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Che la vita segua il corso naturale

Il 9 luglio 2008 la Corte d’Appello di Milano (Prima Sezione Civile) ha pronunciato il decreto sul caso di Eluana Englaro. I giudici di Milano hanno autorizzato a sospendere la nutrizione artificiale. L’autorizzazione arriva dopo molti anni di battaglie legali ed accoglie la richiesta del padre e tutore Beppino Englaro. Il decreto ribadisce principi fondamentali e costituisce una lettura interessante sia per la vicenda specifica che in generale. A cominciare dall’affermazione della libertà di autodeterminazione terapeutica, principio garantito dalla nostra costituzione. Ogni persona ha la possibilità “non solo di scegliere tra le diverse possibilità o modalità di erogazione del trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla in tutte le fasi della vita”. Questa possibilità, correlato del consenso informato, è il “fattore di legittimazione e fondamento del trattamento sanitario”. Inoltre “il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione terapeutica non può essere negato nemmeno nel caso in cui il soggetto adulto non sia più in grado di manifestare la propria volontà a causa del suo stato di totale incapacità”. Ciò può avvenire attraverso indicazione esplicite (le dichiarazioni di volontà anticipate) oppure “al posto dell’incapace è autorizzato ad esprimere tale scelta il suo legale rappresentante (tutore o amministratore di sostegno), che potrà chiedere anche l’interruzione dei trattamenti che tengano artificialmente in vita il rappresentato”. La libertà non può essere cancellata dalla forzatura del diritto alla vita che diventa una specie di dovere alla vita: “La Suprema Corte ha voluto dunque eliminare ogni possibile fraintendimento, respingendo la contraria concezione che considera il diritto alla salute o alla vita, in certo senso, come un’entità esterna all’uomo, che possa imporsi, in questa sua oggettivata, ipostatizzata autonomia, anche contro e a dispetto della volontà dell’uomo. [...] la prosecuzione della vita non può essere imposta a nessun malato, mediante trattamenti artificiali, quando il malato stesso liberamente decida di rifiutarli, nemmeno quando il malato versi in stato di assoluta incapacità” in base al principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione). I giudici sottolineano che non stanno affermando “un diritto di morire”, ma piuttosto invitano a lasciare che “la vita segua il suo corso “naturale” fino alla morte senza interventi “artificiali” esterni quando essi siano più dannosi che utili per il malato, o non proporzionati, né da lui tollerabile". Dopo avere definito la nutrizione artificiale un trattamento medico, i giudici rispondono alle due condizioni necessarie per accettare la richiesta di sospensione dei trattamenti. La prima è l’irreversibilità della sua condizione - già stabilita in precedenza (“nessun recupero della vita cognitiva è ormai possibile”). La seconda è la presunta volontà di Eluana. Alla ricostruzione della personalità di Eluana sono dedicate molte pagine e molte testimonianze: del padre, della madre, della curatrice speciale, delle amiche di infanzia. Beppino Englaro dichiara che Eluana “non avrebbe sopportato di sopravvivere in condizioni tali da dover dipendere dall’altrui costante assistenza o tali da renderla un semplice oggetto sottoposto all’altrui volontà. [...] sarebbe stato per lei inconcepibile che qualcun altro potesse disporre della sua vita contro la sua volontà e le sue scelte”. Le tre amiche la descrivono come uno spirito libero. Raccontano che più volte Eluana aveva detto loro che non avrebbe mai tollerato di galleggiare in una esistenza soltanto biologica. I giudici considerano attendibili queste dichiarazioni e concordano che Eluana sceglierebbe, se potesse avere oggi una preferenza, di sospendere i trattamenti che la mantengono in vita. Un vita priva di qualunque coscienza e di possibilità di interagire, solo “un corpo sopravvissuto alla mente”.


(Agenda Coscioni, 3, 8, agosto 2008)

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