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La legge bavaglio è già in azione

Da un amministratore di "Writer’s Dream", un gruppo di cui faccio parte, arriva una notizia per certi versi sconvolgente, una notizia che fa capire bene il senso della legge bavaglio riuscendo a togliere parola ai cittadini. Il fatto è di una gravità inaudita: si vuol togliere la parola a tutti e lasciarla solo a quell’ 1% che deve rappresentarci ,senza che la Costituzione sia ancora cambiata e senza che la legge bavaglio sia ancora entrata in funzione.

 

“E’ successa una cosa che non possiamo e non dobbiamo ignorare. Non possiamo farlo perché non è una cosa che tocca solo Sul Romanzo ma riguarda tutti, e da vicino, perché si tratta di diritti costituzionali fondamentali che non possono e non devono essere violati. Eppure è già accaduto."

A febbraio, Morgan Palmas pubblica sul blog "Sul Romanzo", due articoli sulla vicenda di Maria Antonietta Pinna, una studentessa universitaria che accusa la sua correlatrice di laurea di plagio nei confronti della sua tesi. La professoressa Turrini replica che il suo saggio è uno studio ben più approfondito di quello della studentessa, che ha ben poco da spartire con la tesi di Maria Antonietta Pinna.
 
Si arriva a una causa per plagio da un lato e ad una per diffamazione dall’altro.
Non è questo però che interessa a noi, bensì ciò che è successo negli ultimi giorni. A Morgan arriva una mail di Google, dove gli viene notificato l’oscuramento dei due post su richiesta della Polizia di Stato (Compartimento dell’Emilia Romagna, sezione di Ferrara) per una richiesta di accertamenti.
 
Nella mail è allegato il documento ufficiale della Polizia, dove viene specificato che la richiesta viene avanzata perché v’è un reato di cui all’art. 595 del Codice Penale per diffamazione con pubblicazione di articoli postati sul sito internet.
 
Un oscuramento avvenuto senza processi, senza sentenze.
"Google si è immediatamente adeguata e gli articoli del 26 febbraio e del 3 marzo sono stati quindi eliminati d’imperio dal sito senza che il titolare del blog potesse farci nulla, ma soprattutto, senza che il reato di diffamazione fosse discusso ed eventualmente provato in un’aula di tribunale. Uno è poi riapparso mentre l’altro è rimasto oscurato. Oggi Morgan ne scrive, appunto,sul suo sito. Ho chiesto un parere in merito all’amico giurista Guido Scorza. Ecco quello che mi ha risposto: «Il provvedimento – credo raro, se non unico nel suo genere – è a mio avviso illegittimo. Un PM, evidentemente, non può da un lato ordinare l’acquisizione di elementi di prova utili a verificare se via stata una diffamazione e, contemporaneamente, ordinare la “cancellazione” degli articoli asseritamente diffamatori dei quali ha domandato l’acquisizione proprio allo scopo di verificare se SONO O MENO diffamatori».
 

Chiaro no? Prima si censura, poi si decide se andava censurato. Potrebbe capitare ad ognuno di noi. Ecco perché non possiamo – né, in alcun modo, dobbiamo – rimanere in silenzio di fronte a un tale avvenimento. Si tratta di una violazione grave dell’art. 21 della Costituzione Italiana. Un articolo fondamentale, che recita quanto segue:

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
Il reato di diffamazione non rientra tra i casi che prevedono il sequestro.
 
Vi prego di leggere l’articolo di Morgan sulla questione e, soprattutto, di condividere la notizia in tutti i modi possibili. Non è la vicenda di Maria Antonietta Pinna e di Miriam Turrini l’oggetto di questa notizia, non è questo il problema: il problema è la limitazione della libertà di parola, una limitazione che non dobbiamo in alcun modo accettare.

Commenti all'articolo

  • Di pv21 (---.---.---.185) 13 ottobre 2010 13:36

    TV o internet pari sono. Per esse la legge sulla stampa è inefficace. Troppo comodo e facile è sostenere delle tesi basandosi su elementi precostituiti e di fatto inoppugnabili. La notizia passata è notizia che resta. Il danno fatto resta danno. Il pubblico non dispone della Legenda per un delitto ...

