianti più però una quota proporzionale al reddito calcolato come forfettario. Il vantaggio sta nella riduzione dell’esborso ma l’altra faccia della medaglia comporta un minor accumulo di contributi per il montante pensionistico e quindi una pensione presumibilmente più bassa.

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