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L’Unione Europea agirà come gli USA dopo l’11 settembre?

L'articolo 42 (ex articolo 17 del TUE) comma 7 del Trattato sull'Unione Europea afferma espressamente che: "Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri". Il punto successivo, invece che "gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa". Dunque è evidente che anche l'Italia sarà pienamente e militarmente coinvolta. 

L'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite afferma: "Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale".
 
L'articolo 51, ovvero legittima difesa, è quello utilizzato dopo i fatti dell'11 settembre. Doveva essere la legittima difesa a governare quell'azione militare, che poi è finita come ben sappiamo, in un disastro. I principi giuridici che dovrebbero dunque governare il tutto sarebbero quelli della necessità e della proporzionalità, al quale si è aggiunto recentemente anche il criterio della immediatezza. E soprattutto deve avere un termine finale. Legittima difesa, non guerra. Legittima difesa, non rappresaglia. Sarà così? Il passato insegna di no e gli intenti neanche. Eppure i principi di diritto come richiamati sembrano legittimare solo l'azione della legittima difesa. 
 
Marco Barone 

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