  • Di (---.---.---.177) 13 ottobre 2010 23:12

    È veramente molto grave.
    Ma per contrastare meglio questi fenomeni, dovremmo prendere consapevolezza dei mezzi che usiamo. Dovremmo sapere che molto spesso affidiamo le nostre preziose parole ad aziende a cui non interessa molto di noi: google e facebook in testa, ma anche twitter, wordpress, ecc... Quando queste vedono un rischio anche minimo, preferiscono tutelare i loro interessi, più che le nostre libertà. Per Morgan Palmas si è mossa la polizia postale, per altri sospetto possa bastare una semplice lettera di un avvocato, e l’azienda, preventivamente, può decidere di togliere le nostre parole dagli spazi che sono pur sempre i loro.

    Dovremmo cercare spazi più liberi, cioè meno condizionabili.

  • Di alessandro tantussi (---.---.---.197) 14 ottobre 2010 10:18
    alessandro tantussi

    mi permetto di esprimere una opinione diversa sul metodo, non entro nel merito della notizia che è stata cancellata, ma sulla procedura seguita, e cioè se sia legittimo o meno cancellare una notizia, un commento o un fatto.
    La "notizia" è di per sé una cosa che dispiega tutti i suoi effetti in un tempo brevissimo, il tempo suffichiente a che sia conosciuta, se il mezzo di diffusione è potente può arrivare immediatamente ad un numero elevatissimo di persone, le conseguenze, positive o negative, possono essere notevolissime. Per di più: gli effetti possono permanere molto a lungo nella memoria delle persone che hanno letto la notizia ed il giudizio che ne consegue, nella mente di chi l’ha letta, rischia di rimanere permanente anche in seguito alla dimostrazione successiva che la notizia era CERTAMENTE falsa, e ciò per diversi motivi.
    Perché normalmente la smentita ha una diffusione minore rispetto a quella della notizia falsa, la smentita può comunque non pervenire a conosenza da chi aveva letto la notizia falsa, può comunque rimanere il dubbio anche nella mente di chi ha letto la smentita. L’esperienza dimostra che innumerevoli volte persone o istituzioni siano state "bollate" per sempre da una notizia rivelatasi falsa. Se si sparge la voce che io sono un pedofilo, anche ove fosse successivamente chiarito che non lo sono, avrò comunque qualche difficoltà ad essere assunto quale dipendente in un asilo d’infanzia. Di fronte alla possibilità, sia pur remota, che una notizia sia falsa, esiste necessità di un’azione rapida. Non si può aspettare i tempi di un giudizio che arriverà comunque quando non è più utile. L’urgenza dell’informazione, salvo casi particolari in cui si debba ionformare di un pericolo imminente, è invece molto minore, tutto sommato la notizia potrà esser ripubblicata a seguito di accertamento del fatto che è vera. Sostanzialmente, dunque, l’interesse a rimuovere una notizia tende a prevalere sul rischio di rimuovere una notizia vera. 
    Chi è legittimato a decidere la rimozione della notizia? Abbiamo detto che il giudice naturale (magistrato) non può intervenire in tempo utile ad evitare il dispiegarsi di effetti negativi potenzialmente gravi. In linea di principio, dunque l’amministratore del mezzo di diffusione ha il potere di procedere anzi, è tenuto a farlo se non vuole assoggettarsi alla corresponabilità del danno eventualmente provocato dalla notizia falsa (o lesiva di interessi legittimi) che non fosse stata prontamente rimossa dal media che amministra. Generalmente questa facoltà di rimozione viene, per quanto ciò non sia indispensabile, espressamente sottoscrita dall’utente del mezzo. Sicuramente l’iscrizione a google, così come l’adesione ad AGORA comporta l’accettazione di una clausola del tipo: l’amministratore di questo mezzo si riserva il diritto insindacabile di rifiutare, rimuovere o modificare affermazioni che risultino o possano risultare false o ingiustamente lesive di... 
    Spero di aver contribuito alla discussione, e sarò lieto di valutare opinioni diverse dalla mia 

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