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di Gaspare Serra (sito) venerdì 5 marzo 2010 - 0 commento oknotizie
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La carica delle poltrone

Divieti di doppi mandati ed emolumenti: quando l’eccezione si fa regola!

La carica delle poltrone

La regola: cosa prevede la legge?

L’art. 62 del d.lg. n. 267 del 2000 (“Testo Unico degli Enti Locali”) prevede la “incompatibilità” tra la carica di sindaco o presidente di provincia e quella di deputato o senatore.

Più precisamente, si prescrive l’“automatica decadenza” dalla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco (di un Comune con una popolazione superiore a 20 mila abitanti) nel caso di accettazione della candidatura a deputato o senatore.

Gli art. 1 e 2 della legge n. 60 del 1953 (sulle “incompatibilità parlamentari”), inoltre, prevedono il “divieto di doppi incarichi” per i parlamentari.

In particolare, si introduce il divieto di ricoprire cariche:

- in enti pubblici o privati (per nomina o designazione del Governo o di organi dell’Amministrazione dello Stato); o in associazioni o enti che gestiscano servizi per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione (o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria).

La ratio è quella di evitare potenziali “conflitti d’interesse”, ossia l’abuso del proprio incarico al fine esclusivo di condizionare il voto di un pubblico vasto per un proprio tornaconto elettorale.

L’art. 3 della legge n. 1261 del 1965 (sul “trattamento economico dei parlamentari”), invece, prevede il “divieto di cumulo” delle indennità per i parlamentari.

In pratica, si stabilisce il divieto di cumulare le indennità parlamentari (di deputato o senatore, pari a circa “13 mila euro” mensili) con altri salari derivanti:

- da incarichi di carattere amministrativo (conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale, da enti privati aventi rapporti d’affare con lo Stato o da Regioni, Province o Comuni);

- o da rapporti di pubblico impiego (i dipendenti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni nonché di enti ed istituti di diritto pubblico, eletti deputati o senatori, sono collocati d’ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare).

L’art. 83 del d.lg. n. 267 del 2000, infine, prevede il “divieto di cumulo” delle indennità per gli assessori ed i consiglieri di comuni e province.

Questi, qualora eletti al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o al Consiglio regionale, se mantengono la loro carica presso l’ente locale, hanno diritto solo al gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli o alle Giunte comunali o provinciali.

Lo status quo: quando l’eccezione fa la regola!

L’attuale legislazione relativa alla compatibilità tra il ruolo di parlamentare e quello di sindaco o presidente di provincia presenta, però, ha una lacuna evidente:

- mentre l’art. 62 del Tuel obbliga ogni sindaco o presidente di provincia, intenzionato a candidarsi alle elezioni politiche, a dimettersi dal proprio incarico di amministratore locale;


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di Gaspare Serra (sito) venerdì 5 marzo 2010 - 0 commento oknotizie
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